((Art. 75 bis
Misure urgenti per la sicurezza degli uffici
e del personale all'estero
1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del
personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di
spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di
personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 203:
1) al secondo comma, lettera b), le parole: «dell'articolo 208»
sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 208 e 211»;
2) il quinto comma e' abrogato;
b) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale
in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618.
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o
territori dove non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma
diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato a stipulare una o piu' polizze
assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia,
infortunio, maternita' e, in caso di carenza in loco di strutture
sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento
dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la
copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purche'
effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio
diverso da quello della sede di servizio, nel quale non e' erogata
l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze
assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o
infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale
accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai
commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le
prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate,
l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e
dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del trasferimento
dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 618 del 1980.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di
ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o piu'
polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidita'
permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura
violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica
occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura
non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese
anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella
stessa sede del dipendente».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.))