Art. 34
Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la
semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)1. La Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e
la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)
finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati tra i
soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione
degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in
conformita' alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti
dall'articolo 50.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da
un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita'
dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di
cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad
operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle
informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo
tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la
messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,
di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della
Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee
guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo
API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi
alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili
le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura
prioritariamente l'interoperabilita' con il sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo
62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard
tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di
disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della
piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del
catalogo API.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i
dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale
dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita' e le
modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e
accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e
anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale
Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del
trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi
dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della
Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita'
gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.".
2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole "secondo standard e criteri di
sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida" sono aggiunte le
seguenti: "e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter";
b) il comma 2-ter e' abrogato.
3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, la lettera c) e' abrogata.