Art. 25 
 
 
                           Misure premiali 
 
  1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a
norma dell'articolo  24  e  che  ne  ha  seguito  in  buona  fede  le
indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo
articolo domanda di accesso a una delle procedure  regolatrici  della
crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non  sia  stata
in seguito dichiarata inammissibile,  sono  riconosciuti  i  seguenti
benefici, cumulabili tra loro: 
    a) durante la procedura di composizione assistita della  crisi  e
sino alla sua conclusione  gli  interessi  che  maturano  sui  debiti
tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale; 
    b) le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione
in misura ridotta in caso di pagamento entro un  determinato  termine
dalla comunicazione dell'ufficio che  le  irroga  sono  ridotte  alla
misura  minima  se  il  termine  per  il  pagamento  scade  dopo   la
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1,  o  della
domanda di accesso ad una procedura  di  regolazione  della  crisi  o
dell'insolvenza; 
    c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della
procedura di composizione assistita della crisi  sono  ridotti  della
meta'  nella  eventuale  procedura  di  regolazione  della  crisi   o
dell'insolvenza successivamente aperta; 
    d)  la  proroga  del  termine  fissato  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo  44  per  il  deposito  della  proposta  di  concordato
preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e'  pari  al
doppio di quella che ordinariamente il  giudice  puo'  concedere,  se
l'organismo di composizione  della  crisi  non  ha  dato  notizia  di
insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22; 
    e) la proposta di concordato preventivo in continuita'  aziendale
concorrente con quella da lui presentata non  e'  ammissibile  se  il
professionista  incaricato  attesta  che  la  proposta  del  debitore
assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura  non
inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti. 
  2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328,  329,
330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a)  e  b),  limitatamente  alle
condotte poste in essere  prima  dell'apertura  della  procedura,  il
danno cagionato e' di speciale  tenuita',  non  e'  punibile  chi  ha
tempestivamente presentato l'istanza  all'organismo  di  composizione
assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di  accesso  a  una
delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza  di  cui
al presente codice se, a  seguito  delle  stesse,  viene  aperta  una
procedura di  liquidazione  giudiziale  o  di  concordato  preventivo
ovvero viene omologato un accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti.
Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuita', per  chi
ha presentato l'istanza o la domanda la pena  e'  ridotta  fino  alla
meta' quando, alla data di apertura della  procedura  di  regolazione
della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo  inventariato  o
offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un  quinto
dell'ammontare  dei  debiti  chirografari  e,  comunque,   il   danno
complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.