Art. 19 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. In attuazione  dell'articolo  1,  commi  348  e  350,  legge  30
dicembre  2018,  n.  145,  la  dotazione   organica   del   personale
dirigenziale  del  Ministero  e'  rideterminata,  limitatamente  alle
posizioni dirigenziali non generali, in aumento ai  sensi  del  comma
348 ed in riduzione ai sensi del comma  350,  secondo  la  Tabella  A
allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
  2. La riduzione dei posti di  cui  al  comma  1  ha  effetto  dalla
scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto  del
collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di  esonero
dal servizio degli attuali titolari. 
 
          Note all'art. 19: 
 
              - Il testo dei commi 348 e 350 dell'art. 1 della citata
          legge  n.  145  del  2018  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.