Art. 30 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 
 
  1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c),  e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»; 
    b) all'articolo 4, comma 4, la parola «otto» e' sostituita  dalla
seguente «cinque»; 
    c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono premesse le seguenti
parole: «efficienza e»; 
    d) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  3,  le  parole   «delle   qualifiche   di   vice
sovrintendente e di sovrintendente» sono sostituite  dalle  seguenti:
«del ruolo dei sovrintendenti» e dopo le parole «mansioni  esecutive»
sono aggiunte le seguenti «anche qualificate e complesse»; 
      2)  al  comma  5-bis  la  parola  «otto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sei»; 
    e)  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le   parole
«infermita' contratta durante il corso» sono  aggiunte  le  seguenti:
«ovvero  a  gravi  infermita',  anche  non  dipendenti  da  causa  di
servizio,  che  richiedono  terapie  salvavita  ed   impediscono   lo
svolgimento  delle  attivita'  giornaliere  o  ad   altre   ad   esse
assimilabili  secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico   legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»; 
    f) all'articolo  20,  la  parola  «cinque»  e'  sostituita  dalla
seguente «quattro»; 
    g) all'articolo 23 , comma 2,   le  parole  «direttore  dell'area
sicurezza» sono soppresse; 
    h) all'articolo  24,  comma  3,  prima  delle  parole  «idoneita'
fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»; 
    i) all'articolo 27, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita',
anche non dipendenti da causa di  servizio,  che  richiedono  terapie
salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'  giornaliere,
o ad altre ad esse assimilabili secondo le  indicazioni  dell'Ufficio
medico legale dell'Azienda sanitaria competente  per  territorio,  il
personale, a domanda, e'  ammesso  a  partecipare  al  corrispondente
primo  corso  successivo  al  riconoscimento  della   sua   idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a  detto  corso  non
sia intervenuta  una  delle  cause  di  esclusione  previste  per  la
partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16»; 
    l)  all'articolo  30  la  parola  «sette»  e'  sostituita   dalla
seguente: «sei»; 
    m) all'articolo 30-bis  la  parola  «nove»  e'  sostituita  dalla
seguente: «otto»; 
    n) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 47 (Organi  competenti  alla  compilazione  del  rapporto
informativo  per  il  personale  in  servizio  presso  provveditorati
regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione  e  servizi  della
Giustizia minorile e di comunita' e dell'esecuzione penale  esterna).
- 1. Il rapporto informativo per il personale del  Corpo  di  polizia
penitenziaria in servizio presso provveditorati  regionali,  servizi,
scuole, istituti di istruzione dell'Amministrazione  penitenziaria  e
servizi  dell'Amministrazione  per  la  giustizia   minorile   e   di
comunita',  e'  compilato:  a)  per  il  personale  dei  ruoli  degli
ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo  di  polizia
penitenziaria  dal  quale  dipendono.  Il  giudizio  complessivo   e'
espresso dal provveditore regionale o dal direttore  della  scuola  o
del servizio; b) per il personale del ruolo degli assistenti e  degli
agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria  dal  quale
direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso  dal  primo
dirigente o, in assenza del  primo  dirigente,  dal  direttore  della
divisione dal quale il personale dipende»; 
    o ) l'articolo 47-bis e' abrogato; 
    p) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 48 (Organi  competenti  alla  compilazione  del  rapporto
informativo  per  il  personale  in  servizio  presso  gli   istituti
penitenziari e istituti penali  per  minorenni).  -  1.  Il  rapporto
informativo per il personale del Corpo di  polizia  penitenziaria  in
servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti  penali  per
minorenni e'  compilato  dal  comandante  del  reparto.  Il  giudizio
complessivo e' espresso dal direttore.»; 
    q) l'articolo 48-bis e' abrogato; 
    r) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole «in servizio  presso  il  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria» sono soppresse e le parole «fra i
dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento» sono  sostituite
dalle seguenti «fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 
      2) al comma 3, le  parole  «dell'Amministrazione  penitenziaria
inquadrati nella nona qualifica  funzionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti «del Corpo di polizia penitenziaria»; 
    s) all'articolo 56, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per  ragioni
di salute non ritenga di essere in condizione di  prestare  servizio,
deve  darne  tempestiva  notizia  telefonica  al  capo  dell'ufficio,
reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve  tempo
possibile il certificato medico recante la  prognosi,  nonche',  alla
competente articolazione sanitaria,  il  certificato  medico  da  cui
risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche',  nell'esercizio
delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la  persistenza
dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse  alla
detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio
o controindicazioni  all'impiego.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia,  previa  acquisizione  del  parere  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali, sono  disciplinate  le  modalita'  che
assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che
quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione
sanitaria competente e non confluisca  nel  fascicolo  personale  del
dipendente,   restando   salva   e   impregiudicata    la    facolta'
dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria
competente, le  visite  di  controllo  per  l'idoneita'  psico-fisica
previste dalle norme in vigore.»; 
    t) all'articolo 76, comma 7, le  parole  «Il  direttore  generale
dell'Amministrazione penitenziaria» sono  sostituite  dalle  seguenti
«Il Capo  del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria»  le
parole    «due    funzionari     appartenenti     all'amministrazione
penitenziaria» sono sostituite dalle  seguenti  «due  funzionari  del
Corpo di polizia penitenziaria»; 
    u) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nella rubrica, dopo le parole «Visite mediche» sono aggiunte
le seguenti: «Prove di efficienza fisica»; 
      2) al comma  1,  dopo  le  parole  «alla  visita  medica»  sono
aggiunte le seguenti: «alle prove di efficienza fisica»; 
      3) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
modalita'  per  lo  svolgimento  delle   prove   per   l'accertamento
dell'efficienza fisica  sono  stabilite  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria.   La   commissione
competente alla valutazione  e'  individuata  con  provvedimento  del
Direttore generale del personale e delle risorse»; 
    v) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 le parole «tra i  funzionari  con  qualifica  non
inferiore a dirigente superiore in servizio  presso  il  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite  dalle  seguenti:
«tra i dirigenti penitenziari o  i  dirigenti  superiori  di  polizia
penitenziaria»  e  le  parole  «tre  funzionari  con  qualifica   non
inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti «tre appartenenti
alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 
      2) al comma 2 le parole  «un  funzionario  dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore all'VIII»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»; 
      3) al comma 3 le parole «tra i  funzionari  con  qualifica  non
