Art. 49 
 
 
              Norme transitorie e finali e abrogazioni 
 
  1. A seguito  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Ministero provvede al conferimento degli incarichi  dirigenziali  per
le strutture riorganizzate, seguendo le modalita', le procedure  e  i
criteri previsti dall'articolo 19 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e, ove previsti, dall'articolo  14,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 29 luglio 2014, n. 106. 
  2. Le strutture organizzative operative alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ai sensi del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,  n.  76,  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  sono
fatte salve fino alla definizione  delle  procedure  di  conferimento
degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova  organizzazione  del
Ministero, nonche' alla efficacia dei decreti attuativi di natura non
regolamentare,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino
all'emanazione dei decreti attuativi di cui al presente comma, rimane
operativa la Soprintendenza Archeologia, belle arti e  paesaggio  per
la citta' di l'Aquila e i comuni del Cratere. 
  3. Fino alla conclusione  delle  procedure  di  conferimento  degli
incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'articolo 33, comma  3,
di nuova istituzione, le  relative  strutture,  ove  gia'  esistenti,
proseguono l'ordinario svolgimento delle  attivita'  con  le  risorse
umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di  cui
al presente comma,  in  via  transitoria  e  comunque  non  oltre  il
conferimento  dei  relativi  incarichi  dirigenziali,   puo'   essere
temporaneamente conferita, ai sensi  dell'articolo  19,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero. 
  4. Fino alla adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 33,
comma 5, gli  uffici  dotati  di  autonomia  speciale  del  Ministero
restano disciplinati dalle disposizioni vigenti  fino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Al fine di assicurare l'immediata operativita'  delle  strutture
periferiche del Ministero, la Direzione generale Organizzazione e  la
Direzione  generale  Bilancio  provvedono,  ognuna  per   quanto   di
rispettiva competenza, alla verifica della congruita'  delle  risorse
umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le
eventuali  sedi  e  sezioni  distaccate,  e  adottano,   sentiti   il
Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti
necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale
e periferica, nonche' la piu' razionale ed  efficiente  distribuzione
delle risorse umane. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  sono  apportate  le  necessarie  modifiche  al  decreto   19
settembre 2016, repertorio n. 413, pubblicato sul sito  istituzionale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo
recante «Ripartizione delle dotazioni  organiche  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo». 
  7. Fino alla adozione di uno o piu' decreti ministeriali  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni dalla legge  26  maggio  2011,  n.  75,
continua  ad  applicarsi  l'articolo  4-bis,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del  Ministero
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 
  8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: 
    a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, n. 76; 
    b) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione  del  Ministero
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208»,
fatto salvo quanto previsto dal comma 7; 
    c) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del   turismo   12   gennaio   2017,   recante   «Adeguamento   delle
soprintendenze speciali agli standard internazionali  in  materia  di
musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo  1,  comma  432,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1,  comma  327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 
  9. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 2 dicembre 2019 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
 
  Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 
                            Franceschini 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 69