Art. 32 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 
 
  1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  5,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1)  alle  lettere  a),  b)  e  c)   ove   ricorre   la   parola
«penitenziario»   e'   sostituita   dalle   parole:    «di    Polizia
penitenziaria»; 
      2)  alla  lettera  d),  le  parole  «commissario   coordinatore
penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto di
Polizia penitenziaria»; 
      3)  alla  lettera  e),  le  parole  «commissario   coordinatore
superiore» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dirigente  di  Polizia
penitenziaria»; 
      4) alla lettera  f)  dopo  le  parole  «primo  dirigente»  sono
aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»; 
      5) alla lettera g) dopo le parole  «dirigente  superiore»  sono
aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»; 
      6) dopo  la  lettera  g),  e'  aggiunta  la  seguente:  «g-bis)
dirigente generale di Polizia penitenziaria»; 
    b) dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). -
1.  Presso  il  Dipartimento   Amministrazione   penitenziaria   sono
istituite la  Direzione  generale  delle  specialita'  del  Corpo  di
polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono  preposti
i dirigenti  generali  di  Polizia  penitenziaria  nominati  a  norma
dell'articolo 13-sexies.»; 
    c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera  dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1.  Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
i  funzionari  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  ricoprono  gli
incarichi di cui al presente articolo svolgendo  i  relativi  compiti
con   proporzionata    responsabilita'    decisionale    e    apporto
professionale. 
      2. Ai funzionari con qualifica di  commissario  sono  conferiti
gli   incarichi   di:   vicecomandante   di   reparto   di   istituto
penitenziario;   coordinatore   di   nucleo   locale   traduzione   e
piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di  incarico  non
superiore;  funzionario  addetto  agli  uffici,  servizi   e   scuole
dell'Amministrazione  penitenziaria  e   dell'Amministrazione   della
giustizia minorile e di comunita'. 
      3.  Ai  funzionari  con  qualifica  di  commissario  capo  sono
conferiti  gli  incarichi  di:  comandante  di  reparto  di  istituto
penitenziario di terzo livello e di istituto penale per  i  minorenni
di  terzo  livello;  vice   comandante   di   reparto   di   istituto
penitenziario di  secondo  livello;  coordinatore  di  nucleo  locale
traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari  sede  di
incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole
della Amministrazione penitenziaria  e  dell'Amministrazione  per  la
giustizia minorile e di comunita'. 
      4. Ai funzionari  con  qualifica  di  dirigente  aggiunto  sono
conferiti  gli  incarichi  di:  comandante  di  reparto  di  istituto
penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni
di  secondo  livello;  vice  comandante  di   reparto   di   istituto
penitenziario di primo livello; comandante  di  nucleo  traduzioni  e
piantonamenti interprovinciale, provinciale o  cittadino;  comandante
di  reparto  negli  istituti   di   istruzione   dell'Amministrazione
penitenziaria; direttore di sezione degli uffici,  servizi  e  scuole
della Amministrazione penitenziaria  e  dell'Amministrazione  per  la
giustizia minorile e di comunita'. 
      5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti  gli
incarichi di: comandante di  reparto  di  istituto  penitenziario  di
primo livello,  comandante  di  reparto  di  istituto  penale  per  i
minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto  e  presso  gli
istituti penitenziari  sede  di  incarico  superiore;  comandante  di
nucleo traduzioni e  piantonamenti  interprovinciale,  provinciale  o
cittadino; comandante di reparto  nelle  scuole  dell'Amministrazione
penitenziaria;  vice  direttore  degli  uffici   dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile  e  di
comunita' non sede di incarico superiore;  direttore  di  sezione  di
maggiore rilevanza degli uffici  dell'Amministrazione  penitenziaria,
dell'Amministrazione  per  la  giustizia  minorile  e  di  comunita';
comandante di nucleo negli uffici distrettuali di  esecuzione  penale
esterna e di comunita'. 