inferiore a dirigente superiore e da  altri  quattro  funzionari  con
qualifica non inferiore alla VIII» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«tra  i  dirigenti  penitenziari  o  i  primi  dirigenti  di  polizia
penitenziaria e da  altri  quattro  appartenenti  alla  carriera  dei
funzionari»; 
      4) al comma 4 le parole  «un  funzionario  dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono  sostituite
dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»; 
      5) al comma 6 le parole «con decreto del Ministro di  grazia  e
giustizia» sono sostituite  dalle  seguenti  «con  provvedimento  del
direttore generale del personale e delle risorse»; 
      6)  al  comma  9  le  parole  «con  ordinanza   del   direttore
dell'ufficio    centrale    del    personale     del     Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite  dalle  seguenti:
«con provvedimento del  direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»; 
      7) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e
primo  dirigente,  le  funzioni  di  presidente   delle   commissioni
esaminatrici sono svolte da ufficiali generali  del  disciolto  Corpo
degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»; 
    z) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 7 le parole «tra i funzionari con la  qualifica  di
dirigente  superiore,  e  da  altri  quattro  membri  scelti  tra   i
funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio  presso
il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti  di
polizia penitenziaria e da altri  quattro  membri  appartenenti  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 
      2) al comma 8 le parole  «un  funzionario  dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VIII»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «un  appartenente  alla  carriera   dei
funzionari di Polizia penitenziaria»; 
      3) dopo il comma 11 e'  inserito  il  seguente:  «11-bis.  Fino
all'effettiva disponibilita' dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente,
le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono  svolte
da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia  o
da dirigenti penitenziari»; 
    aa) all'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  4  le  parole  «da  un   funzionario   dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari
di qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti:
«da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei
funzionari di polizia penitenziaria con  qualifica  non  inferiore  a
primo dirigente che la presiede, da due  appartenenti  alla  carriera
dei funzionari»; 
      2) al comma 6 le parole «da un funzionario dell'amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono  sostituite
dalle seguenti: «da un appartenente alla carriera dei  funzionari  di
Polizia   penitenziaria   in   servizio   presso   il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria»; 
      3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e
primo  dirigente,  le  funzioni  di  presidente   delle   commissioni
esaminatrici sono svolte da ufficiali generali  del  disciolto  Corpo
degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.»; 
    bb) all'articolo 108, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita',  riportato  in  sede  di
accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in
caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che  viene  disposta
con decreto motivato del direttore generale  del  personale  e  delle
risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati»; 
    cc) all'articolo 123, comma 1, lettera c), il secondo periodo  e'
sostituito dal  seguente:  «Costituiscono  causa  di  esclusione  dai
concorsi pubblici per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle  carriere  della
Polizia  Penitenziaria   le   alterazioni   volontarie   dell'aspetto
esteriore  dei  candidati,  quali  tatuaggi   e   altre   alterazioni
permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con  l'uniforme
indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione,  natura  o
contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche,
ovvero  comunque  non  conformi  al  decoro  della   funzione   degli
appartenenti alla Polizia Penitenziaria.» 
    dd) la tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia
penitenziaria e' sostituita dalla tabella A di cui  alla  tabella  12
allegata al presente decreto legislativo; 
 
          Note all'art. 30: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5,  15,  18,
          20, 23, 24, 27, 30, 50, 56, 76, 86, 87, 103,  106,  108,  e
          123 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
          cosi' come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 1. (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche).
          - 1. Sono istituiti i  seguenti  ruoli  del  personale  del
          Corpo di polizia penitenziaria: 
                a) ruolo degli agenti e degli assistenti; 
                b) ruolo dei sovrintendenti; 
                c) ruolo degli ispettori; 
                c-bis) carriera dei funzionari. 
              2. Salvo quanto specificato nel  presente  decreto,  il
          personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento
          dei compiti istituzionali sanciti dalla legge  15  dicembre
          1990,  n.  395,  svolge  anche  le   attivita'   accessorie
          necessarie al pieno assolvimento dei compiti  di  istituto,
          quali  indicati  dall'articolo  5  della  legge   e   dalla
          normativa vigente. 
              3. La dotazione organica dei ruoli  del  personale  del
          Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella  tabella  A
          allegata al presente decreto.» 
              «Art. 4. (Funzioni del personale appartenente al  ruolo
          degli  agenti  e  degli  assistenti).  -  1.  Al  personale
          appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti  sono
          attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza  e
          di agente di polizia giudiziaria. 
              2. Il personale appartenente al ruolo  degli  agenti  e
          degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria  svolge
          mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con  il
          margine di iniziativa e di discrezionalita'  inerente  alle
          qualifiche possedute; vigila sulle attivita'  lavorative  e
          ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e  gli
          internati; indica elementi di  osservazione  sul  senso  di
          responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e
          nelle  relazioni   interpersonali   interne,   utili   alla
          formulazione di programmi individuali di trattamento.  Agli
          assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti
          compiti  di  coordinamento  operativo  di  piu'  agenti  in
          servizio   di   istituto,   nonche'   eventuali   incarichi
          specialistici. 
              3. Il personale delle qualifiche  di  assistente  e  di
          assistente capo, previo apposito corso di specializzazione,
          puo'   svolgere,   in   relazione   alla   professionalita'
          posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo
          di polizia penitenziaria. 
              4. In relazione al  qualificato  profilo  professionale
          raggiunto, agli assistenti capo che maturano cinque anni di
          effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati,
          anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
          responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e  3,  ed
          e' attribuita, ferma restando la  qualifica  rivestita,  la
          denominazione  di   «coordinatore»,   che   determina,   in
          relazione alla data di conferimento, preminenza  gerarchica
          anche nei casi di pari qualifica  con  diversa  anzianita'.
