Art. 33
Disponibilita' e interoperabilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio
informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per
fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
"3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il
quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di
rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture
competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento,
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle
medesime strutture.";
b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito il seguente: "Art.
50-quater (Disponibilita' dei dati generati nella fornitura di
servizi in concessione) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca
e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le
pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in
concessione e' previsto l'obbligo del concessionario di rendere
disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e
generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche
all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati
di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel
rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.".