Art. 34 
 
     Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati 
 
  1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la
semplificazione degli  oneri  per  cittadini  e  imprese,  l'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente: 
  "Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)1. La Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo  sviluppo  e
la realizzazione di una Piattaforma Digitale  Nazionale  Dati  (PDND)
finalizzata a favorire la  conoscenza  e  l'utilizzo  del  patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali,  dai  soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati  tra  i
soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione
degli adempimenti amministrativi dei cittadini e  delle  imprese,  in
conformita' alla disciplina vigente e agli  accordi  quadro  previsti
dall'articolo 50. 
  2.  La  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  e'  gestita   dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ed   e'   costituita   da
un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita'
dei  sistemi  informativi  e  delle  basi  di  dati  delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di
cui al comma 1, mediante  l'accreditamento,  l'identificazione  e  la
gestione dei livelli di  autorizzazione  dei  soggetti  abilitati  ad
operare sulla stessa,  nonche'  la  raccolta  e  conservazione  delle
informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate  suo
tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la
messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,
di  interfacce  di  programmazione  delle  applicazioni   (API).   Le
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il  supporto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e  in  conformita'  alle  Linee
guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel  "catalogo
API" reso disponibile dalla Piattaforma ai  soggetti  accreditati.  I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad  accreditarsi
alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere  disponibili
le proprie basi dati senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. In fase di  prima  applicazione,  la  Piattaforma  assicura
prioritariamente  l'interoperabilita'  con  il  sistema   informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  con
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui  all'articolo
62 e con le banche dati dell'Agenzie delle  entrate  individuate  dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della  Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adotta linee  guida  con  cui  definisce  gli  standard
tecnologici  e  criteri   di   sicurezza,   di   accessibilita',   di
disponibilita'  e  di  interoperabilita'  per   la   gestione   della
piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione  del
catalogo API. 
  3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale  Dati  non  confluiscono  i
dati attinenti a ordine e  sicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. 
  4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e'
stabilita la strategia nazionale dati.  Con  la  strategia  nazionale
dati sono identificate le tipologie, i  limiti,  le  finalita'  e  le
modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
  5.  L'inadempimento   dell'obbligo   di   rendere   disponibili   e
accessibili  le  proprie  basi  dati  ovvero  i  dati   aggregati   e
anonimizzati costituisce  mancato  raggiungimento  di  uno  specifico
risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non
inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del
trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei
dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi   o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture. 
  6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma  Digitale  Nazionale
Dati  non  modifica  la  disciplina  relativa  alla  titolarita'  del
trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore  della
Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti  accreditati  che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 
  7. Resta fermo che i soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
possono continuare a utilizzare anche i sistemi di  interoperabilita'
gia' previsti dalla legislazione vigente. 
  8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.". 
  2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, dopo le parole "secondo standard e criteri  di
sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida" sono aggiunte  le
seguenti: "e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter"; 
    b) il comma 2-ter e' abrogato. 
  3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, la lettera c) e' abrogata.