Art. 27 Protocollazione e conservazione delle istanze 1. Tutte le comunicazioni riguardanti il RUNTS in arrivo e in partenza da ciascun Ufficio del RUNTS sono contraddistinte da un numero di protocollo assegnato dal protocollo generale dell'amministrazione presso cui e' istituito l'Ufficio, o della sua Area organizzativa omogenea, che provvede altresi' alla conservazione delle istanze e degli atti e documenti in formato digitale. 2. Ad ogni ente che si iscrive al RUNTS viene associato un numero di repertorio progressivo, univoco nazionale e non modificabile al quale sono associati i numeri di protocollo delle comunicazioni di cui al comma precedente. A partire dalla data di ricezione dell'istanza al RUNTS decorrono i tempi dettati dal Codice per lo svolgimento dell'istruttoria. 3. La comunicazione del trasferimento di sede in altra regione o provincia autonoma non comporta variazioni al numero di repertorio assegnato all'ente del Terzo settore iscritto al RUNTS. 4. Ogni atto e documento deve essere prodotto nel formato indicato nell'allegato tecnico A al fine di garantirne l'immodificabilita' e la tracciatura di tutte le operazioni nel sistema informatico. 5. La conservazione degli atti e dei documenti di cui al comma 3, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, e' assicurato da ciascuna amministrazione.