Art. 165 
 
        Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 
 
  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180  e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  nei  sei
mesi  successivi  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane
in conformita' di quanto previsto dal presente capo I,  nel  rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti  di  Stato,  fino  a  un
valore nominale di 19 miliardi di euro . 
  2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia. 
  3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel  caso  previsto  dall'articolo  166,  comma  2,  sulla   notifica
individuale. 
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'   altresi'
rilasciare, entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia  statale
per integrare il valore di  realizzo  del  collaterale  stanziato  da
banche italiane a  garanzia  di  finanziamenti  erogati  dalla  Banca
d'Italia per fronteggiare gravi crisi di  liquidita'  (erogazione  di
liquidita' di  emergenza  -  ELA),  in  conformita'  con  gli  schemi
previsti dalla Banca centrale europea. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4,  fino  a
un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da  parte  della
Commissione europea. 
  6. Nel presente capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei  casi
previsti dal Regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024/2013  del  15
ottobre 2013. 
  7.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  della  garanzia
concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di  30  milioni
di euro per l'anno 2020. Per la gestione  del  fondo  e'  autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 
  8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al
comma 7. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle  finalita'  di
cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.