Art. 38 
 
                     Durata della pubblicazione 
                  nel Casellario delle annotazioni 
 
  1.  Le  informazioni  contenute  nel  Casellario  informatico  sono
detenute stabilmente dall'Autorita'. 
  2. Il termine di durata della pubblicita' delle annotazioni di  cui
all'art. 8, comma 2, lettere a), b), d), e), f) g), h),  j)  e  k)  e
comma 3, lettera d) e'  pari  a  cinque  anni  dalla  data  di  prima
pubblicazione. 
  3. Il termine di durata della pubblicita' delle  annotazioni  prive
di carattere interdittivo nelle sezioni «A» e «B» del  Casellario  e'
pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione. 
  4. L'o.e. e' escluso dalle procedure di gara  o  dall'accesso  alla
qualificazione se la scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
offerte o l'istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia
dell'annotazione. 
  5. Le annotazioni che  hanno  efficacia  interdittiva  e  che  sono
inserite nella  sezione  «B»  confluiscono  al  termine  del  periodo
interdittivo,  con  procedura  automatizzata,   nell'area   «C»   del
Casellario. 
  6. Il dirigente,  su  istanza  motivata  dell'o.e.  annotato  nella
sezione «A» o «B» del Casellario, seguendo  l'ordine  cronologico  di
acquisizione  delle   istanze,   puo'   disporre   il   trasferimento
dell'annotazione nella sezione «C» del Casellario prima  del  decorso
del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di
annullamento o di  revoca  della  segnalazione  o  del  provvedimento
dell'Autorita' ovvero a seguito della stipula di atti transattivi  in
caso di risoluzioni contrattuali. 
  7. Nella sezione «B»  viene  comunque  data  evidenza  del  periodo
interdittivo  gia'  comminato  e  trascorso  al  fine  di   garantire
l'efficacia dell'annotazione allo spirare  del  periodo  interdittivo
medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle s.a. in corso  di
gara.