Art. 35 
 
 
Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali  del
                                Paese 
 
  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di tutelare
l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza
le infrastrutture digitali delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del  decreto  legislativo  7
marzo  2005,  n.  82,  garantendo,  al  contempo,  la  qualita',   la
sicurezza,   la    scalabilita',    l'efficienza    energetica,    la
sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei
servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  promuove
lo sviluppo di un'infrastruttura ad  alta  affidabilita'  localizzata
sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento
dei Centri per l'elaborazione delle informazioni  (CED)  definiti  al
comma  2,  destinata  a  tutte  le  pubbliche   amministrazioni.   Le
amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia  ed  economicita'  dell'azione  amministrativa,
migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi  sistemi  informatici,  privi  dei  requisiti  fissati   dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo
periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso  altra
infrastruttura propria gia' esistente e  in  possesso  dei  requisiti
fissati  dallo  stesso  regolamento   di   cui   al   comma   4.   Le
amministrazioni centrali, in alternativa, possono  migrare  i  propri
servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
regolamento di cui al comma 4.»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  amministrazioni  locali   individuate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.196,  nel
rispetto  dei  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita'
dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per  l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi  dei
requisiti  fissati  dal  regolamento  di  cui  al  comma   4,   verso
l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura  gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso  regolamento
di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 4. 
      1-ter. L'Agenzia per l'Italia  digitale  (AgID),  effettua  con
cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica,  il  censimento  dei  Centri  per  l'elaborazione   delle
informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al  comma  2
e,  d'intesa  con  la  competente  struttura  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per  l'informatica  nella
pubblica   amministrazione   la   strategia   di    sviluppo    delle
infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo  2,
comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e la strategia di adozione del  modello  cloud  per  la  pubblica
amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono.  Per  la
parte  relativa  alla  strategia  di  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e della  strategia  di  adozione  del  modello  cloud  delle
amministrazioni locali e' sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    c) al comma 2, le parole  «un  impianto  informatico  atto»  sono
sostituite dalle seguenti: «uno o piu' sistemi informatici atti»;  le
parole «apparati di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse
di calcolo»; e le parole «apparati di memorizzazione di  massa»  sono
sostituite dalle seguenti: «sistemi di memorizzazione di massa»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'AgID, con proprio
regolamento, d'intesa con la competente  struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina  introdotta
dal  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  133,  stabilisce  i
livelli  minimi  di  sicurezza,  capacita'   elaborativa,   risparmio
energetico e  affidabilita'  delle  infrastrutture  digitali  per  la
pubblica amministrazione, ivi incluse le  infrastrutture  di  cui  ai
commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di  qualita',
di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',  interoperabilita',
portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.»; 
    e)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «4-bis.  Le
disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  fermo  restando
quanto previsto dalla legge 3  agosto  2007,  n.  124,  nel  rispetto
dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita'
e funzioni in materia di ordine  e  sicurezza  pubblici,  di  polizia
giudiziaria, nonche' quelle di difesa e  sicurezza  nazionale  svolte
dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.»; 
    f) al comma 4-ter le parole «al comma 4»  sono  sostituite  dalle
seguenti «al comma 1-ter»; 
    g) dopo il comma 4-ter e' inserito il  seguente:  «4-quater.  Gli
obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si  applicano
alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo  2,
comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  il  comma
407 e' abrogato. 
  3. All'attuazione della presente  disposizione  le  amministrazioni
pubbliche  provvedono  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33-septies  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 33-septies  (Consolidamento  e  razionalizzazione
          dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese).  -  1.