          Gli  stessi,  oltre  alle  specifiche   mansioni   previste
          assumono l'onere  di  verificare  il  corretto  svolgimento
          delle  attivita'  del  personale  di   pari   qualifica   o
          subordinato con il controllo del  puntuale  rispetto  delle
          disposizioni di servizio. 
              5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione  di
          cui al comma 4 il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria. 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» 
              «Art. 5. (Nomina ad allievo agente di  polizia).  -  1.
          L'assunzione   degli   agenti   nel   Corpo   di    polizia
          penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti civili e politici; 
                b) eta'  non  inferiore  agli  anni  diciotto  e  non
          superiore agli anni ventotto; 
                c)  efficienza  e  idoneita'  fisica,   psichica   ed
          attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; 
                d)  diploma  d'istruzione  secondaria  superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
          d), il titolo di studio richiesto per l'accesso  ai  gruppi
          sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme  azzurre
          e  Astrea  e'  sufficiente  il  possesso  del  diploma   di
          istruzione secondaria di primo grado. 
              2. Non sono ammessi al concorso coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              3.  I  concorsi  sono   di   preferenza   banditi   per
          l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
          la nomina ad agente del Corpo di polizia  penitenziaria,  i
          vincitori dei concorsi sono destinati a  prestare  servizio
          nella regione eventualmente  predeterminata  per  il  tempo
          indicato nel bando di concorso; possono  essere,  comunque,
          impiegati in altre sedi per motivate esigenze  di  servizio
          di carattere provvisorio. 
              4. I  vincitori  dei  concorsi  sono  nominati  allievi
          agenti di polizia penitenziaria. 
              4-bis.  -  Possono  essere  inoltre  nominati   allievi
          agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
          frequentare il primo corso di formazione utile  il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
          di cui all'articolo 82, comma 1, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, ed alle leggi  ivi  richiamate,  i  quali  ne
          facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti
          di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di  cui
          al comma 2. 
              5. Le modalita' dei  concorsi,  la  composizione  e  la
          nomina delle commissioni  esaminatrici  ed  i  criteri  per
          l'accertamento della idoneita' fisica e  psichica,  per  la
          valutazione  delle  qualita'  attitudinali  e  del  livello
          culturale dei candidati, per la documentazione richiesta  a
          questi  ultimi  e  per  la  determinazione   di   eventuali
          requisiti per l'ammissione al concorso, sono  stabiliti  al
          successivo titolo IV. 
              6. Il  servizio  prestato  in  ferma  volontaria  o  in
          rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la
          meta' e per non oltre tre anni,  ai  fini  dell'avanzamento
          nel Corpo di polizia penitenziaria. 
              7.  In  deroga  a   quanto   previsto   dal   comma   5
          dell'articolo 6 della legge 24  dicembre  1986,  n.  958  ,
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4°
          dell'articolo 1 della legge  7  giugno  1975,  n.  198.  Il
          servizio prestato nel Corpo di  polizia  penitenziaria  dal
          personale assunto ai sensi della legge 7  giugno  1975,  n.
          198, e'  sostitutivo  a  tutti  gli  effetti  del  servizio
          militare di leva. Nei confronti del citato personale non si
          applica il disposto di cui  al  comma  1°  dell'articolo  2
          della legge 7 giugno 1975, n. 198.  Il  predetto  personale
          all'atto del collocamento in  congedo,  qualora  ne  faccia
          richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo'  essere
          trattenuto per un altro anno con  la  qualifica  di  agente
          ausiliario.  Al  termine  del  secondo  anno  di  servizio,
          l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia
          prestato lodevole servizio, puo' essere immesso  nel  ruolo
          degli agenti del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  previa
          frequenza del corso di cui  al  comma  2  dell'articolo  6,
          durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per
          l'eventuale   assegnazione   a   servizi   che   richiedono
          particolare qualificazione. 
              8. In ogni caso, il servizio gia' prestato  dalla  data
          dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti  gli  effetti,
          sia giuridici sia economici, qualora gli  agenti  ausiliari
          siano immessi in ruolo.» 
              «Art. 15. (Funzioni del personale appartenente al ruolo
          dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti  al  ruolo  dei
          sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di  agente  di
          pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 
              2.  Al  predetto  personale  sono  attribuite  funzioni
          rientranti  nello  stesso   ambito   di   quelle   previste
          dall'articolo 4,  ma  implicanti  un  maggiore  livello  di
          responsabilita',  nonche'  funzioni  di  coordinamento   di
          unita'  operative  a   cui   detto   personale   impartisce
          disposizioni delle quali controlla l'esecuzione  e  di  cui
          risponde. 
              3. Il personale del  ruolo  dei  sovrintendenti  svolge
          mansioni   esecutive   anche   qualificate   e   complesse,
          richiedenti una adeguata preparazione professionale  e  con
          il margine di iniziativa  e  di  discrezionalita'  inerente
          alle qualifiche  di  agente  di  pubblica  sicurezza  e  di
          ufficiale di polizia  giudiziaria;  al  suddetto  personale
          puo' essere, altresi', affidato il comando di  piu'  agenti
          in  servizio  operativo  o  di  piccole  unita'  operative;
          collabora  con  i  propri  superiori  gerarchici   e   puo'
          sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento,  o
          per esigenze di servizio. 
              4. Al personale della qualifica di sovrintendente  capo
          sono  attribuite  mansioni  richiedenti   una   particolare
          preparazione professionale e il comando di unita' operative
          presso istituti penitenziari o presso sezioni  di  istituti
          penitenziari. 
              5. Il personale del ruolo  dei  sovrintendenti,  previo
          apposito corso di  specializzazione  svolge,  in  relazione
          alla   professionalita'   posseduta,   anche   compiti   di
          addestramento  del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria. 
              5-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale  raggiunto,  ai   sovrintendenti   capo   che
          maturano sei anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica
          possono essere  affidati,  anche  permanendo  nello  stesso
          incarico,  compiti  di  maggiore  responsabilita'  tra   le
          mansioni di  cui  al  comma  3,  ed  e'  attribuita,  ferma
          restando  la  qualifica  rivestita,  la  denominazione   di
          «coordinatore», che determina, in relazione  alla  data  di
          conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di  pari
          qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi,  in  aggiunta
          alle specifiche funzioni previste  nell'ambito  dell'unita'
          operativa,  in  assenza  di   appartenenti   a   qualifiche
          superiori,  coordinano  interventi  intesi  alla   verifica
          dell'efficienza  dei  servizi   affidati   alla   medesima,
          disponendo, se del caso, azioni di controllo anche  in  via
          d'urgenza  se  richiesto  da  particolari   circostanze   o
          esigenze del servizio. 