      6.  Ai  funzionari  con  qualifica  di  primo  dirigente   sono
conferiti gli incarichi di:  direttore  di  istituto  di  istruzione;
comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione  penale;
direttore dell'ufficio sicurezza personale  e  vigilanza;  comandante
del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica  del
capo  del  Dipartimento  dell'Amministrazione   penitenziaria;   vice
direttore del gruppo  operativo  mobile;  comandante  di  reparto  di
istituto penitenziario sede  di  incarico  superiore;  comandante  di
nucleo  traduzioni  interprovinciale,  provinciale  o  cittadino   di
maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle  direzioni  generali
della Amministrazione penitenziaria  e  dell'Amministrazione  per  la
giustizia minorile e di comunita'  e  nei  provveditorati  regionali;
vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati
regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la  giustizia
minorile e comandante di nucleo  negli  uffici  interdistrettuali  di
esecuzione  penale  esterna  e   di   comunita';   vice   consigliere
ministeriale  presso  il   vice   capo   e   i   direttori   generali
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia  minorile  e  di
comunita'. 
      7. Ai funzionari con  qualifica  di  dirigente  superiore  sono
conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialita'
del Corpo di  polizia  penitenziaria;  vice  direttore  generale  dei
servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria;  vice
direttore generale del personale  e  delle  risorse;  vice  direttore
generale della formazione; direttore  del  gruppo  operativo  mobile;
direttore degli uffici  sicurezza  e  traduzioni  nei  provveditorati
regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 
      8. Ai funzionari  con  qualifica  di  dirigente  generale  sono
attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialita' del
Corpo  di  polizia  penitenziaria;  direttore  generale  dei  servizi
logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. 
      9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria  fino  alla
qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite  le  qualifiche
di sostituto ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria. 
      10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualita'  di
comandante di reparto esercita i poteri di  organizzazione  dell'area
della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite
dal direttore dell'istituto, gli  ordini  di  servizio  di  cui  agli
articoli 29 e 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle  attivita'  di  competenza  di
detta  area,  coordinando  l'azione  e   gli   interventi   operativi
normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti  ruoli,
gerarchicamente subordinati, specialmente  in  materia  di  ordine  e
sicurezza, osservazione  e  trattamento  delle  persone  detenute  ed
internate. Sovrintende altresi'  all'organizzazione  dei  servizi  ed
all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia  penitenziaria,
alla  idoneita'  delle  caserme,  delle   mense,   dell'armamento   e
dell'equipaggiamento. 
      11. Il predetto personale,  in  qualita'  di  responsabile  del
nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo  al  quale  e'
preposto  anche  emanando,  nell'ambito  delle  direttive  impartite,
secondo  le  competenze,  dal  direttore  dell'ufficio  sicurezza   e
traduzioni del rispettivo provveditorato regionale  o  dal  direttore
dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli  29  e  33
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.  82;
sovrintende alle attivita'  di  competenza  del  nucleo,  coordinando
l'azione e gli  interventi  operativi  normativamente  attribuiti  al
personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente  subordinati.
Sovrintende    altresi'    all'organizzazione    dei    servizi    ed
all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia  penitenziaria,
alla idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e  dei  mezzi  di
trasporto in dotazione. 
