Art. 39 
 
              Intervento provvedimenti giurisdizionali 
 
  1.  Il  dirigente,  qualora   il   provvedimento   di   annotazione
dell'Autorita'   sia   sospeso   in   via   cautelare   dal   giudice
amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione  dalla  sezione
«B» e  la  iscrive  nella  sezione  «C»  del  Casellario,  fino  alla
decisione di merito. 
  2.  Il  dirigente,  qualora  la  misura   cautelare   del   giudice
amministrativo non sia  confermata  in  sede  di  merito,  ripristina
l'annotazione  nella  sezione  «B»  del  Casellario   nell'originaria
formulazione e con la precisazione della durata interdittiva  residua
calcolata  al  netto  del  periodo  di  interdizione  gia'   scontato
dall'o.e. 
  3. Qualora si formi il giudicato  sulla  sentenza  che  annulla  la
segnalazione o l'annotazione, il dirigente  provvede  d'ufficio  alla
cancellazione dell'annotazione anche dalla sezione «C».