              5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui comma 5-bis: 
                a) il personale che  nel  triennio  precedente  abbia
          riportato un giudizio inferiore  a  "distinto"  o  che  nel
          quinquennio  precedente  abbia   riportato   una   sanzione
          disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
                b) il personale sospeso cautelarmente  dal  servizio,
          rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
          delitti  non  colposi  ovvero  sottoposto  a   procedimento
          disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu'  grave
          della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita  dopo
          la definizione dei relativi  procedimenti,  fermo  restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» 
              «Art.18. (Dimissioni dal corso). - 1.  E'  dimesso  dai
          corsi di cui all'art. 16 il personale che: 
                a) dichiara di rinunciare al corso; 
                b) non supera gli esami di fine corso; 
                c) e' stato per qualsiasi motivo  assente  dal  corso
          per un periodo superiore ad un  quarto  delle  giornate  di
          studio.  Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta  ad   infermita'
          contratta durante il corso ovvero a gravi infermita', anche
          non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie
          salvavita ed impediscono  lo  svolgimento  delle  attivita'
          giornaliere o ad altre  ad  esse  assimilabili  secondo  le
          indicazioni   dell'Ufficio   medico   legale   dell'Azienda
          sanitaria competente per territorio, ovvero  ad  infermita'
          dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso  a
          partecipare  di  diritto  al  corrispondente  primo   corso
          successivo   al   riconoscimento   della   sua    idoneita'
          psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
          corso non sia intervenuta una  delle  cause  di  esclusione
          previste per la partecipazione alle procedure ivi previste. 
              2. Il personale di  sesso  femminile,  la  cui  assenza
          oltre i limiti di cui al comma 1 e'  stata  determinata  da
          maternita',  e'  ammesso  a  partecipare  al  primo   corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del direttore generale  del
          dipartimento   dell'amministrazione    penitenziaria,    su
          proposta del direttore della scuola. 
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita'
          dipendente da causa  di  servizio  viene  promosso  con  la
          stessa decorrenza, ai  soli  effetti  giuridici  attribuita
          agli idonei del corso dal quale e' stato  dimesso  e  nella
          stessa graduatoria si colloca, nel posto  che  gli  sarebbe
          spettato qualora avesse portato a  compimento  il  predetto
          corso. 
              5-bis. Il personale che non  supera  il  corso  permane
          nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita'  ed
          e' restituito al servizio d'istituto.» 
              «Art.  20.  (Promozione  a  sovrintendente).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue,  a
          ruolo aperto, mediante scrutinio  per  merito  assoluto  al
          quale sono ammessi i  vice  sovrintendenti  che  alla  data
          dello scrutinio stesso abbiano  compiuto  quattro  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica.» 
              «Art. 23.  (Funzioni  del  personale  del  ruolo  degli
          ispettori). - 1. Al personale  del  ruolo  degli  ispettori
          sono  attribuite  le  qualifiche  di  agente  di   pubblica
          sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 
              2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative
          del direttore dell'istituto, sono attribuite  funzioni  che
          richiedono una adeguata  preparazione  professionale  e  la
          conoscenza  dei   metodi   e   della   organizzazione   del
          trattamento  penitenziario  nonche'   specifiche   funzioni
          nell'ambito  dei  servizi   istituzionali   della   Polizia
          penitenziaria secondo le direttive e gli  ordini  impartiti
          comandante di reparto dell'istituto o della  scuola  ovvero
          dal  funzionario  del  Corpo  responsabile;  sono  altresi'
          attribuite funzioni di coordinamento di una o  piu'  unita'
          operative dell'area della sicurezza,  dei  nuclei  e  degli
          uffici  e  servizi  ove   sono   incardinati   nonche'   la
          responsabilita' per le direttive e le istruzioni  impartite
          nelle predette attivita'. Gli appartenenti al  ruolo  degli
          ispettori possono partecipare alle riunioni  di  gruppo  di
          cui agli articoli 28 e 29  del  regolamento  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.
          230. Il personale del  ruolo  degli  ispettori  svolge,  in
          relazione  alla  professionalita'  posseduta,  compiti   di
          formazione  o  di  istruzione  del  personale  di   Polizia
          penitenziaria. 
              3 Gli ispettori superiori ed  i  sostituti  commissari,
          oltre  a  quanto  gia'  specificato,  sono   principalmente
          diretti collaboratori  del  personale  della  carriera  dei
          funzionari,  svolgendo,  in   relazione   alla   formazione
          accademica   e   professionale   acquisita,   funzioni   di
          coordinamento anche dell'attivita' del personale del  ruolo
          degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i  diretti
          superiori gerarchici in caso di assenza  o  impedimento  di
          questi. 
              4. In relazione al  qualificato  profilo  professionale
          raggiunto, ai sostituti  commissari  che  maturano  quattro
          anni di effettivo servizio possono essere  affidati,  anche
          permanendo  nello  stesso  incarico,  compiti  di  maggiore
          responsabilita' tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed e'
          attribuita,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita,  la
          denominazione  di   «coordinatore»,   che   determina,   in
          relazione alla data di conferimento, preminenza  gerarchica
          anche nei casi di pari qualifica  con  diversa  anzianita'.
          Gli stessi nell'ambito del  coordinamento  di  una  o  piu'
          unita'  operative,  assumono   l'onere   di   avviare   gli
          interventi finalizzati alla  verifica  dell'efficienza  dei
          servizi affidati alle medesime. Tali attivita' sono  svolte
          con particolare  riguardo  all'esigenza  di  garantire  gli
          obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi  l'ordine
          e la disciplina nelle  sezioni  detentive  ed  il  perfetto
          funzionamento  degli  impianti  di  controllo  interni   ed
          esterni e del servizio di vigilanza armata. 