      12. I funzionari del Corpo di polizia  penitenziaria  svolgono,
altresi', compiti  di  formazione,  istruzione  e  addestramento  del
personale e di direttore dei poligoni di tiro.  Essi  possono  essere
destinati,  in  relazione  alla  qualifica  rivestita,  ad  organismi
interforze.»; 
    d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  5,  dopo  le  parole  «dell'idoneita'  fisica  e
psichica», sono aggiunte le seguenti: «nonche' a prove di  efficienza
fisica»; 
      2) al comma 8, dopo le parole «modalita'  di  formazione  delle
graduatorie»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le  prove  di
efficienza fisica»; 
    e) all'articolo 9, comma  4,  le  parole  «e'  effettuata  previa
valutazione positiva del  direttore  dell'istituto,  del  servizio  o
dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «e' fatta, previa  verifica
finale, con determinazione del comandante di reparto presso il  quale
e' stato effettuato il tirocinio,  quando  rivesta  la  qualifica  di
primo dirigente, altrimenti  dal  direttore  di  istituto,  nei  modi
stabiliti con il decreto previsto dal comma 7»; 
    f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica,  le  parole  «commissario  coordinatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»; 
      2) al  comma  3,  le  parole  «commissario  coordinatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»; 
    g) all'articolo 13-bis: 
      1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore superiore»
sono sostituite dalle seguenti: « dirigente»; 
      2) al comma 1: 
        a)  le  parole  «commissario  coordinatore  superiore»   sono
sostituite dalla seguente: «dirigente»; 
        b) le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigente aggiunto»; 
    h) all'articolo 13-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo le  parole  «dei  posti  disponibili»  sono
aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo  le  parole  «effettivo
servizio   nella    qualifica»    sono    aggiunte    le    seguenti:
«rispettivamente, entro le predette date  del  30  giugno  e  del  31
dicembre»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Le  promozioni
hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal  1°  gennaio  del
semestre  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
vacanze»; 
    i)   all'articolo   13-quater   sono   apportate   le    seguenti
modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole  «posti  disponibili  al»  sono
aggiunte le seguenti: «30 giugno e al» e dopo  le  parole  «effettivo
servizio   nella    qualifica»    sono    aggiunte    le    seguenti:
«rispettivamente, entro le predette date  del  30  giugno  e  del  31
dicembre»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Le  promozioni
hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal  1°  gennaio  del
semestre  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
vacanze»; 
    l)  all'articolo  13-quinquies   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per  l'ammissione
allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche  di  primo  dirigente  e
dirigente superiore il personale nel percorso di carriera  deve  aver
svolto  piu'  incarichi  connessi  alla  qualifica  rivestita  presso
reparti,  nuclei,  scuole,  uffici  o  servizi   dell'Amministrazione
penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici
interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.»; 
      2) dopo il comma, 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'incarico di comando di reparto  o  di  nucleo  puo'
essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre  anni  e
non superiore a cinque. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato  una
sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre  anni  e  non
superiore a cinque»; 
    m) dopo l'articolo 13-quinquies e' inserito il seguente: 
      «Art.  13-sexies  (Nomina  a  dirigente  generale  di   Polizia
penitenziaria). - 1. I dirigenti generali  di  Polizia  penitenziaria
sono nominati tra i dirigenti superiori. 
      2. Con decreto del Ministro della giustizia  e'  costituita  la
commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di  Polizia
penitenziaria,     composta     dal     Capo     del     Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, che la  presiede,  dal  Capo  del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dai direttori
generali dell'amministrazione penitenziaria. 
      3.  La  commissione  consultiva  individua,  nella  misura  non
inferiore a due volte il numero dei posti disponibili,  i  funzionari
aventi la qualifica di  dirigente  superiore  idonei  alla  nomina  a
dirigente  generale,  sulla  base  delle   esperienze   professionali
maturate  e  dell'intero  servizio  prestato   nella   carriera   dei
funzionari, nonche' dell'attitudine  ad  assolvere  le  piu'  elevate
funzioni connesse alla qualifica  superiore.  4.  Il  Ministro  della
giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri,
fra i funzionari indicati dalla commissione.»; 
    n) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole «dell'impiegato» sono sostituite dalle
seguenti: «del dipendente»; 
      2) al comma 2, le parole «dovra' tenere» sono sostituite  dalla
seguente: «tiene» e dopo le parole «sede di servizio», sono  aggiunte
le seguenti: «attribuendo valore di titolo preferenziale al  positivo
espletamento di  incarichi  di  comando  di  reparto  negli  istituti
penitenziari»; 
      3) al comma 4,  le  parole  «Non  e'  ammesso  a  scrutinio  il
personale della carriera dei funzionari che nei tre  anni  precedenti
lo scrutinio abbia» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammessi
a scrutinio i funzionari che nei tre  anni  precedenti  lo  scrutinio
abbiano»; 
      4) il comma 4-bis e' sostituito  dal  seguente:  «4-bis.  Sulle
