Art. 34
Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la
semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). - 1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo
sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale
Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del
patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei
dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e
delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente e agli accordi
quadro previsti dall'articolo 50.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da
un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita'
dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di
cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad
operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle
informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo
tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la
messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,
di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della
Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee
guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo
API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi
alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili
le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura
prioritariamente l'interoperabilita' con il sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo
62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard
tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di
disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della
piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del
catalogo API.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i
dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con la
strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le
finalita' e le modalita' di messa a disposizione, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e
anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, dando priorita' ai dati riguardanti gli studenti del sistema
di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini
della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e
accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e
anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale
Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del
trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della
Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita'
gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole «secondo standard e criteri di
sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida» sono aggiunte le
seguenti: «e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, la lettera c) e' abrogata.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1. Si
definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme
delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle
pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e
contenuto e la cui conoscenza e' rilevante per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre
pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici,
nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e
possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali
sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono
realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le
vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle
basi dati di interesse nazionale consentono il pieno
utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di
gestione definiti nelle Linee guida e mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter.
2-ter. (abrogato)
3.
3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate
le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di
immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui
all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai
regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle
basi di dati di interesse nazionale.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».