Art. 33 
 
Disponibilita'  e  interoperabilita'   dei   dati   delle   pubbliche
       amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi 
 
  1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione  del  patrimonio
informativo pubblico da parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per
fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il  seguente:
"3-ter. In caso di mancanza di  accordi  quadro,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione  stabilisce  un  termine  entro  il
quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  a  rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
pubbliche ai sensi  del  comma  2.  L'inadempimento  dell'obbligo  di
rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di  un  rilevante
obiettivo  da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle   strutture
competenti e comporta la riduzione, non inferiore al  30  per  cento,
della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento   accessorio
collegato alla  performance  individuale  dei  dirigenti  competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle
medesime strutture."; 
    b)  dopo  l'articolo  50-ter,  e'  inserito  il  seguente:  "Art.
50-quater  (Disponibilita'  dei  dati  generati  nella  fornitura  di
servizi in concessione) 1. Al fine di  promuovere  la  valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca
e per  lo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali  delle  pubbliche
amministrazioni, nei contratti  e  nei  capitolati  con  i  quali  le
pubbliche amministrazioni  affidano  lo  svolgimento  di  servizi  in
concessione e'  previsto  l'obbligo  del  concessionario  di  rendere
disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati  acquisiti  e
generati nella fornitura del servizio agli utenti  e  relativi  anche
all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti,  come  dati
di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel
rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il  Garante  per
la protezione dei dati personali.".