Art. 32
Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alle lettere a), b) e c) ove ricorre la parola
«penitenziario» e' sostituita dalle parole: «di Polizia
penitenziaria»;
2) alla lettera d), le parole «commissario coordinatore
penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto di
Polizia penitenziaria»;
3) alla lettera e), le parole «commissario coordinatore
superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di Polizia
penitenziaria»;
4) alla lettera f) dopo le parole «primo dirigente» sono
aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;
5) alla lettera g) dopo le parole «dirigente superiore» sono
aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;
6) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis)
dirigente generale di Polizia penitenziaria»;
b) dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). -
1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono
istituite la Direzione generale delle specialita' del Corpo di
polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti
i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma
dell'articolo 13-sexies.»;
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli
incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti
con proporzionata responsabilita' decisionale e apporto
professionale.
2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti
gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto
penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e
piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non
superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della
giustizia minorile e di comunita'.
3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono
conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto
penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni
di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto
penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale
traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di
incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole
della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la
giustizia minorile e di comunita'.
4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono
conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto
penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni
di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto
penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e
piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante
di reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione
penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole
della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la
giustizia minorile e di comunita'.
5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli
incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di
primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i
minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli
istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di
nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o
cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione
penitenziaria; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita' non sede di incarico superiore; direttore di sezione di
maggiore rilevanza degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria,
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita';
comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale
esterna e di comunita'.
6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono
conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione;
comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale;
direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante
del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del
capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice
direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di
istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di
nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di
maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali
della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la
giustizia minorile e di comunita' e nei provveditorati regionali;
vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati
regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia
minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di
esecuzione penale esterna e di comunita'; vice consigliere
ministeriale presso il vice capo e i direttori generali
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di
comunita'.
7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono
conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialita'
del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei
servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice
direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore
generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile;
direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati
regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono
attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialita' del
Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi
logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla
qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche
di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualita' di
comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area
della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite
dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli
articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza di
detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi
normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli,
gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e
sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed
internate. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed
all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria,
alla idoneita' delle caserme, delle mense, dell'armamento e
dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile del
nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale e'
preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite,
secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e
traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore
dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo, coordinando
l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al
personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati.
Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed
all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria,
alla idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di
trasporto in dotazione.
12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono,
altresi', compiti di formazione, istruzione e addestramento del
personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere
destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi
interforze.»;
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, dopo le parole «dell'idoneita' fisica e
psichica», sono aggiunte le seguenti: «nonche' a prove di efficienza
fisica»;
2) al comma 8, dopo le parole «modalita' di formazione delle
graduatorie», sono aggiunte le seguenti: «nonche' le prove di
efficienza fisica»;
e) all'articolo 9, comma 4, le parole «e' effettuata previa
valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o
dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «e' fatta, previa verifica
finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale
e' stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di
primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi
stabiliti con il decreto previsto dal comma 7»;
f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;
2) al comma 3, le parole «commissario coordinatore» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;
g) all'articolo 13-bis:
1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore superiore»
sono sostituite dalle seguenti: « dirigente»;
2) al comma 1:
a) le parole «commissario coordinatore superiore» sono
sostituite dalla seguente: «dirigente»;
b) le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigente aggiunto»;
h) all'articolo 13-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «dei posti disponibili» sono
aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «effettivo
servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti:
«rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni
hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del
semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze»;
i) all'articolo 13-quater sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili al» sono
aggiunte le seguenti: «30 giugno e al» e dopo le parole «effettivo
servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti:
«rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni
hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del
semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze»;
l) all'articolo 13-quinquies sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'ammissione
allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e
dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver
svolto piu' incarichi connessi alla qualifica rivestita presso
reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione
penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici
interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
2) dopo il comma, 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo puo'
essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e
non superiore a cinque. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una
sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque»;
m) dopo l'articolo 13-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 13-sexies (Nomina a dirigente generale di Polizia
penitenziaria). - 1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria
sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituita la
commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia
penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dai direttori
generali dell'amministrazione penitenziaria.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non
inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari
aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a
dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali
maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei
funzionari, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate
funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della
giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri,
fra i funzionari indicati dalla commissione.»;
n) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «dell'impiegato» sono sostituite dalle
seguenti: «del dipendente»;
2) al comma 2, le parole «dovra' tenere» sono sostituite dalla
seguente: «tiene» e dopo le parole «sede di servizio», sono aggiunte
le seguenti: «attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo
espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti
penitenziari»;
3) al comma 4, le parole «Non e' ammesso a scrutinio il
personale della carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti
lo scrutinio abbia» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammessi
a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio
abbiano»;
4) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Sulle
questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una
commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da
quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione
penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con
proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale
dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo'
delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.»;
5) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: «4-ter. La
Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base
dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del
Dipartimento.»;
6) il comma 4-quinquies, e' sostituito dal seguente:
«4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi
gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari
avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo»;
o) all'articolo 15, comma 1, le parole «commissari coordinatori,
ai commissari coordinatori superiori» sono sostituite dalle seguenti:
«dirigenti aggiunti e dirigenti»;
p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Valutazione annuale e rapporti informativi per la
carriera dei funzionari). - 1. L'attivita' dei funzionari del Corpo
di polizia penitenziaria e' esaminata annualmente tenendo conto
dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo
considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti
e alla dignita' della loro posizione nel Corpo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi
dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente. La relazione e' trasmessa al dirigente generale
dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la
trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse,
entro il successivo 30 aprile.
