Art. 30 Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»; b) all'articolo 4, comma 4, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente «cinque»; c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono premesse le seguenti parole: «efficienza e»; d) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei sovrintendenti» e dopo le parole «mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti «anche qualificate e complesse»; 2) al comma 5-bis la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»; e) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole «infermita' contratta durante il corso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»; f) all'articolo 20, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente «quattro»; g) all'articolo 23 , comma 2, le parole «direttore dell'area sicurezza» sono soppresse; h) all'articolo 24, comma 3, prima delle parole «idoneita' fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»; i) all'articolo 27, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16»; l) all'articolo 30 la parola «sette» e' sostituita dalla seguente: «sei»; m) all'articolo 30-bis la parola «nove» e' sostituita dalla seguente: «otto»; n) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente: «Art. 47 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della Giustizia minorile e di comunita' e dell'esecuzione penale esterna). - 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e servizi dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', e' compilato: a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio; b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione dal quale il personale dipende»; o ) l'articolo 47-bis e' abrogato; p) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: «Art. 48 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni). - 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni e' compilato dal comandante del reparto. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore.»; q) l'articolo 48-bis e' abrogato; r) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono soppresse e le parole «fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti «fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 2) al comma 3, le parole «dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale» sono sostituite dalle seguenti «del Corpo di polizia penitenziaria»; s) all'articolo 56, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore.»; t) all'articolo 76, comma 7, le parole «Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» le parole «due funzionari appartenenti all'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»; u) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, dopo le parole «Visite mediche» sono aggiunte le seguenti: «Prove di efficienza fisica»; 2) al comma 1, dopo le parole «alla visita medica» sono aggiunte le seguenti: «alle prove di efficienza fisica»; 3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione e' individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse»; v) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria» e le parole «tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti «tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 2) al comma 2 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»; 3) al comma 3 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari»; 4) al comma 4 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»; 5) al comma 6 le parole «con decreto del Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse»; 6) al comma 9 le parole «con ordinanza del direttore dell'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»; 7) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»; z) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 7 le parole «tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 2) al comma 8 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 3) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»; aa) all'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4 le parole «da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari»; 2) al comma 6 le parole «da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»; 3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.»; bb) all'articolo 108, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati»; cc) all'articolo 123, comma 1, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.» dd) la tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria e' sostituita dalla tabella A di cui alla tabella 12 allegata al presente decreto legislativo;
Note all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 15, 18, 20, 23, 24, 27, 30, 50, 56, 76, 86, 87, 103, 106, 108, e 123 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificati dal presente decreto: «Art. 1. (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e degli assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; c-bis) carriera dei funzionari. 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente. 3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.» «Art. 4. (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici. 3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attivita' del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle disposizioni di servizio. 5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art. 5. (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto; c) efficienza e idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio. 4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria. 4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV. 6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4° dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'articolo 6, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.» «Art. 15. (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste dall'articolo 4, ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde. 3. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. 4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unita' operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari. 5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso di specializzazione svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui al comma 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unita' operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio. 5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis: a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art.18. (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.» «Art. 20. (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 23. (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori). - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonche' specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresi' attribuite funzioni di coordinamento di una o piu' unita' operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonche' la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita'. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria. 3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto gia' specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attivita' del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o piu' unita' operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attivita' sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata. 5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art. 24. (Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria). - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante: a) concorso pubblico; b) concorso interno per titoli di servizio ed esami; 2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28. 3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici; eta' compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; efficienza e idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 4. A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti. 5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. 6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.» «Art. 27. (Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di centoventi giorni, anche non consecutivi, e centocinquanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. 2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre centoventi giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria. 5-bis. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16.» «Art. 30. (Promozione ad ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.» «Art. 30-bis. (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 2. Per gli orchestrali il titolo di studio e' quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.» «Art. 50. (Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 2. [Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti sindacali del personale di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395]. 3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. 4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del Dipartimento. 5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.» «Art. 56. (Accertamenti medico-legali). - 1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia. 1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. 2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094. 3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.» «Art. 76. (Modalita' di trasferimento). - 1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle esigenze di servizio, e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera c), testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneita' del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria. 5. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, puo' avvalersi del centro di reclutamento previsto dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , ed eventualmente della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell'articolo 75 e dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2. 6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. 7. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. 8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. 9. Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente. 10. L'amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'articolo 75 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. 11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. 12. Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.» «Art. 86. (Visite mediche. Prove di efficienza fisica. Accertamenti delle qualita' attitudinali. Presentazione alle prove scritte). - 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84, sono invitati a sottoporsi, salvo il personale gia' appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica alle prove di efficienza fisica e all'accertamento delle qualita' attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II. 1-bis. Le modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione e' individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse. 2. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.» «Art. 87. (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza). - 1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Le Commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 6. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse. 7. Alle Commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze, o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' Commissioni esaminatrici. 10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.» «Art. 103. (Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame). - 1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 24. 2. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbiano superato il trentesimo anno di eta' e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non piu' di due volte purche' siano in possesso degli altri requisiti. 4. Possono altresi' partecipare al concorso, per non piu' di due volte, i sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, anche se non in possesso del titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e non abbiano riportato nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare piu' grave. 5. Ai candidati di cui al comma 4 e' riservato un terzo dei posti messi a concorso. 6. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al comma 4 debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto ed i metodi del trattamento penitenziario, nonche' una prova orale vertente su nozioni di diritto penale, limitatamente alla parte generale del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attivita' della polizia giudiziaria. 7. All'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 6 provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 8. Svolge le funzioni di segretario un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 9. Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 88. 10. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta. 11. La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. 11-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.» «Art. 106. (Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali). - 1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. 2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte. 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 121. 4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni. 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 6-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.» «Art. 108. (Accertamento dei requisiti attitudinali). - 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio. 2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse. 4.(Abrogato) 5. (Abrogato) 6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.» «Art. 123. (Cause di non idoneita'). - 1. Costituiscono cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermita': a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilita'; b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena; c) le infermita' e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria; d) le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordita' unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; e) le infermita' del collo: ipertrofia tiroidea; f) le infermita' del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche; g) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esisti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; h) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose; i) le infermita' ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie; l) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalita' organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalita' articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione; m) le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita' psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia; n) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria; o) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entita', comprese quelle congenite; p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; q) le neoplasie di qualunque sede o natura; r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.»