              5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione  di
          cui al comma 4 il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio  inferiore  a  «ottimo»  o  che  nel   quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» 
              «Art. 24. (Nomina nel ruolo  di  ispettore  di  polizia
          penitenziaria).  -  1.  L'assunzione  degli  ispettori   di
          polizia penitenziaria avviene mediante: 
                a) concorso pubblico; 
                b) concorso interno per titoli di servizio ed esami; 
              2. I concorsi di cui al comma  1  si  svolgono  con  le
          modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28. 
              3. Al concorso di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo possono partecipare i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti: 
                godimento dei diritti civili e politici; 
                eta' compresa tra gli  anni  diciotto  ed  il  limite
          massimo  stabilito  dal  regolamento  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                efficienza   e   idoneita'   fisica,   psichica    ed
          attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; 
                diploma   d'istruzione   secondaria   superiore   che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario. 
              4. A parita'  di  merito  l'appartenenza  alla  polizia
          penitenziaria  costituisce  titolo  di  preferenza,   fermi
          restando gli  altri  titoli  preferenziali  previsti  dalle
          norme vigenti. 
              5. Non sono ammessi al concorso coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. 
              6. I vincitori di concorso, di cui al comma  1  lettere
          a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.» 
              «Art. 27. (Dimissione dal corso per la  nomina  a  vice
          ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi  dal
          corso gli allievi ispettori che: 
                a) non superano  gli  esami  del  corso  o  non  sono
          dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria; 
                b) dichiarano di rinunciare al corso; 
                c)  sono  stati  per  qualsiasi  motivo,  salvo   che
          l'assenza sia determinata dall'adempimento  di  un  dovere,
          assenti dal corso per piu' di centoventi giorni, anche  non
          consecutivi, e centocinquanta giorni se l'assenza e'  stata
          determinata da infermita' contratta durante il corso  o  da
          infermita' dipendente  da  causa  di  servizio  qualora  si
          tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di
          polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a
          partecipare al primo  corso  successivo  al  riconoscimento
          della sua idoneita'. 
              2. Gli allievi ispettori di  sesso  femminile,  la  cui
          assenza oltre centoventi giorni  e'  stata  determinata  da
          maternita', sono  ammessi  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. Sono espulsi dal corso gli allievi  responsabili  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del direttore generale  del
          personale e delle risorse, su proposta del direttore  della
          scuola. 
              5. La dimissione dal corso comporta  la  cessazione  di
          ogni rapporto con  l'Amministrazione  penitenziaria,  salvo
          che non si tratti di personale proveniente  dai  ruoli  del
          Corpo di polizia penitenziaria. 
              5-bis. Nel caso in cui  l'assenza  e'  dovuta  a  gravi
          infermita', anche non dipendenti da causa di servizio,  che
          richiedono terapie salvavita ed impediscono lo  svolgimento
          delle  attivita'  giornaliere,   o   ad   altre   ad   esse
          assimilabili secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico
          legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il
          personale,  a  domanda,  e'  ammesso   a   partecipare   al
          corrispondente primo  corso  successivo  al  riconoscimento
          della sua idoneita' psico-fisica e sempre che  nel  periodo
          precedente a detto corso  non  sia  intervenuta  una  delle
          cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alle
          procedure di cui all'articolo 16.» 
              «Art. 30. (Promozione  ad  ispettore  capo).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue,  a
          ruolo aperto, mediante scrutinio per  merito  assoluto,  al
          quale  e'  ammesso  il  personale  con  la   qualifica   di
          ispettore,  che  abbia  compiuto  sei  anni  di   effettivo
          servizio nella qualifica stessa.» 
              «Art. 30-bis. (Promozione alla qualifica  di  ispettore
          superiore). - 1. La promozione alla qualifica di  ispettore
          superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per
          merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una
          anzianita'  di  otto  anni  di  effettivo  servizio   nella
          qualifica  di  ispettore  capo.   Per   l'ammissione   allo
          scrutinio e' necessario il possesso  di  una  delle  lauree
          individuate dal decreto previsto all'articolo 7,  comma  7,
          del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 
              2. Per gli orchestrali il titolo di  studio  e'  quello
          previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e)  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.» 
              «Art. 50. (Commissioni per il personale  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria). - 1. Sulle questioni concernenti lo
          stato giuridico e la progressione di carriera del personale
          di cui al  presente  decreto  esprimono  parere  specifiche
          commissioni, rispettivamente per  il  personale  del  ruolo
          degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti  e
          per quello del  ruolo  degli  assistenti  e  degli  agenti,
          presiedute    dal    vice     capo     del     Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria,  o  da  un   dirigente
          generale da lui delegato,  e  composte  da  quattro  membri
          scelti fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla
          carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 
              2. [Delle  predette  commissioni  fanno  parte  quattro
          rappresentanti sindacali del personale di cui al  comma  14
          dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395]. 
              3. Le funzioni di  segretario  delle  commissioni  sono
          svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. 
              4. La nomina  dei  componenti  e  dei  segretari  delle
          commissioni viene conferita con provvedimento del Capo  del
          Dipartimento. 
              5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia
          penitenziaria deliberano sui ricorsi  di  cui  al  comma  4
          dell'articolo 45.» 
              «Art.  56.  (Accertamenti  medico-legali).  -  1.   Nei
          confronti del personale del Corpo di polizia  penitenziaria
          si  applicano  le  norme   concernenti   gli   accertamenti
          medico-legali e le  relative  procedure  previste  per  gli
          appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia. 
              1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria,  che  per
          ragioni di salute non ritenga di essere  in  condizione  di
          prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica
          al capo dell'ufficio, reparto o istituto  da  cui  dipende,
          trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il  certificato
          medico  recante  la  prognosi,  nonche',  alla   competente
          articolazione  sanitaria,  il  certificato  medico  da  cui
          risultano sia  la  prognosi  che  la  diagnosi,  affinche',
          nell'esercizio delle funzioni previste dalla  legge,  venga
          verificata la persistenza  dell'idoneita'  psico-fisica  ad
          attivita' istituzionali connesse alla detenzione o  all'uso
          delle  armi,  ovvero  comunque  connotate  da   rischio   o
          controindicazioni all'impiego.  Con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante
          per la protezione dei dati personali, sono disciplinate  le
          modalita' che assicurano l'adozione del sistema del  doppio
          certificato, in modo che quello  recante  la  diagnosi  sia
          destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente
          e non confluisca nel fascicolo  personale  del  dipendente,
          restando    salva    e    impregiudicata    la     facolta'
          dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione
          sanitaria  competente,   le   visite   di   controllo   per
          l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. 
