((Art. 74 bis 
 
Iniziative di solidarieta' in  favore  dei  familiari  del  personale
  delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo, con una dotazione di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, destinato a erogare, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma, un contributo economico in favore dei  familiari  del
personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, impegnato nelle azioni di  contenimento,  di  contrasto  e  di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  che  durante  lo
stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita'  di
servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la  morte
per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i soggetti che  possono  usufruire
del contributo di cui al comma 1, nonche' le misure  applicative  del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa  di
cui al citato comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))