Art. 19 Dotazioni organiche 1. In attuazione dell'articolo 1, commi 348 e 350, legge 30 dicembre 2018, n. 145, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero e' rideterminata, limitatamente alle posizioni dirigenziali non generali, in aumento ai sensi del comma 348 ed in riduzione ai sensi del comma 350, secondo la Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di esonero dal servizio degli attuali titolari.
Note all'art. 19: - Il testo dei commi 348 e 350 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle note alle premesse.