Art. 167
Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I
del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, a eccezione degli
articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.
Riferimenti normativi
- Il Capo I (Garanzia dello Stato su passivita' di
nuova emissione) del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2017, n. 15 (Disposizioni urgenti per la tutela del
risparmio nel settore creditizio) comprende gli articoli da
1 a 12 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
23 dicembre 2016.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, comma 3,
del citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2017, n. 15:
«Art. 3 Limiti
1. L'ammontare delle garanzie concesse e' limitato a
quanto strettamente necessario per ripristinare la
capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle
banche beneficiarie.
2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo
delle operazioni di cui al presente articolo non puo'
eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.»
«Art. 4 Condizioni
1. - 2. Omissis
3. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere
concessa anche a favore di una banca in risoluzione o di un
ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015,
n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidita'
garantito dallo Stato puo' essere fornito prima della
positiva decisione della Commissione europea sulla notifica
individuale.
Omissis.»