Art. 39 Intervento provvedimenti giurisdizionali 1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell'Autorita' sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione dalla sezione «B» e la iscrive nella sezione «C» del Casellario, fino alla decisione di merito. 2. Il dirigente, qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, ripristina l'annotazione nella sezione «B» del Casellario nell'originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione gia' scontato dall'o.e. 3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l'annotazione, il dirigente provvede d'ufficio alla cancellazione dell'annotazione anche dalla sezione «C».