Art. 27 
 
            Protocollazione e conservazione delle istanze 
 
  1. Tutte le comunicazioni riguardanti  il  RUNTS  in  arrivo  e  in
partenza da ciascun Ufficio del  RUNTS  sono  contraddistinte  da  un
numero   di   protocollo   assegnato    dal    protocollo    generale
dell'amministrazione presso cui e' istituito l'Ufficio, o  della  sua
Area organizzativa omogenea, che provvede altresi' alla conservazione
delle istanze e degli atti e documenti in formato digitale. 
  2. Ad ogni ente che si iscrive al RUNTS viene associato  un  numero
di repertorio progressivo, univoco nazionale e  non  modificabile  al
quale sono associati i numeri di protocollo  delle  comunicazioni  di
cui  al  comma  precedente.  A  partire  dalla  data   di   ricezione
dell'istanza al RUNTS decorrono i tempi dettati  dal  Codice  per  lo
svolgimento dell'istruttoria. 
  3. La comunicazione del trasferimento di sede in  altra  regione  o
provincia autonoma non comporta variazioni al  numero  di  repertorio
assegnato all'ente del Terzo settore iscritto al RUNTS. 
  4. Ogni atto e documento deve essere prodotto nel formato  indicato
nell'allegato tecnico A al fine di garantirne  l'immodificabilita'  e
la tracciatura di tutte le operazioni nel sistema informatico. 
  5. La conservazione degli atti e dei documenti di cui al  comma  3,
in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo  n.  82  del
2005, e' assicurato da ciascuna amministrazione.