questioni  concernenti  lo  stato  giuridico  e  la  progressione  di
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una
commissione presieduta  dal  Capo  del  Dipartimento  e  composta  da
quattro   direttori   generali   in   servizio   nell'Amministrazione
penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile  e  di
comunita', nominati ogni triennio dal Ministro  della  giustizia  con
proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da  funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio  nella  sede  centrale
dell'amministrazione penitenziaria. Il  Capo  del  Dipartimento  puo'
delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.»; 
      5) il comma  4-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «4-ter.  La
Commissione formula la graduatoria di merito predisposta  sulla  base
dei criteri di valutazione determinati,  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento.»; 
      6)  il  comma  4-quinquies,   e'   sostituito   dal   seguente:
«4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi
gerarchici proposti  dal  personale  della  carriera  dei  funzionari
avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo»; 
    o) all'articolo 15, comma 1, le parole «commissari  coordinatori,
ai commissari coordinatori superiori» sono sostituite dalle seguenti:
«dirigenti aggiunti e dirigenti»; 
    p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 16 (Valutazione annuale e  rapporti  informativi  per  la
carriera dei funzionari). - 1. L'attivita' dei funzionari  del  Corpo
di polizia  penitenziaria  e'  esaminata  annualmente  tenendo  conto
dell'efficacia delle prestazioni professionali  offerte  nel  periodo
considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi  ricoperti
e alla dignita' della loro posizione nel Corpo. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, i  dirigenti  superiori  i  primi
dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31
gennaio  di  ciascun  anno,  una  relazione   sull'attivita'   svolta
nell'anno precedente. La relazione e' trasmessa al dirigente generale
dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e  la
trasmette alla direzione generale  del  personale  e  delle  risorse,
entro il successivo 30 aprile. 
      3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto  da  tre
dirigenti generali,  almeno  uno  dei  quali  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria,  costituito  con  decreto  congiunto  del   Capo   del
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  e  del  Capo   del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', redige,  sulla
base  della  relazione  presentata  da  ciascun  dirigente  e   delle
osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione. 
      4. Il giudizio valutativo finale  e'  espresso  rispettivamente
dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  o  del
Capo del Dipartimento per la giustizia minorile  e  di  comunita',  a
seconda  del   dipartimento   presso   il   quale   presta   servizio
l'interessato, entro il successivo 30 ottobre. 
      5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo
finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni  dalla
formulazione del giudizio valutativo finale. 
      6. La scheda di valutazione  sostituisce  ad  ogni  effetto  il
rapporto informativo. 
      7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le  modalita'
della  relativa  compilazione  e  presentazione,  i  parametri  della
procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio
valutativo finale sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della
Giustizia  su  proposta   congiunta   del   Capo   del   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita'. 
      8.  L'esito  negativo  della  valutazione  comporta  la  revoca
dell'incarico ricoperto ed e' tenuta in considerazione ai fini  della
progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. 
      9. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  a
decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attivita' svolta nell'anno
2020. 
      10. Il rapporto informativo dei  funzionari  che  ricoprano  la
qualifica di vice commissario,  commissario  e  commissario  capo  e'
compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo  e'
espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.»; 
    q) la «tabella D» allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e' sostituita dalla  tabella  D  di  cui  alla  «tabella  13»
allegata al presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 32: 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  5,  7,  9,  13,
          13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies  e  15  del  citato
          decreto legislativo 21 maggio  2000,  n.  146,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 5. (Articolazione della carriera  dei  funzionari
          del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La  carriera  dei
          funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,  a  sviluppo
          dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: 
                a) vice commissario di Polizia penitenziaria; 
                b) commissario di Polizia penitenziaria; 
                c) commissario capo di Polizia penitenziaria; 
                d) dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria; 
                e) dirigente di Polizia penitenziaria; 
                f) primo dirigente di Polizia penitenziaria; 
                g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria; 
                g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria. 
              2. La dotazione organica della carriera dei  funzionari
          e' fissata nella tabella D allegata al presente decreto.» 
