Art. 34 Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) carriera dei funzionari;»; b) all'articolo 4, comma 4-bis, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 dopo le parole «svolge mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse»; 2) al comma 4-bis, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»; d) all'articolo 13 la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente «quattro»; e) all'articolo 21 la parola «sette» e' sostituita dalla seguente: «sei»; f) all'articolo 22 la parola «nove» e' sostituita dalla seguente «otto»; g) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole «i ruoli dei direttori tecnici si distinguono» sono sostituite dalle seguenti: «la carriera dei funzionari tecnici si distingue»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) dirigente aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico»; h) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA.»; i) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole «ai ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera»; 2) al comma 1 le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera»; l) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica le parole «nei ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera»; 2) al comma 1 le parole «dall'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale»; m) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico»; 2) al comma 1 le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico» e le parole «commissario tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»; n) all'articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico»; 2) al comma 1 le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente tecnico» e le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente aggiunto tecnico»; o) dopo l'articolo 30-bis e' inserito il seguente: «Art. 30-ter (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico di Polizia penitenziaria si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi»; p) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 le parole «ai ruoli dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»; 2) al comma 4 le parole «dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»; q) la «tabella A», allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, e' sostituita dalla tabella A di cui alla «tabella 15» allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 30-bis e 32 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificati dal presente decreto: «Art. 1. (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici; d) carriera dei funzionari. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I. 2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento e' trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. 3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.» «Art. 4. (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art. 10. (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive anche qualificate e complesse richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. 4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art. 13. (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 21. (Promozione a ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. Art. 22. (Promozione a ispettore superiore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico.» «Art. 24. (Ruolo dei funzionari tecnici). - 1. La carriera dei funzionari tecnici si distingue come segue: a) ruolo dei biologi; b) ruolo degli informatici. 2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) dirigente aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico. 3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.» «Art. 25. (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 2. L'attivita' comporta preposizione a servizi e laboratori, scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto dallo stesso. 3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA. 4. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalita' posseduta.» «Art. 26. (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Per l'accesso e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 3. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 4. A parita' di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici l'anzianita' maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.» «Art. 27. (Corso di formazione per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati funzionari tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalita' che saranno individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale. Durante la frequenza del corso i funzionari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19. 3. Al termine del corso, i funzionari tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario tecnico capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.» «Art. 30. (Promozione a dirigente aggiunto tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente aggiunto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo tecnico che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 30-bis. (Promozione a dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente tecnico si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di dirigente aggiunto tecnico che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 32. (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 2. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 3. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. 4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e alla carriera dei funzionari tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.»