Art. 33 
 
 
Disponibilita'  e  interoperabilita'   dei   dati   delle   pubbliche
  amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi 
 
  1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione  del  patrimonio
informativo pubblico da parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per
fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il  seguente:
«3-ter. In caso di mancanza di  accordi  quadro,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione  stabilisce  un  termine  entro  il
quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  a  rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
pubbliche ai sensi  del  comma  2.  L'inadempimento  dell'obbligo  di
rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di  un  rilevante
obiettivo  da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle   strutture
competenti e comporta la riduzione, non inferiore al  30  per  cento,
della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento   accessorio
collegato alla  performance  individuale  dei  dirigenti  competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle
medesime strutture.»; 
    b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito il seguente: 
      «Art.  50-quater  (Disponibilita'  dei  dati   generati   nella
fornitura di servizi in concessione). - 1. Al fine di  promuovere  la
valorizzazione  del  patrimonio  informativo   pubblico,   per   fini
statistici  e  di  ricerca  e  per   lo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei  contratti  e  nei
capitolati con i  quali  le  pubbliche  amministrazioni  affidano  lo
svolgimento di servizi  in  concessione  e'  previsto  l'obbligo  del
concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente,
che  a  sua  volta  li  rende  disponibili   alle   altre   pubbliche
amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo  50,
tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del  servizio  agli
utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo  da  parte
degli utenti, come dati di tipo  aperto  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida  adottate  da
AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  50  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  recante  Codice
          dell'amministrazione  digitale,   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni)   -   1.   I    dati    delle    pubbliche
          amministrazioni sono formati,  raccolti,  conservati,  resi
          disponibili  e  accessibili  con  l'uso  delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione che  ne  consentano
          la fruizione e  riutilizzazione,  alle  condizioni  fissate
          dall'ordinamento,   da   parte   delle   altre    pubbliche
          amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti  alla
          conoscibilita'  dei  dati  previsti  dalle  leggi   e   dai
          regolamenti, le norme in materia  di  protezione  dei  dati
          personali ed il rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  riutilizzo  delle  informazioni  del   settore
          pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui  all'articolo  2,
          comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto  della  normativa  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali,   e'   reso
          accessibile e fruibile alle  altre  amministrazioni  quando
          l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza  oneri  a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per   la
          prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'  fatto  comunque
          salvo il disposto degli articoli 43,  commi  4  e  71,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito  delle
          proprie funzioni istituzionali, procedono  all'analisi  dei
          propri dati anche in combinazione con  quelli  detenuti  da
          altri soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  fermi
          restando i limiti di cui al comma 1. La predetta  attivita'
          si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
          Linee guida. 
              2-ter.  Le   pubbliche   amministrazioni   certificanti
          detentrici dei dati di cui al  comma  1  ne  assicurano  la
          fruizione da parte delle pubbliche  amministrazioni  e  dei
          gestori di servizi pubblici, attraverso la  predisposizione
          di accordi quadro. Con gli  stessi  accordi,  le  pubbliche
          amministrazioni  detentrici   dei   dati   assicurano,   su
          richiesta dei soggetti privati di cui  all'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, conferma scritta  della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati  da  essa  custoditi,
          con le modalita'  di  cui  all'articolo  71,  comma  4  del
          medesimo decreto. 
              3. abrogato. 
              3-bis. Il  trasferimento  di  un  dato  da  un  sistema
          informativo a un altro  non  modifica  la  titolarita'  del
          dato. 
              3-ter. In  caso  di  mancanza  di  accordi  quadro,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il   Ministro
          delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e     la
          digitalizzazione stabilisce un termine entro  il  quale  le
          pubbliche amministrazioni interessate provvedono a  rendere
          disponibili, accessibili  e  fruibili  i  dati  alle  altre
          amministrazioni   pubbliche   ai   sensi   del   comma   2.
          L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i  dati
          ai  sensi  del  presente   articolo   costituisce   mancato
          raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
          obiettivo  da  parte  dei  dirigenti   responsabili   delle
          strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
          al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale dei dirigenti competenti, oltre al  divieto  di
          attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle  medesime
          strutture.»