              «Art. 7. (Accesso alla carriera dei funzionari).  -  1.
          L'accesso alla carriera dei funzionari avviene: 
                a) nei limiti del 70 per cento dei posti  disponibili
          mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte
          ed una prova orale; 
                b) nei limiti del 30 per cento dei posti  disponibili
          mediante concorso interno per titoli di servizio  ed  esame
          consistente in due prove scritte ed una prova orale. 
              2. Al concorso di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo possono partecipare i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti civili e politici; 
                b) eta' compresa tra gli anni  diciotto  e  gli  anni
          trentadue; 
                c) idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al
          servizio di polizia penitenziaria; 
                d)  requisiti   morali   e   di   condotta   previsti
          dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165; 
                e) laurea magistrale o specialistica. 
              3. Il 20 per cento dei posti disponibili  del  concorso
          di cui al comma 1, lettera a), e'  riservato  al  personale
          appartenente al Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  una
          anzianita' di servizio di almeno cinque  anni  in  possesso
          dei prescritti requisiti previsti al comma 2  ad  eccezione
          del limite di eta', che non abbia riportato,  nel  triennio
          precedente, un giudizio complessivo inferiore  ad  «ottimo»
          ne' sanzioni disciplinari pari  o  piu'  gravi  della  pena
          pecuniaria.  Si  applicano,   altresi',   le   disposizioni
          contenute  negli  articoli  93  e  205  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o  destituiti  da  pubblici  uffici;  non  sono
          ammessi altresi' coloro che hanno riportato condanna a pena
          detentiva per reati non colposi o sono stati  sottoposti  a
          misura di prevenzione. 
              5.  I  candidati,  dopo  il  superamento  delle   prove
          scritte, sono  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita'
          fisica e psichica nonche' a prove di efficienza fisica ed a
          prove  idonee  a  valutarne  le  qualita'  attitudinali  al
          servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che  per
          il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3.
          Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198,  nella  parte
          concernente l'individuazione dei requisiti  psico-fisici  e
          attitudinali del corrispondente personale della Polizia  di
          Stato. 
              6. Al concorso di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'
          ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale
          dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti  ed  assistenti
          con almeno cinque anni di servizio, in possesso  di  laurea
          triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo
          degli ispettori, in possesso di laurea triennale,  che  non
          abbia riportato,  nei  tre  anni  precedenti,  la  sanzione
          disciplinare della pena pecuniaria o  altra  sanzione  piu'
          grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
          complessivo non inferiore a «distinto». Il venti per  cento
          dei posti del contingente  del  ruolo  degli  ispettori  e'
          riservato  ai  sostituti   commissari   in   possesso   dei
          prescritti   requisiti.   Si   applicano,   altresi',    le
          disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono
          indicate la classe di appartenenza dei corsi di  studio  ad
          indirizzo  giuridico  ed  economico  il   cui   superamento
          costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di
          cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  comprese  le  lauree
          triennali  che  consentono   l'acquisizione   dei   crediti
          formativi per il conseguimento delle lauree  specialistiche
          ivi previste. Sono fatti  salvi  i  diplomi  di  laurea  in
          giurisprudenza e in scienze  politiche  rilasciati  secondo
          l'ordinamento didattico vigente prima del  suo  adeguamento
          ai sensi dell'articolo 117, comma 95, della legge 15 maggio
          1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 
              8.   Con   decreto   del    capo    del    Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  sono  disciplinate  le
          prove di esame scritte e quella orale, volte  ad  accertare
          la preparazione, in relazione alle responsabilita' connesse
          alle funzioni di cui all'articolo 6, nonche'  le  modalita'
          di  svolgimento  dei  concorsi,   di   composizione   delle
          commissioni  esaminatrici,  le  categorie  dei  titoli   da
          ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio   massimo   da
          attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le
          modalita' di formazione delle graduatorie nonche' le  prove
          di efficienza fisica.» 
