Art. 166
Condizioni
1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1,
e' effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte
dell'Autorita' competente del rispetto dei requisiti di fondi propri
di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e
consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza
disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello
dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati
condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorita' bancaria
europea verifiche della qualita' degli attivi o analoghi esercizi, la
valutazione dell'Autorita' competente riguarda altresi' l'inesistenza
di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o
esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende
l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla
somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del
Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli
eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti
dall'Autorita' competente.
2. La garanzia di cui all'articolo 165 puo' essere concessa anche a
favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma
avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente
bisogno di sostegno della liquidita', a seguito della positiva
decisione della Commissione europea sulla compatibilita'
dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla
liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.
3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte
al pubblico.
Riferimenti normativi
- Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 e' pubblicato nella GUUE del 27 giugno 2013 n. L
176.