Art. 49 Norme transitorie e finali e abrogazioni 1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsti, dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106. 2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonche' alla efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui al presente comma, rimane operativa la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' di l'Aquila e i comuni del Cratere. 3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'articolo 33, comma 3, di nuova istituzione, le relative strutture, ove gia' esistenti, proseguono l'ordinario svolgimento delle attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di cui al presente comma, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, puo' essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero. 4. Fino alla adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 33, comma 5, gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero restano disciplinati dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Al fine di assicurare l'immediata operativita' delle strutture periferiche del Ministero, la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio provvedono, ognuna per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruita' delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica, nonche' la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane. 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto 19 settembre 2016, repertorio n. 413, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». 7. Fino alla adozione di uno o piu' decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, continua ad applicarsi l'articolo 4-bis, comma 4, del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76; b) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», fatto salvo quanto previsto dal comma 7; c) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 9. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 dicembre 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Franceschini Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69