              «Art. 9. (Corsi di  formazione).  -  1.  vincitori  del
          concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  a),  sono
          nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola
          superiore dell'esecuzione penale, un  corso  di  formazione
          della durata di due anni, articolato in due cicli  annuali,
          comprensivi di  un  periodo  applicativo,  presso  istituti
          penitenziari finalizzato  all'espletamento  delle  funzioni
          previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso  i
          funzionari rivestono le qualifiche di  sostituto  ufficiale
          di  pubblica  sicurezza   e   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di  fuori
          del periodo applicativo, non possono  essere  impiegati  in
          servizi d'istituto,  salvo  i  servizi  di  rappresentanza,
          parata o d'onore. 
              2. I vincitori del  concorso  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1,  lettera  b),  sono  nominati  vice  commissari  e
          frequentano, presso  la  Scuola  superiore  dell'esecuzione
          penale, un corso di formazione della durata di dodici  mesi
          articolato in  due  cicli  semestrali,  comprensivi  di  un
          periodo applicativo,  non  superiore  a  tre  mesi,  presso
          istituti penitenziari  finalizzato  all'espletamento  delle
          funzioni   previste   dall'articolo   6,   nonche'    anche
          all'acquisizione di crediti formativi per il  conseguimento
          di una delle lauree specialistiche di cui  all'articolo  7,
          comma 7.  Durante  la  frequenza  del  corso  i  funzionari
          rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di  pubblica
          sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
          corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
          non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
          servizi di rappresentanza, parata o d'onore. 
              3. Il direttore generale della formazione,  al  termine
          del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei
          frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione  al
          secondo ciclo, al  termine  del  quale  gli  stessi,  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  10,   sostengono
          l'esame finale. 
              4. I funzionari che hanno superato l'esame  finale  del
          corso di formazione previsto dal comma 1 e che  sono  stati
          dichiarati idonei al  servizio  di  polizia  penitenziaria,
          prestano  giuramento  ed  accedono,  con  la  qualifica  di
          commissario capo e secondo l'ordine  della  graduatoria  di
          fine corso ad un  periodo  di  tirocinio  operativo,  della
          durata di due anni, con verifica  finale.  Il  giudizio  di
          idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e'  espresso
          dal direttore generale della  formazione.  Al  termine  del
          periodo  di  tirocinio,  la  conferma  nella  qualifica  di
          commissario capo e'  fatta,  previa  verifica  finale,  con
          determinazione del comandante di reparto presso il quale e'
          stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la  qualifica
          di primo dirigente, altrimenti dal direttore  di  istituto,
          nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7. 
              5. I funzionari che hanno superato l'esame  finale  del
          corso di formazione previsto al comma 2 e  che  sono  stati
          dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria  dal
          direttore generale della  formazione  sono  confermati  nel
          ruolo dei funzionari con la qualifica di  vice  commissario
          secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 
              6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato  il
          rispettivo corso di formazione e' effettuata  in  relazione
          alla scelta manifestata dagli interessati secondo  l'ordine
          della graduatoria di fine  corso,  nell'ambito  delle  sedi
          indicate  dall'Amministrazione.  I  funzionari   permangono
          nella  sede  di  prima  assegnazione  per  un  periodo  non
          inferiore a due anni, fatto salvo che il  trasferimento  ad
          altra sede sia disposto, anche in soprannumero,  quando  la
          permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
          dell'Amministrazione o si sia  determinata  una  situazione
          oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o
          per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 
              7. Le modalita' di svolgimento dei corsi di  formazione
          previsti ai commi 1 e  2,  secondo  programmi  e  modalita'
          coerenti con le  norme  concernenti  l'autonomia  didattica
          degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo  e
          delle relative funzioni, i criteri per la formulazione  dei
          giudizi di idoneita', le  modalita'  di  svolgimento  degli
          esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie
          di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma
          nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del
          capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
              8. Ai frequentatori del corso  di  formazione  iniziale
          provenienti dagli altri ruoli della  Polizia  penitenziaria
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26,  comma
          2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.» 
