Art. 34 
 
 
     Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati 
 
  1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la
semplificazione degli  oneri  per  cittadini  e  imprese,  l'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente: 
    «Art. 50-ter (Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati).  -  1.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la  progettazione,  lo
sviluppo e la realizzazione di  una  Piattaforma  Digitale  Nazionale
Dati (PDND) finalizzata a favorire la  conoscenza  e  l'utilizzo  del
patrimonio informativo detenuto,  per  finalita'  istituzionali,  dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione  dei
dati tra i soggetti che hanno diritto  ad  accedervi  ai  fini  della
semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  dei  cittadini  e
delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente e agli  accordi
quadro previsti dall'articolo 50. 
    2. La  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  e'  gestita  dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ed   e'   costituita   da
un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita'
dei  sistemi  informativi  e  delle  basi  di  dati  delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di
cui al comma 1, mediante  l'accreditamento,  l'identificazione  e  la
gestione dei livelli di  autorizzazione  dei  soggetti  abilitati  ad
operare sulla stessa,  nonche'  la  raccolta  e  conservazione  delle
informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate  suo
tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la
messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,
di  interfacce  di  programmazione  delle  applicazioni   (API).   Le
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il  supporto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e  in  conformita'  alle  Linee
guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel  "catalogo
API" reso disponibile dalla Piattaforma ai  soggetti  accreditati.  I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad  accreditarsi
alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere  disponibili
le proprie basi dati senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. In fase di  prima  applicazione,  la  Piattaforma  assicura
prioritariamente  l'interoperabilita'  con  il  sistema   informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  con
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui  all'articolo
62 e con le banche dati dell'Agenzie delle  entrate  individuate  dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della  Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adotta linee  guida  con  cui  definisce  gli  standard
tecnologici  e  criteri   di   sicurezza,   di   accessibilita',   di
disponibilita'  e  di  interoperabilita'  per   la   gestione   della
piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione  del
catalogo API. 
    3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non  confluiscono  i
dati attinenti a ordine e  sicurezza  pubblici,  difesa  e  sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. 
    4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il  Ministero  dell'interno,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e'  stabilita  la  strategia  nazionale  dati.  Con  la
strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le
finalita' e le modalita' di messa a disposizione, su richiesta  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dei  dati   aggregati   e
anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui  all'articolo  2,
comma 2, dando priorita' ai dati riguardanti gli studenti del sistema
di istruzione e di istruzione  e  formazione  professionale  ai  fini
della  realizzazione  del  diritto-dovere   all'istruzione   e   alla
formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa. 
    5.  L'inadempimento  dell'obbligo  di   rendere   disponibili   e
accessibili  le  proprie  basi  dati  ovvero  i  dati   aggregati   e
anonimizzati costituisce  mancato  raggiungimento  di  uno  specifico
risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non
inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del
trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei
dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi   o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture. 
    6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale
Dati  non  modifica  la  disciplina  relativa  alla  titolarita'  del
trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore  della
Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti  accreditati  che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 
    7. Resta fermo che i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
possono continuare a utilizzare anche i sistemi di  interoperabilita'
gia' previsti dalla legislazione vigente. 
    8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.». 
  2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, dopo le parole «secondo standard e criteri  di
sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida» sono aggiunte  le
seguenti: «e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter»; 
    b) il comma 2-ter e' abrogato. 
  3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, la lettera c) e' abrogata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  60  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  recante  Codice
          dell'amministrazione  digitale,   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1. Si
          definisce base di dati  di  interesse  nazionale  l'insieme
          delle informazioni raccolte e  gestite  digitalmente  dalle
          pubbliche  amministrazioni,  omogenee   per   tipologia   e
          contenuto  e  la  cui  conoscenza  e'  rilevante   per   lo
          svolgimento  delle  funzioni  istituzionali   delle   altre
          pubbliche amministrazioni, anche solo per fini  statistici,
          nel rispetto delle competenze e delle normative  vigenti  e
          possiedono i requisiti di cui al comma 2. 
              2.   Ferme   le   competenze   di   ciascuna   pubblica
          amministrazione, le basi di  dati  di  interesse  nazionale
          costituiscono, per ciascuna tipologia di dati,  un  sistema
          informativo unitario che tiene conto  dei  diversi  livelli
          istituzionali   e    territoriali    e    che    garantisce
          l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
          da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.  Tali
          sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
          sicurezza,  accessibilita'  e  interoperabilita'   e   sono
          realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le
          vigenti regole del Sistema statistico nazionale di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e  successive
          modificazioni. 
              2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili  delle
          basi  dati  di  interesse  nazionale  consentono  il  pieno
          utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo
          2, comma 2, secondo standard e criteri di  sicurezza  e  di
          gestione  definiti  nelle  Linee  guida   e   mediante   la
          piattaforma di cui all'articolo 50-ter. 
              2-ter. (abrogato) 
              3. 
              3-bis. In sede di prima applicazione, sono  individuate
          le seguenti basi di dati di interesse nazionale: 
                a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
                b) anagrafe nazionale della popolazione residente; 
                c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
          all'articolo 62-bis; 
                d) casellario giudiziale; 
                e) registro delle imprese; 
                f)  gli   archivi   automatizzati   in   materia   di
          immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.
          242; 
                f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); 
                f-ter)  anagrafe  delle  aziende  agricole   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 
              3-ter.  AgID,  tenuto  conto   delle   esigenze   delle
          pubbliche amministrazioni e degli  obblighi  derivanti  dai
          regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle
          basi di dati di interesse nazionale. 
              4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
          provvede con il  fondo  di  finanziamento  per  i  progetti
          strategici del settore informatico di cui all'articolo  27,
          comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».