Art. 35 Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria 1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalita' previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportati al regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria gli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'articolo 29 della citata Legge 15 dicembre 1990, n. 395: «Art. 29. (Regolamento di servizio). - 1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19. 2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa: a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione di cui al numero 9) dell'articolo 4, nonche' quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e successive modificazioni; b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. 3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.»