Art. 35
Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del
Paese
1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di tutelare
l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza
le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualita', la
sicurezza, la scalabilita', l'efficienza energetica, la
sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei
servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove
lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata
sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento
dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al
comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le
amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa,
migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo
periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra
infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei requisiti
fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le
amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri
servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita'
dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei
requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso
l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento
di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con
cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di
Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2
e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 13, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle
infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica
amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la
parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture
digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle
amministrazioni locali e' sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
c) al comma 2, le parole "un impianto informatico atto" sono
sostituite dalle seguenti: "uno o piu' sistemi informatici atti"; le
parole "apparati di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "risorse
di calcolo"; e le parole "apparati di memorizzazione di massa" sono
sostituite dalle seguenti: "sistemi di memorizzazione di massa";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'AgID, con proprio
regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta
dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, stabilisce i
livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio
energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la
pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai
commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita',
di sicurezza, di performance e scalabilita', interoperabilita',
portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.";
e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando
quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto
dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita'
e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia
giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte
dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.";
f) al comma 4-ter le parole "al comma 4" sono sostituite dalle
seguenti "al comma 1-ter";
g) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: "4-quater. Gli
obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano
alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma
407 e' abrogato.
3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni
pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.