Art. 35
Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con le modalita' previste dall'articolo 29,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportati al
regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria gli
adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di
cui al presente capo.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 della citata
Legge 15 dicembre 1990, n. 395:
«Art. 29. (Regolamento di servizio). - 1. Il
regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria
e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della
difesa, della pubblica istruzione e per la funzione
pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al
comma 14 dell'articolo 19.
2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in
vigore della presente legge e quella di entrata in vigore
del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non
previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:
a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli
agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre
1937, n. 2584 , e successive modificazioni, quelle del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508
, e successive modificazioni, fatta eccezione per la
disposizione di cui al numero 9) dell'articolo 4, nonche'
quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e successive
modificazioni;
b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.
3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e le
qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2
si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di
cui alla tabella A allegata alla presente legge.»