3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre
dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia
penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', redige, sulla
base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle
osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale e' espresso rispettivamente
dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del
Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', a
seconda del dipartimento presso il quale presta servizio
l'interessato, entro il successivo 30 ottobre.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo
finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla
formulazione del giudizio valutativo finale.
6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il
rapporto informativo.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita'
della relativa compilazione e presentazione, i parametri della
procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio
valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita'.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca
dell'incarico ricoperto ed e' tenuta in considerazione ai fini della
progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attivita' svolta nell'anno
2020.
10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprano la
qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo e'
compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo e'
espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.»;
q) la «tabella D» allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e' sostituita dalla tabella D di cui alla «tabella 13»
allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 9, 13,
13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 15 del citato
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5. (Articolazione della carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo
dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario di Polizia penitenziaria;
b) commissario di Polizia penitenziaria;
c) commissario capo di Polizia penitenziaria;
d) dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria;
e) dirigente di Polizia penitenziaria;
f) primo dirigente di Polizia penitenziaria;
g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria;
g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria.
2. La dotazione organica della carriera dei funzionari
e' fissata nella tabella D allegata al presente decreto.»
«Art. 7. (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1.
L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili
mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte
ed una prova orale;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili
mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame
consistente in due prove scritte ed una prova orale.
2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo possono partecipare i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' compresa tra gli anni diciotto e gli anni
trentadue;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
d) requisiti morali e di condotta previsti
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
e) laurea magistrale o specialistica.
3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso
di cui al comma 1, lettera a), e' riservato al personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una
anzianita' di servizio di almeno cinque anni in possesso
dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione
del limite di eta', che non abbia riportato, nel triennio
precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo»
ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena
pecuniaria. Si applicano, altresi', le disposizioni
contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono
ammessi altresi' coloro che hanno riportato condanna a pena
detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove
scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
fisica e psichica nonche' a prove di efficienza fisica ed a
prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al
servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per
il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte
concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e
attitudinali del corrispondente personale della Polizia di
Stato.
6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), e'
ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale
dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti
con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea
triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo
degli ispettori, in possesso di laurea triennale, che non
abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu'
grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «distinto». Il venti per cento
dei posti del contingente del ruolo degli ispettori e'
riservato ai sostituti commissari in possesso dei
prescritti requisiti. Si applicano, altresi', le
disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono
indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico ed economico il cui superamento
costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di
cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree
triennali che consentono l'acquisizione dei crediti
formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche
ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in
giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo 117, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
8. Con decreto del capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate le
prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare
la preparazione, in relazione alle responsabilita' connesse
alle funzioni di cui all'articolo 6, nonche' le modalita'
di svolgimento dei concorsi, di composizione delle
commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le
modalita' di formazione delle graduatorie nonche' le prove
di efficienza fisica.»
«Art. 9. (Corsi di formazione). - 1. vincitori del
concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono
nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola
superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione
della durata di due anni, articolato in due cicli annuali,
comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti
penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni
previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i
funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori
del periodo applicativo, non possono essere impiegati in
servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza,
parata o d'onore.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), sono nominati vice commissari e
frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione
penale, un corso di formazione della durata di dodici mesi
articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un
periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso
istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle
funzioni previste dall'articolo 6, nonche' anche
all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento
di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7,
comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari
rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
3. Il direttore generale della formazione, al termine
del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei
frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al
secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono
l'esame finale.
