Art. 29 Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 75) 1. Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in 1 mSv/anno. 2. L'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione e' riportato nell'allegato II. 3. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei materiali di cui al comma 2, prima dell'immissione stessa, garantisce che: a) sono determinate le concentrazioni di attivita' dei radionuclidi specificati nell'allegato II, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato l'indice di concentrazione di attivita' come stabilito nell'allegato II; b) su richiesta sono fornite ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, le informazioni e i risultati delle misurazioni di concentrazione di attivita' e il corrispondente indice di concentrazione di attivita', nonche' gli altri fattori pertinenti come definiti nell'allegato II; c) i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attivita' costituiscono parte integrante della dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il distributore e l'importatore. 5. Nel caso in cui l'indice di concentrazione di attivita' sia superiore al valore riportato nell'allegato II, ai fini dell'utilizzo del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all'allegato II. Il risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi noti dal responsabile dell'immissione sul mercato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011. 6. Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di dose di cui all'allegato II, il materiale non puo' essere utilizzato per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione. 7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale dell'esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado.
Note all'art. 29: - Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 aprile 2011, L 88/5.