          Al fine di  tutelare  l'autonomia  tecnologica  del  Paese,
          consolidare  e  mettere  in  sicurezza  le   infrastrutture
          digitali   delle   pubbliche   amministrazioni    di    cui
          all'articolo 2, comma  2,  lettere  a)  e  c)  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo,  al  contempo,
          la qualita', la sicurezza,  la  scalabilita',  l'efficienza
          energetica, la sostenibilita' economica  e  la  continuita'
          operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  promuove  lo   sviluppo   di
          un'infrastruttura ad  alta  affidabilita'  localizzata  sul
          territorio  nazionale  per  la   razionalizzazione   e   il
          consolidamento  dei   Centri   per   l'elaborazione   delle
          informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata  a  tutte
          le pubbliche amministrazioni. Le  amministrazioni  centrali
          individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  nel  rispetto  dei  principi  di
          efficienza,   efficacia   ed    economicita'    dell'azione
          amministrativa, migrano i loro  Centri  per  l'elaborazione
          delle informazioni (CED) e i relativi sistemi  informatici,
          privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
          4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo  o  verso
          l'infrastruttura di  cui  al  comma  4-ter  o  verso  altra
          infrastruttura propria gia' esistente  e  in  possesso  dei
          requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al  comma
          4. Le amministrazioni  centrali,  in  alternativa,  possono
          migrare  i  propri  servizi  verso  soluzioni  cloud,   nel
          rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma
          4. 
              1-bis. Le amministrazioni locali individuate  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia  ed
          economicita' dell'azione  amministrativa,  migrano  i  loro
          Centri per l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)  e  i
          relativi sistemi informatici, privi dei  requisiti  fissati
          dal regolamento di cui al comma 4,  verso  l'infrastruttura
          di cui  al  comma  1  o  verso  altra  infrastruttura  gia'
          esistente in possesso dei requisiti  fissati  dallo  stesso
          regolamento di cui al comma 4. Le  amministrazioni  locali,
          in alternativa, possono  migrare  i  propri  servizi  verso
          soluzioni  cloud  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dal
          regolamento di cui al comma 4. 
              1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua
          con cadenza triennale, anche con il supporto  dell'Istituto
          Nazionale di  Statistica,  il  censimento  dei  Centri  per
          l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)  della  pubblica
          amministrazione di cui  al  comma  2  e,  d'intesa  con  la
          competente struttura della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, nel rispetto di quanto previsto  dai  commi  1  e
          1-bis e dalla disciplina introdotta  dal  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce  nel  Piano
          triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          la strategia  di  sviluppo  delle  infrastrutture  digitali
          delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, e la strategia di adozione del  modello  cloud  per  la
          pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni  si
          attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
          delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
          del modello cloud delle amministrazioni locali  e'  sentita
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              2. Con il termine CED  e'  da  intendere  il  sito  che
          ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla  erogazione
          di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
          erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
          minimo comprende risorse di calcolo, apparati di  rete  per
          la connessione e sistemi di memorizzazione di massa. 
              3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono  esclusi  i
          CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo  la
          normativa  in  materia  di  tutela   amministrativa   delle
          informazioni coperte  da  segreto  di  Stato  e  di  quelle
          classificate nazionali secondo le direttive  dell'Autorita'
          nazionale per  la  sicurezza  (ANS)  che  esercita  le  sue
          funzioni  tramite  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza
          (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
          (DE). 
              4. L'AgID, con proprio  regolamento,  d'intesa  con  la
          competente struttura della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, nel  rispetto  della  disciplina  introdotta  dal
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,
          stabilisce  i  livelli  minimi  di   sicurezza,   capacita'
          elaborativa, risparmio  energetico  e  affidabilita'  delle
          infrastrutture digitali per  la  pubblica  amministrazione,
          ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi  1  e  4-ter.
          Definisce, inoltre,  le  caratteristiche  di  qualita',  di
          sicurezza,     di     performance      e      scalabilita',
          interoperabilita', portabilita' dei servizi  cloud  per  la
          pubblica amministrazione. 
              4-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, fermo restando quanto  previsto  dalla  legge  3
          agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
          del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  della
          disciplina  e  dei  limiti  derivanti   dall'esercizio   di
          attivita' e funzioni  in  materia  di  ordine  e  sicurezza
          pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di  difesa
          e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture  digitali
          dell'amministrazione della difesa. 
              4-ter. La societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  realizza
          uno dei poli strategici per l'attuazione  e  la  conduzione
          dei progetti e la gestione dei dati, delle  applicazioni  e
          delle  infrastrutture  delle  amministrazioni  centrali  di
          interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui  al
          comma 1-ter. 
              4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai  commi
          precedenti  non  si  applicano  alle  amministrazioni   che
          svolgono le funzioni di cui all'articolo 2,  comma  6,  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri o minori  entrate  per  il  bilancio
          dello Stato.».