Art. 33 
 
Disponibilita'  e  interoperabilita'   dei   dati   delle   pubbliche
  amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi 
 
  1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione  del  patrimonio
informativo pubblico da parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per
fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il  seguente:
«3-ter. In caso di mancanza di  accordi  quadro,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione  stabilisce  un  termine  entro  il
quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  a  rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
pubbliche ai sensi  del  comma  2.  L'inadempimento  dell'obbligo  di
rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di  un  rilevante
obiettivo  da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle   strutture
competenti e comporta la riduzione, non inferiore al  30  per  cento,
della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento   accessorio
collegato alla  performance  individuale  dei  dirigenti  competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle
medesime strutture.»; 
    b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito il seguente: 
      «Art.  50-quater  (Disponibilita'  dei  dati   generati   nella
fornitura di servizi in concessione). - 1. Al fine di  promuovere  la
valorizzazione  del  patrimonio  informativo   pubblico,   per   fini
statistici  e  di  ricerca  e  per   lo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei  contratti  e  nei
capitolati con i  quali  le  pubbliche  amministrazioni  affidano  lo
svolgimento di servizi  in  concessione  e'  previsto  l'obbligo  del
concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente,
((che  a  sua  volta  li  rende  disponibili  alle  altre   pubbliche
amministrazioni per i medesimi  fini  e  nel  rispetto  dell'articolo
50,)) tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del  servizio
agli utenti e relativi anche all'utilizzo del  servizio  medesimo  da
parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai  sensi  dell'articolo
1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee  guida  adottate
da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».