((Art. 74 ter
Iniziative di solidarieta' in favore dei familiari
del personale delle Forze armate
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al
presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del
personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento,
di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una patologia dalla quale sia
conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del
contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire
del contributo di cui al comma 1, nonche' le misure applicative del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di
cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.))