              «Art. 13. (Promozione a dirigente aggiunto).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di commissario  coordinatore  del
          Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso,
          mediante scrutinio per merito comparativo e superamento  di
          un  corso  di  formazione  dirigenziale  della  durata  non
          superiore a mesi tre con esame finale, al quale e' ammesso: 
                a) nei limiti del 70 per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica  di
          commissario   capo,   vincitore   del   concorso   previsto
          dall'articolo 7, comma  1,  lettera  a),  che  ha  maturato
          almeno sei anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,
          compreso  il  periodo  di  tirocinio   operativo   previsto
          dall'articolo 9, comma 4; 
                b) nei limiti del 30 per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica  di
          commissario   capo,   vincitore   del   concorso   previsto
          dall'articolo 7, comma  1,  lettera  b),  che  ha  maturato
          almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed e'
          in possesso del requisito previsto dall'articolo  7,  comma
          2, lettera e). 
              2. Se i posti riservati per ciascuna annualita' ad  una
          aliquota non vengono coperti la differenza va ad  aumentare
          i posti spettanti all'altra categoria. 
              3. La promozione a dirigente aggiunto decorre  a  tutti
          gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
          nel quale si sono verificate le  vacanze  ed  e'  conferita
          secondo  l'ordine  di  graduatoria  dell'esame  finale  del
          corso. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          dirigenziale di cui  al  comma  1,  quelle  di  svolgimento
          dell'esame finale nonche' i  criteri  di  formazione  della
          graduatoria di fine corso sono determinati con decreto  del
          capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.» 
              «Art.  13-bis.  (Promozione  a  dirigente).  -  1.   La
          promozione alla qualifica di dirigente del Corpo di polizia
          penitenziaria  avviene  mediante   scrutinio   per   merito
          comparativo al quale e' ammesso il personale con  qualifica
          di dirigente aggiunto che abbia  compiuto  cinque  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica.» 
              «Art. 13-ter. (Promozione a primo dirigente). -  1.  La
          promozione alla qualifica di primo dirigente  si  consegue,
          nell'ambito dei posti disponibili al  30  giugno  e  al  31
          dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di commissario coordinatore superiore  che  abbia
          compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31 dicembre. 
              2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
          luglio e dal 1° gennaio del semestre  successivo  a  quello
          nel quale si sono verificate le vacanze.» 
              «Art. 13-quater. (Promozione a dirigente superiore).  -
          1. La promozione alla qualifica di dirigente  superiore  si
          consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno  e
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo  dirigente  che  abbia  compiuto  almeno
          cinque  anni  di   effettivo   servizio   nella   qualifica
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31 dicembre. 
              2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
          luglio e dal 1° gennaio del semestre  successivo  a  quello
          nel quale si sono verificate le vacanze.» 
              «Art. 13-quinquies. (Percorso di carriera).  -  1.  Per
          l'ammissione allo scrutinio per l'accesso  alle  qualifiche
          di primo dirigente e dirigente superiore il  personale  nel
          percorso  di  carriera  deve  aver  svolto  piu'  incarichi
          connessi alla qualifica rivestita presso  reparti,  nuclei,
          scuole,    uffici    o     servizi     dell'Amministrazione
          penitenziaria, della giustizia minorile e  di  comunita'  o
          degli uffici interforze  del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza. 
              1-bis. L'incarico di comando di  reparto  o  di  nucleo
          puo' essere conferito per un periodo di tempo non inferiore
          a tre anni e non superiore a  cinque.  Lo  stesso  incarico
          puo' essere rinnovato una sola volta,  per  un  periodo  di
          tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.» 
              «Art. 14. (Norme  relative  agli  scrutini).  -  1.  Lo
          scrutinio per  merito  comparativo  consiste  nel  giudizio
          sulla completa personalita'  del  dipendente  emesso  sulla
          base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e  dallo
          stato matricolare con particolare riferimento  ai  rapporti
          informativi e relativi giudizi complessivi. 