4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati
dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria,
prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di
commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della
durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso
dal direttore generale della formazione. Al termine del
periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di
commissario capo e' fatta, previa verifica finale, con
determinazione del comandante di reparto presso il quale e'
stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica
di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto,
nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7.
5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione previsto al comma 2 e che sono stati
dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal
direttore generale della formazione sono confermati nel
ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il
rispettivo corso di formazione e' effettuata in relazione
alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine
della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi
indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono
nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad
altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la
permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio
dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione
oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o
per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
7. Le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione
previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e
delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei
giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento degli
esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie
di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma
nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del
capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma
2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.»
«Art. 13. (Promozione a dirigente aggiunto). - 1. La
promozione alla qualifica di commissario coordinatore del
Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso,
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di
un corso di formazione dirigenziale della durata non
superiore a mesi tre con esame finale, al quale e' ammesso:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di
commissario capo, vincitore del concorso previsto
dall'articolo 7, comma 1, lettera a), che ha maturato
almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica,
compreso il periodo di tirocinio operativo previsto
dall'articolo 9, comma 4;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di
commissario capo, vincitore del concorso previsto
dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che ha maturato
almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed e'
in possesso del requisito previsto dall'articolo 7, comma
2, lettera e).
2. Se i posti riservati per ciascuna annualita' ad una
aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare
i posti spettanti all'altra categoria.
3. La promozione a dirigente aggiunto decorre a tutti
gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del
corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento
dell'esame finale nonche' i criteri di formazione della
graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del
capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»
«Art. 13-bis. (Promozione a dirigente). - 1. La
promozione alla qualifica di dirigente del Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica
di dirigente aggiunto che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.»
«Art. 13-ter. (Promozione a primo dirigente). - 1. La
promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue,
nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia
compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze.»
«Art. 13-quater. (Promozione a dirigente superiore). -
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si
consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze.»
«Art. 13-quinquies. (Percorso di carriera). - 1. Per
l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche
di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel
percorso di carriera deve aver svolto piu' incarichi
connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei,
scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione
penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o
degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica
sicurezza.
1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo
puo' essere conferito per un periodo di tempo non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico
puo' essere rinnovato una sola volta, per un periodo di
tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.»
«Art. 14. (Norme relative agli scrutini). - 1. Lo
scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio
sulla completa personalita' del dipendente emesso sulla
base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo
stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti
informativi e relativi giudizi complessivi.
2. Negli scrutini per merito comparativo si tiene
conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della
qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla
competenza professionale dimostrata ed al grado di
responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di
servizio attribuendo valore di titolo preferenziale al
positivo espletamento di incarichi di comando di reparto
negli istituti penitenziari.
3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4. Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei
tre anni precedenti lo scrutinio abbiano riportato sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione
dal servizio comporta la deduzione dal computo
dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal
punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di
due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello
stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di
stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e
successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre
anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a
quattro mesi.
4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal
Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori
generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e
nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della
giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario
sono svolte da funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria in servizio nella sede centrale
dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del
Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al
vice capo del Dipartimento.
4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito
predisposta sulla base dei criteri di valutazione
determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.
4-quater. La nomina dei componenti e del segretario
della commissione viene conferita con provvedimento del
Ministro della giustizia.
4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis
decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della
carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed
il rapporto informativo.»
«Art. 15. (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La
promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita
anche per merito straordinario ai vice commissari,
commissari, commissari capo, dirigenti aggiunti e dirigenti
ed ai primi dirigenti i quali abbiano conseguito
eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro
compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione
penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o
abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di
possedere le qualita' necessarie per bene adempiere alle
funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di dirigente superiore,
che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono
essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se
piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
3. La proposta di promozione per merito straordinario
e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei
fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti,
su rapporto del dirigente responsabile della struttura
ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti
siano avvenuti nell'Amministrazione centrale.
3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai
commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto
e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile,
con decreto del capo del Dipartimento, su proposta della
commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo
parere del consiglio di amministrazione.
3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario
non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre
anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino
le condizioni previste dai precedenti articoli, al
personale interessato possono essere attribuiti, o la
classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre
scatti di anzianita'.»