Art. 35 
 
 
     Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con le modalita'  previste  dall'articolo  29,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990,  n.  395,  sono  apportati  al
regolamento di  servizio  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  gli
adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle  disposizioni  di
cui al presente capo. 
 
          Note all'art. 35: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  29  della  citata
          Legge 15 dicembre 1990, n. 395: 
              «Art.  29.  (Regolamento  di   servizio).   -   1.   Il
          regolamento di servizio del Corpo di polizia  penitenziaria
          e' emanato entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro di grazia  e  giustizia,
          di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro,  della
          difesa,  della  pubblica  istruzione  e  per  la   funzione
          pubblica, sentiti i  rappresentanti  sindacali  di  cui  al
          comma 14 dell'articolo 19. 
              2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata  in
          vigore della presente legge e quella di entrata  in  vigore
          del regolamento di servizio, si applicano, per  quanto  non
          previsto dalla presente legge e se compatibili con essa: 
                a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli
          agenti di custodia approvato con regio decreto 30  dicembre
          1937, n. 2584 ,  e  successive  modificazioni,  quelle  del
          decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n.  508
          ,  e  successive  modificazioni,  fatta  eccezione  per  la
          disposizione di cui al numero 9) dell'articolo  4,  nonche'
          quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e  successive
          modificazioni; 
                b) le disposizioni relative al soppresso ruolo  delle
          vigilatrici penitenziarie. 
              3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi  e  le
          qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2
          si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di
          cui alla tabella A allegata alla presente legge.»