Art. 32 Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alle lettere a), b) e c) ove ricorre la parola «penitenziario» e' sostituita dalle parole: «di Polizia penitenziaria»; 2) alla lettera d), le parole «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria»; 3) alla lettera e), le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di Polizia penitenziaria»; 4) alla lettera f) dopo le parole «primo dirigente» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»; 5) alla lettera g) dopo le parole «dirigente superiore» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»; 6) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria»; b) dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente: «Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). - 1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies.»; c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti con proporzionata responsabilita' decisionale e apporto professionale. 2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunita'. 3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'. 4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'. 5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' non sede di incarico superiore; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunita'. 6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' e nei provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunita'; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita'. 7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. 9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualita' di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento. 11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale e' preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione. 12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono, altresi', compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi interforze.»; d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, dopo le parole «dell'idoneita' fisica e psichica», sono aggiunte le seguenti: «nonche' a prove di efficienza fisica»; 2) al comma 8, dopo le parole «modalita' di formazione delle graduatorie», sono aggiunte le seguenti: «nonche' le prove di efficienza fisica»; e) all'articolo 9, comma 4, le parole «e' effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «e' fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale e' stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7»; f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»; 2) al comma 3, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»; g) all'articolo 13-bis: 1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: « dirigente»; 2) al comma 1: a) le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalla seguente: «dirigente»; b) le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»; h) all'articolo 13-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «dei posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»; i) all'articolo 13-quater sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili al» sono aggiunte le seguenti: «30 giugno e al» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»; l) all'articolo 13-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto piu' incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.»; 2) dopo il comma, 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo puo' essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque»; m) dopo l'articolo 13-quinquies e' inserito il seguente: «Art. 13-sexies (Nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria). - 1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria sono nominati tra i dirigenti superiori. 2. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dai direttori generali dell'amministrazione penitenziaria. 3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei funzionari, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.»; n) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «dell'impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «del dipendente»; 2) al comma 2, le parole «dovra' tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene» e dopo le parole «sede di servizio», sono aggiunte le seguenti: «attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari»; 3) al comma 4, le parole «Non e' ammesso a scrutinio il personale della carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano»; 4) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.»; 5) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: «4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.»; 6) il comma 4-quinquies, e' sostituito dal seguente: «4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo»; o) all'articolo 15, comma 1, le parole «commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti aggiunti e dirigenti»; p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari). - 1. L'attivita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e' esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignita' della loro posizione nel Corpo. 2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. La relazione e' trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile. 3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione. 4. Il giudizio valutativo finale e' espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', a seconda del dipartimento presso il quale presta servizio l'interessato, entro il successivo 30 ottobre. 5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale. 6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo. 7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2020. 10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo e' compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo e' espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.»; q) la «tabella D» allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' sostituita dalla tabella D di cui alla «tabella 13» allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 9, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 15 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 5. (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: a) vice commissario di Polizia penitenziaria; b) commissario di Polizia penitenziaria; c) commissario capo di Polizia penitenziaria; d) dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria; e) dirigente di Polizia penitenziaria; f) primo dirigente di Polizia penitenziaria; g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria; g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria. 2. La dotazione organica della carriera dei funzionari e' fissata nella tabella D allegata al presente decreto.» «Art. 7. (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene: a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale; b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale. 2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue; c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) laurea magistrale o specialistica. 3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di eta', che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi altresi' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica nonche' a prove di efficienza fisica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato. 6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «distinto». Il venti per cento dei posti del contingente del ruolo degli ispettori e' riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Con decreto del Ministro della giustizia sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 117, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 8. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonche' le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le modalita' di formazione delle graduatorie nonche' le prove di efficienza fisica.» «Art. 9. (Corsi di formazione). - 1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. 2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonche' anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. 3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale. 4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo e' fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale e' stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7. 5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto al comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 7. Le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.» «Art. 13. (Promozione a dirigente aggiunto). - 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale e' ammesso: a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4; b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed e' in possesso del requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e). 2. Se i posti riservati per ciascuna annualita' ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 3. La promozione a dirigente aggiunto decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.» «Art. 13-bis. (Promozione a dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica di dirigente aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 13-ter. (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» «Art. 13-quater. (Promozione a dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» «Art. 13-quinquies. (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto piu' incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. 1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo puo' essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.» «Art. 14. (Norme relative agli scrutini). - 1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalita' del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. 2. Negli scrutini per merito comparativo si tiene conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari. 3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 4. Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi. 4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento. 4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento. 4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia. 4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo.» «Art. 15. (Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, commissari, commissari capo, dirigenti aggiunti e dirigenti ed ai primi dirigenti i quali abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale con qualifica di dirigente superiore, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione centrale. 3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del capo del Dipartimento, su proposta della commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo parere del consiglio di amministrazione. 3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.»