Art. 38 Durata della pubblicazione nel Casellario delle annotazioni 1. Le informazioni contenute nel Casellario informatico sono detenute stabilmente dall'Autorita'. 2. Il termine di durata della pubblicita' delle annotazioni di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b), d), e), f) g), h), j) e k) e comma 3, lettera d) e' pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione. 3. Il termine di durata della pubblicita' delle annotazioni prive di carattere interdittivo nelle sezioni «A» e «B» del Casellario e' pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione. 4. L'o.e. e' escluso dalle procedure di gara o dall'accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l'istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell'annotazione. 5. Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nella sezione «B» confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nell'area «C» del Casellario. 6. Il dirigente, su istanza motivata dell'o.e. annotato nella sezione «A» o «B» del Casellario, seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, puo' disporre il trasferimento dell'annotazione nella sezione «C» del Casellario prima del decorso del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell'Autorita' ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali. 7. Nella sezione «B» viene comunque data evidenza del periodo interdittivo gia' comminato e trascorso al fine di garantire l'efficacia dell'annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle s.a. in corso di gara.