              2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale
          di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3  della
          legge 23 dicembre 1970, n. 1094. 
              3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria,  ai
          soli fini dell'acquisizione del diritto al  trattamento  di
          pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1973, n. 1092. 
              4. Al personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
          continuano ad applicarsi, ai  soli  fini  dell'acquisizione
          del diritto al trattamento  di  pensione  privilegiata,  le
          norme previste per il personale delle forze armate e  delle
          forze di polizia ad ordinamento militare.» 
              «Art.  76.  (Modalita'  di  trasferimento).  -  1.   Il
          trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi  1,
          3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti  qualifiche  di
          altri  ruoli  dell'Amministrazione  penitenziaria,   tenuto
          conto delle esigenze di servizio, e' disposto  con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia, sentite le  commissioni
          di  cui  all'articolo  50  in  relazione   alla   qualifica
          rivestita   dall'interessato,   nonche'   la    commissione
          consultiva  di  cui  all'articolo  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 
              2. Il trasferimento d'ufficio del personale di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di
          altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria e'  disposto
          con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite  le
          commissioni  di  cui  all'articolo  50  in  relazione  alla
          qualifica   rivestita    dall'interessato,    nonche'    la
          commissione consultiva di cui all'articolo  4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 
              3. Nel caso in cui l'interessato  non  assuma  servizio
          senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro
          ruolo, decade  dall'impiego  ai  sensi  dell'articolo  127,
          primo comma, lettera c), testo unico approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
          738,  esprime  il  proprio  parere  sulla   idoneita'   del
          personale di cui ai commi 1, 3  e  5  dell'articolo  75  ad
          essere  impiegato  in  altri   ruoli   dell'Amministrazione
          penitenziaria. 
              5. La  commissione,  ai  fini  della  formulazione  del
          suddetto parere, puo' avvalersi del centro di  reclutamento
          previsto dall'articolo 3 della legge 15 dicembre  1990,  n.
          395 , ed eventualmente della consulenza di organismi civili
          e militari e di professionisti estranei all'amministrazione
          e tiene conto delle indicazioni fornite  dalle  commissioni
          mediche citate dal comma 8 dell'articolo  75  e  dell'esito
          della prova teorica e pratica di cui al comma 2. 
              6.  Il  personale  interessato  ha  diritto  di   farsi
          assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. 
              7.  Il  Capo  del   Dipartimento   dell'amministrazione
          penitenziaria, in relazione alla natura della prova cui  va
          sottoposto  il  personale  interessato,  puo'  chiamare   a
          partecipare alle riunioni della commissione due  funzionari
          del Corpo di polizia penitenziaria. 
              8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1,  3
          e 5 dell'articolo 75 nelle  corrispondenti  qualifiche  dei
          ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto  con
          decreto  del  Ministro  interessato,  di  concerto  con  il
          Ministro di grazia e giustizia,  sentito  il  Consiglio  di
          amministrazione dell'amministrazione ricevente. 
              9.   Quest'ultima   puo'   sottoporre   il    personale
          interessato a visita medica ed a prova teorica  o  pratica,
          secondo modalita' da  fissarsi  con  decreto  del  Ministro
          competente. 
              10. L'amministrazione alla quale e' stata inoltrata  la
          istanza da parte del personale di cui  all'articolo  75  si
          dovra' pronunciare entro il termine  di  150  giorni  dalla
          data di ricevimento dell'istanza stessa. 
              11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione
          non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. 
              12.  Nel  periodo  intercorrente,   il   personale   e'
          collocato  in  aspettativa  con  il  trattamento  economico
          goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.» 
              «Art. 86. (Visite mediche. Prove di efficienza  fisica.
          Accertamenti  delle  qualita'  attitudinali.  Presentazione
          alle prove scritte). - 1. I candidati,  ai  quali  non  sia
          stata comunicata  l'esclusione  dal  concorso  disposta  ai
          sensi dell'articolo 84, sono invitati a  sottoporsi,  salvo
          il  personale  gia'  appartenente  al  Corpo   di   polizia
          penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora  che  saranno  loro
          preventivamente comunicati, alla visita medica  alle  prove
          di efficienza  fisica  e  all'accertamento  delle  qualita'
          attitudinali,  secondo  le   disposizioni   contenute   nel
          successivo Capo II. 
              1-bis. Le modalita' per lo svolgimento delle prove  per
          l'accertamento dell'efficienza fisica  sono  stabilite  con
          decreto  del  Capo  del  Dipartimento  dell'amministrazione
          penitenziaria. La commissione competente  alla  valutazione
          e' individuata con provvedimento del Direttore generale del
          personale e delle risorse. 
              2. I candidati  giudicati  idonei  in  sede  di  visite
          mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali  sono
          tenuti a presentarsi, muniti  di  un  idoneo  documento  di
          riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella  sede
          o nelle sedi e nei giorni ed  ore  indicati  nel  bando  di
          concorso o nella successiva comunicazione.» 
              «Art.  87.  (Commissioni  esaminatrici  e  comitati  di
          vigilanza). - 1. La Commissione esaminatrice  del  concorso
          per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
          penitenziaria e' composta da un  presidente  scelto  tra  i
          dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori  di  polizia
          penitenziaria e da altri  quattro  membri,  uno  dei  quali
          professore d'istituto d'istruzione secondaria di  2°  grado
          in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di
          esame e tre appartenenti alla carriera  dei  funzionari  di
          Polizia penitenziaria. 
              2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria  in  servizio  presso  il
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
              3.  La  Commissione  esaminatrice  dei   concorsi   per
          l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo  di
          polizia penitenziaria e' composta da un  presidente  scelto
          tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia
          penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera
          dei funzionari. 
