Art. 166 
 
                             Condizioni 
 
  1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165,  comma  1,
e' effettuata sulla base della valutazione caso  per  caso  da  parte
dell'Autorita' competente del rispetto dei requisiti di fondi  propri
di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su  base  individuale  e
consolidata,  alla  data  dell'ultima   segnalazione   di   vigilanza
disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di  entrata  in  vigore
del presente decreto sono state svolte  prove  di  stress  a  livello
dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono  stati
condotti dalla  Banca  Centrale  Europea  o  dall'Autorita'  bancaria
europea verifiche della qualita' degli attivi o analoghi esercizi, la
valutazione dell'Autorita' competente riguarda altresi' l'inesistenza
di carenze di  capitale  evidenziate  da  dette  prove,  verifiche  o
esercizi;  in  tal  caso,  per  carenza  di   capitale   si   intende
l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto  alla
somma dei requisiti di  fondi  propri  di  cui  all'articolo  92  del
Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 26 giugno 2013,  su  base  individuale  e  consolidata,  e  degli
eventuali requisiti specifici  di  carattere  inderogabile  stabiliti
dall'Autorita' competente. 
  2. La garanzia di cui all'articolo 165 puo' essere concessa anche a
favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma
avente comunque patrimonio netto positivo, se  la  banca  ha  urgente
bisogno di  sostegno  della  liquidita',  a  seguito  della  positiva
decisione   della   Commissione    europea    sulla    compatibilita'
dell'intervento  con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure  di  sostegno  alla
liquidita' nel contesto della crisi finanziaria. 
  3. Le banche che ricorrono agli interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico.