Art. 33
Disponibilita' e interoperabilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio
informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per
fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il
quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di
rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture
competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento,
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle
medesime strutture.»;
b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 50-quater (Disponibilita' dei dati generati nella
fornitura di servizi in concessione). - 1. Al fine di promuovere la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini
statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei
capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo
svolgimento di servizi in concessione e' previsto l'obbligo del
concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente,
che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche
amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50,
tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli
utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte
degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da
AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni) - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei
propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da
altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti
detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la
fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione
di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche
amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su
richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi,
con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del
medesimo decreto.
3. abrogato.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del
dato.
3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le
pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre
amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.
L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati
ai sensi del presente articolo costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.»