              4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria  in  servizio  presso  il
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
              5.   Le   Commissioni   esaminatrici   possono   essere
          integrate, qualora i candidati  che  abbiano  sostenuto  le
          prove scritte superino le 1000  unita',  di  un  numero  di
          componenti tale che permetta, unico restando il presidente,
          la suddivisione in  sottocommissioni  e  di  un  segretario
          aggiunto. 
              6.  Le  Commissioni  esaminatrici  dei  concorsi   sono
          nominate  con  provvedimento  del  direttore  generale  del
          personale e delle risorse. 
              7.  Alle  Commissioni  stesse  sono  aggregati   membri
          aggiunti per gli esami di lingue straniere. 
              8. Per supplire  ad  eventuali  temporanee  assenze,  o
          impedimento di uno dei componenti o  del  segretario  della
          Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere  prevista
          la nomina di uno o piu' componenti supplenti  o  di  uno  o
          piu' segretari supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso
          decreto di costituzione della  Commissione  esaminatrice  e
          delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 
              9. Alla nomina dei  comitati  di  vigilanza,  nei  casi
          previsti dal sesto e  settimo  comma  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.
          686, si provvede con provvedimento del  direttore  generale
          del   personale   e   delle   risorse   del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria. 
              10. Qualora vengano banditi concorsi a  base  regionale
          che riguardino piu' regioni, possono essere costituite  una
          o piu' Commissioni esaminatrici. 
              10-bis.   Fino   all'effettiva    disponibilita'    dei
          funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica
          di dirigente superiore e primo dirigente,  le  funzioni  di
          presidente delle commissioni esaminatrici  sono  svolte  da
          ufficiali generali del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di
          custodia o da dirigenti penitenziari.» 
              «Art. 103. (Requisiti per l'ammissione al concorso  per
          l'accesso al ruolo degli  ispettori;  riserve  di  posti  e
          relative prove di esame). - 1. Ai concorsi per l'accesso al
          ruolo degli ispettori del Corpo  di  polizia  penitenziaria
          possono  partecipare  coloro  che  siano  in  possesso  dei
          requisiti generali di cui all'articolo 24. 
              2. Le domande di  partecipazione  ai  concorsi  debbono
          essere presentate entro il termine di  trenta  giorni,  che
          decorre  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando   nella
          Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
              3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti
          e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria che
          abbiano superato il trentesimo anno di eta' e  non  abbiano
          raggiunto  il  quarantesimo  anno  possono  partecipare  al
          concorso per  non  piu'  di  due  volte  purche'  siano  in
          possesso degli altri requisiti. 
              4. Possono altresi' partecipare al  concorso,  per  non
          piu' di due volte, i sovrintendenti del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, anche se  non  in  possesso  del  titolo  di
          studio e sempre che non abbiano  superato  il  quarantesimo
          anno di eta', che abbiano compiuto cinque anni di servizio,
          e   non   abbiano   riportato   nell'ultimo   biennio,   la
          deplorazione o una sanzione disciplinare piu' grave. 
              5. Ai candidati di cui al comma 4 e' riservato un terzo
          dei posti messi a concorso. 
              6. Per l'ammissione al concorso i candidati di  cui  al
          comma 4 debbono sostenere  una  prova  scritta  consistente
          nello  svolgimento  di  un  tema   di   carattere   pratico
          concernente  i  servizi  di  istituto  ed  i   metodi   del
          trattamento penitenziario, nonche' una prova orale vertente
          su nozioni di  diritto  penale,  limitatamente  alla  parte
          generale  del  codice  penale,  e  di  diritto  processuale
          penale, limitatamente alle  norme  concernenti  l'attivita'
          della polizia giudiziaria. 
              7. All'accertamento dell'idoneita' di cui  al  comma  6
          provvede apposita commissione, composta  da  un  presidente
          scelto fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti  di
          polizia   penitenziaria   e   da   altri   quattro   membri
          appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari  di   Polizia
          penitenziaria. 
              8. Svolge le funzioni  di  segretario  un  appartenente
          alla carriera dei funzionari di Polizia  penitenziaria,  in
          servizio  presso   il   Dipartimento   dell'Amministrazione
          penitenziaria. 
              9.  Alla   predetta   commissione   si   applicano   le
          disposizioni contenute nell'articolo 88. 
              10. Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che
          abbiano riportato una votazione non inferiore a sei  decimi
          nella prova scritta. 
              11. La prova orale non si intende superata  qualora  il
          candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. 
              11-bis.   Fino   all'effettiva    disponibilita'    dei
          funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica
          di dirigente superiore e primo dirigente,  le  funzioni  di
          presidente delle commissioni esaminatrici  sono  svolte  da
          ufficiali generali del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di
          custodia o da dirigenti penitenziari.» 
              «Art.   106.   (Commissioni   per   gli    accertamenti
          psicofisici ed attitudinali). - 1. I candidati ai  concorsi
          per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia
          penitenziaria,  prima  degli  esami  scritti  previsti  dai
          rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a
          prove attitudinali. 
              2. Coloro che risultino idonei al  servizio  nel  Corpo
          sono chiamati a sostenere le prove scritte. 
              3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
          commissione composta da un primo dirigente medico,  che  la
          presiede, e  da  quattro  medici  incaricati  del  servizio
          sanitario   dell'Amministrazione    penitenziaria    ovvero
          individuabili secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 121. 
              4. Superata la visita psico-fisica,  i  candidati  sono
          sottoposti  alle  prove  attitudinali  da  una  commissione
          composta da un dirigente penitenziario o da un appartenente
          alla carriera dei funzionari di polizia  penitenziaria  con
          qualifica non inferiore a primo dirigente che la  presiede,
          da  due  appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari   in
          possesso del titolo di  selettore  e  da  due  psicologi  o
          medici specializzati in psicologia,  individuati  ai  sensi
          del  secondo  comma  dell'articolo  120  del  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  29  aprile  1976,  n.  431  e
          successive modificazioni. 
