Art. 29 
 
      Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 75) 
 
  1. Il livello di riferimento  applicabile  all'esposizione  esterna
alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in  ambienti
chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in
1 mSv/anno. 
  2. L'elenco dei materiali da costruzione individuati  come  oggetto
di attenzione dal punto di vista della radioprotezione  e'  riportato
nell'allegato II. 
  3.  Il  soggetto  responsabile  dell'immissione  sul  mercato   dei
materiali di cui al comma 2, prima dell'immissione stessa, garantisce
che: 
    a)  sono  determinate  le   concentrazioni   di   attivita'   dei
radionuclidi specificati nell'allegato II, seguendo le norme di buona
tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato
l'indice di concentrazione di attivita' come stabilito  nell'allegato
II; 
    b)  su  richiesta  sono  fornite  ai  Ministeri  dello   sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, le informazioni e  i  risultati  delle  misurazioni  di
concentrazione  di  attivita'   e   il   corrispondente   indice   di
concentrazione di attivita', nonche'  gli  altri  fattori  pertinenti
come definiti nell'allegato II; 
    c) i risultati delle misurazioni e il  corrispondente  indice  di
concentrazione di  attivita'  costituiscono  parte  integrante  della
dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4,  del  regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo
2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione  dei
prodotti da costruzione e che  abroga  la  direttiva  89/106/CEE  del
Consiglio. 
  4. Restano fermi gli obblighi  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.
305/2011  per  il  fabbricante,  il  mandatario,  il  distributore  e
l'importatore. 
  5. Nel caso in cui l'indice  di  concentrazione  di  attivita'  sia
superiore al valore riportato nell'allegato II, ai fini dell'utilizzo
del materiale per edifici di ingegneria civile,  come  abitazioni  ed
edifici a elevato fattore di  occupazione,  il  fabbricante  effettua
valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all'allegato II. Il
risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi
noti dal responsabile dell'immissione sul mercato nel rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011. 
  6. Qualora sia superato il livello di  riferimento  in  termini  di
dose di cui all'allegato II, il materiale non puo' essere  utilizzato
per edifici di  ingegneria  civile,  come  abitazioni  ed  edifici  a
elevato fattore di occupazione. 
  7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale
dell'esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo  o  terzo
grado. 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  305/2011  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  9  marzo  2011,  che  fissa
          condizioni  armonizzate  per  la  commercializzazione   dei
          prodotti  da  costruzione  e  che   abroga   la   direttiva
          89/106/CEE del Consiglio, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  4
          aprile 2011, L 88/5.