Art. 165
Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione
1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione
dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)
n.806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei sei
mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a
concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane
in conformita' a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un
valore nominale di 19 miliardi di euro.
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia.
3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica
individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi'
rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale
per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da
banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca
d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di
liquidita' di emergenza-ELA), in conformita' agli schemi previsti
dalla Banca centrale europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a
un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della
Commissione europea.
6. Nel presente capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi
previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n.1024/2013 del 15
ottobre 2013.
7. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia
concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni
di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo e' autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al
comma 7. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di
cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la Direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio):
«Art. 18 Sostegno finanziario pubblico straordinario
1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una
banca non e' considerata in dissesto o a rischio di
dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una
grave perturbazione dell'economia e preservare la
stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario pubblico
straordinario viene concesso:
a) in una delle seguenti forme:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti
di liquidita' forniti dalla banca centrale alle condizioni
da essa applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova
emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di
strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che
non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento
della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in
una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2,
lettere a), b), c), d) o e), ne' ricorrono i presupposti
per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;
b) nonche' a condizione che il sostegno finanziario
pubblico straordinario:
i) sia erogato previa approvazione ai sensi della
disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla
lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con
patrimonio netto positivo;
ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in
misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e
iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha
registrato o verosimilmente registrera' nel prossimo
futuro.
2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la
sottoscrizione e' effettuata unicamente per far fronte a
carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di
stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o
del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle
verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi
esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o
da autorita' nazionali.»
- Si riporta il testo del paragrafo 4 dell'articolo 18
del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi
e di talune imprese di investimento nel quadro del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione
unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010:
«Art. 18 Procedura di risoluzione
1. - 3. Omissis
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'entita' e'
considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o
piu' delle situazioni seguenti:
a) l'entita' viola, o vi sono elementi oggettivi a
sostegno della convinzione che nel prossimo futuro
violera', i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione
in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione
da parte della BCE, compreso il fatto - ma non solo - che
ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla
dell'intero patrimonio o di un importo significativo
dell'intero patrimonio;
b) le attivita' dell'entita' sono, o vi sono elementi
oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo
futuro saranno, inferiori alle passivita';
c) l'entita' non e', o vi sono elementi oggettivi a
sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non
sara', in grado di pagare i propri debiti o altre
passivita' in scadenza;
d) l'entita' necessita di un sostegno finanziario
pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per
rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno
Stato membro e preservare la stabilita' finanziaria, il
sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza
in una delle forme seguenti:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti
di liquidita' forniti da banche centrali alle condizioni da
esse applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova
emissione; o
iii) un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di
strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non
conferiscono un vantaggio all'entita', qualora nel momento
in cui viene concesso il sostegno pubblico non si
verifichino ne' le circostanze di cui al presente
paragrafo, lettere a), b) e c), ne' le circostanze di cui
all'articolo 21, paragrafo 1.
In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d),
punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure
equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entita'
solventi e sono subordinate all'approvazione finale
nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato
dell'Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e
temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle
conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate
per compensare le perdite che l'entita' ha accusato o
rischia di accusare nel prossimo futuro.
Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera
d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per
far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove
di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM, nelle
verifiche della qualita' delle attivita' o in esercizi
analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o da autorita'
nazionali, se del caso, confermate dall'autorita'
competente.
Se presenta una proposta legislativa a norma
dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE,
la Commissione presenta, se del caso, una proposta
legislativa che modifica analogamente il presente
regolamento.
Omissis.»
- Il regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15
ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 287 del 29
ottobre 2013.