              5. Qualora il numero dei  candidati  superi  il  numero
          delle mille unita',  le  commissioni  di  cui  al  presente
          articolo  possono  essere  integrate  di   un   numero   di
          componenti  tali   da   permettere,   unico   restando   il
          presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 
              6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni
          sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari
          di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria. 
              6-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari
          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica   di
          dirigente superiore  e  primo  dirigente,  le  funzioni  di
          presidente delle commissioni esaminatrici  sono  svolte  da
          ufficiali generali del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di
          custodia o da dirigenti penitenziari.» 
              «Art. 108. (Accertamento dei requisiti attitudinali). -
          1. Ai fini dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti
          attitudinali, al candidato e' proposta,  dalla  commissione
          dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica  o
          a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata  da
          un colloquio. 
              2. Le domande a risposta sintetica o a scelta  multipla
          sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti
          propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso
          aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del
          Ministro di grazia e giustizia, su proposta  del  direttore
          generale dell'Amministrazione penitenziaria. 
              3.  Il  giudizio  di  idoneita'  o  di  non  idoneita',
          riportato  in   sede   di   accertamento   delle   qualita'
          attitudinali e' definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non
          idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
          decreto motivato del direttore  generale  del  personale  e
          delle risorse. 
              4.(Abrogato) 
              5. (Abrogato) 
              6. Le domande a risposta sintetica o a scelta  multipla
          di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti  e
          relazioni con istituti specializzati pubblici universitari,
          per seguire i  progressi  della  psicologia  applicata,  in
          campo nazionale ed internazionale.» 
              «Art. 123. (Cause di non idoneita'). - 1. Costituiscono
          cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di  cui
          all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermita': 
                a) la tbc polmonare ed extrapolmonare,  la  sifilide,
          la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento
          cronico anche in fase aclinica,  sierologica,  di  devianza
          immunologica o di trasmissibilita'; 
                b) l'alcolismo, le  tossicomanie,  le  intossicazioni
          croniche di origine esogena; 
                c) le infermita' e gli esiti di lesione della cute  e
          delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici
          infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la  funzione;
          tramiti fistolosi, che, per sede ed  estensione,  producano
          disturbi funzionali; tumori cutanei. Costituiscono causa di
          esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai  ruoli  e
          alle carriere della Polizia  Penitenziaria  le  alterazioni
          volontarie  dell'aspetto  esteriore  dei  candidati,  quali
          tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico
          non conseguenti a interventi di natura comunque  sanitaria,
          se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme  indossata
          o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione,  natura  o
          contenuto, risultano deturpanti  o  indice  di  alterazioni
          psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro  della
          funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria; 
                d) le infermita' ed  imperfezioni  degli  organi  del
          capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo  oculare,
          delle palpebre,  dell'apparato  lacrimale,  disturbi  della
          motilita'  dei  muscoli  oculari  estrinseci;   stenosi   e
          poliposi  nasale;  sinusopatie  croniche;  malformazioni  e
          malattie della  bocca;  gravi  malocclusioni  dentarie  con
          alterazione della funzione  masticatoria  e/o  dell'armonia
          del volto;  disfonie  e  balbuzie;  otite  media  purulenta
          cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione
          timpanica;  sordita'  unilaterale;  ipoacusie  monolaterali
          permanenti  con  una  soglia   audiometrica   media   sulle
          frequenze 500-1000-2000-4000  Hz  superiore  a  30  decibel
          dall'orecchio che sente di  meno,  oppure  superiore  a  45
          decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale
          biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi  da  trauma
          acustico con audiogramma con soglia  auditiva  a  4000  Hz,
          superiore a  50  decibel  (trauma  acustico  lieve  secondo
          Klochoff); tonsilliti croniche; 
                e) le infermita' del collo: ipertrofia tiroidea; 
                f) le infermita' del torace: deformazioni  rachitiche
          e post-traumatiche; 
                g) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti
          croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari;  segni
          radiologici   di   malattie    tubercolari    dell'apparato
          pleuropolmonare in atto o  pregresse,  qualora  gli  esisti
          siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in
          fase aclinica o di devianza ematochimica; 
                h)  le  infermita'  ed   imperfezioni   dell'apparato
          cardio-circolatorio:    malattie    dell'endocardio,    del
          miocardio,  del  pericardio;  gravi   disturbi   funzionali
          cardiaci; ipertensione arteriosa;  arteriopatie;  varici  e
          flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose; 
                i)  le  infermita'   ed   imperfezioni   dell'addome:
          anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi
          addominali,  che  determinano  apprezzabili   ripercussioni
          sullo stato generale; ernie; 
                l)  le  infermita'  ed   imperfezioni   dell'apparato
          osteo-articolare e muscolare: tutte  le  alterazioni  dello
          scheletro  consecutive  a  fatti   congeniti;   rachitismo,
          malattie   o   traumi,   deturpanti   od   ostacolanti   la
          funzionalita' organica  o  alteranti  l'euritmia  corporea;
          malattie ossee o  articolari  in  atto;  limitazione  della
          funzionalita' articolare; malattie  delle  aponeurosi,  dei
          muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione; 
                m)  le  imperfezioni  ed   infermita'   dell'apparato
          neuro-psichico: malattie del  sistema  nervoso  centrale  o
          periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita'
          psichiche  invalidanti,  psicosi  e   psico-nevrosi   anche
          pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia; 
                n) le  infermita'  e  le  imperfezioni  dell'apparato
          urogenitale:  malattie   renali   in   atto   o   croniche;
          imperfezioni  e  malformazioni  dei  genitali  esterni   di
          rilevanza  funzionale;  malattie  croniche  dei  testicoli,
          arresto  di  sviluppo,  assenza  o  ritenzione  bilaterale;
          idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie  in
          atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria; 
                o) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici
          e  del  sistema   reticolo-istiocitario   di   apprezzabile
          entita', comprese quelle congenite; 
                p) le sindromi dipendenti da alterata funzione  delle
          ghiandole endocrine; 
                q) le neoplasie di qualunque sede o natura; 
                r) le malattie da miceti, le malattie da  protozoi  e
          le altre parassitosi che siano causa di importanti  lesioni
          organiche o di notevoli disturbi funzionali.»