              2. Negli  scrutini  per  merito  comparativo  si  tiene
          conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti  e  della
          qualita' delle funzioni, con particolare  riferimento  alla
          competenza  professionale  dimostrata  ed   al   grado   di
          responsabilita' assunte, anche in relazione  alla  sede  di
          servizio attribuendo  valore  di  titolo  preferenziale  al
          positivo espletamento di incarichi di  comando  di  reparto
          negli istituti penitenziari. 
              3.  Per  gli  scrutini  si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 
              4. Non sono ammessi a scrutinio i  funzionari  che  nei
          tre anni precedenti lo scrutinio abbiano riportato sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. La  sospensione
          dal   servizio   comporta   la   deduzione   dal    computo
          dell'anzianita' di un periodo pari a quello  trascorso  dal
          punito in sospensione dal servizio, nonche' il  ritardo  di
          due anni nella promozione o  nell'aumento  periodico  dello
          stipendio o nella attribuzione di una classe  superiore  di
          stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2,
          del  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  449,   e
          successive modificazioni. Tale ritardo  e'  elevato  a  tre
          anni se la  sospensione  dalla  qualifica  e'  superiore  a
          quattro mesi. 
              4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
          la progressione di carriera dei  funzionari  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal
          Capo del  Dipartimento  e  composta  da  quattro  direttori
          generali in servizio nell'Amministrazione  penitenziaria  e
          nell'Amministrazione  per  la  giustizia  minorile   e   di
          comunita',  nominati  ogni  triennio  dal  Ministro   della
          giustizia con proprio decreto. Le  funzioni  di  segretario
          sono  svolte   da   funzionari   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria   in    servizio    nella    sede    centrale
          dell'amministrazione    penitenziaria.    Il    Capo    del
          Dipartimento puo' delegare le  funzioni  di  presidente  al
          vice capo del Dipartimento. 
              4-ter. La Commissione formula la graduatoria di  merito
          predisposta  sulla  base   dei   criteri   di   valutazione
          determinati, con decreto del Capo del Dipartimento. 
              4-quater. La nomina dei  componenti  e  del  segretario
          della commissione viene  conferita  con  provvedimento  del
          Ministro della giustizia. 
              4-quinquies. La  commissione  di  cui  al  comma  4-bis
          decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale  della
          carriera dei funzionari avverso la valutazione  annuale  ed
          il rapporto informativo.» 
              «Art. 15. (Promozione per  merito  straordinario  degli
          appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari).  -  1.   La
          promozione alla qualifica superiore puo'  essere  conferita
          anche  per  merito  straordinario   ai   vice   commissari,
          commissari, commissari capo, dirigenti aggiunti e dirigenti
          ed  ai  primi  dirigenti   i   quali   abbiano   conseguito
          eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai   loro
          compiti, rendendo straordinari servizi  all'Amministrazione
          penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa,  o
          abbiano corso  grave  pericolo  di  vita  per  tutelare  la
          sicurezza  e   l'incolumita'   pubblica,   dimostrando   di
          possedere le qualita' necessarie per  bene  adempiere  alle
          funzioni della qualifica superiore. 
              2. Al personale con qualifica di  dirigente  superiore,
          che si trovi nelle condizioni di cui al  comma  1,  possono
          essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se
          piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 
              3. La proposta di promozione per  merito  straordinario
          e' formulata, non oltre dodici  mesi  dal  verificarsi  dei
          fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti,
          su rapporto  del  dirigente  responsabile  della  struttura
          ovvero dal direttore generale competente  qualora  i  fatti
          siano avvenuti nell'Amministrazione centrale. 
              3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai
          commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto
          e vengono conferite, anche in  soprannumero  riassorbibile,
          con decreto del capo del Dipartimento,  su  proposta  della
          commissione prevista dall'art. 14,  comma  4-bis  e  previo
          parere del consiglio di amministrazione. 
              3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario
          non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre
          anni dalla precedente. In tal caso, qualora si  verifichino
          le  condizioni  previste  dai   precedenti   articoli,   al
          personale  interessato  possono  essere  attribuiti,  o  la
          classe superiore di stipendio o, se  piu'  favorevoli,  tre
          scatti di anzianita'.»