Art. 48 Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche 1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono individuate nelle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e in profili professionali. Detto decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero.