((Art. 75 bis 
 
            Misure urgenti per la sicurezza degli uffici 
                     e del personale all'estero 
 
  1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del
personale in servizio presso i medesimi uffici,  l'autorizzazione  di
spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo  171  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,   n.   18,   e'
incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di
personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui  all'articolo  158
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 203: 
  1) al secondo comma, lettera b),  le  parole:  «dell'articolo  208»
sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 208 e 211»; 
  2) il quinto comma e' abrogato; 
  b) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale
in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.
618. 
  2. In favore  del  personale  con  sede  di  servizio  in  Stati  o
territori  dove  non  e'  erogata  l'assistenza  sanitaria  in  forma
diretta, il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e'  autorizzato  a  stipulare  una  o  piu'   polizze
assicurative  per  prestazioni  sanitarie  in   caso   di   malattia,
infortunio, maternita' e, in caso di carenza  in  loco  di  strutture
sanitarie  adeguate  all'evento   occorso,   per   il   trasferimento
dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza  prevede  la
copertura assicurativa  anche  per  i  familiari  a  carico,  purche'
effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente. 
  3. Per il personale inviato  in  missione  in  Stato  o  territorio
diverso da quello della sede di servizio, nel quale  non  e'  erogata
l'assistenza sanitaria in forma diretta, il  Ministero  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale   stipula   polizze
assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia  o
infortunio e  per  il  trasferimento  dell'infermo  e  dell'eventuale
accompagnatore. 
  4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui  ai
commi 1, 2  e  3,  trovano  applicazione,  nella  misura  in  cui  le
prestazioni non sono coperte dalle  polizze  assicurative  stipulate,
l'assistenza sanitaria in forma indiretta  prevista  dall'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e
dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,  comma  86,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del  trasferimento
dell'infermo previsto dall'articolo  6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 618 del 1980. 
  5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di
ruolo in servizio o  inviato  in  missione  all'estero,  una  o  piu'
polizze assicurative che coprono i rischi di  morte,  di  invalidita'
permanente o di altre gravi menomazioni, causati da  atti  di  natura
violenta o da eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o  antropica
occorsi all'estero. Le polizze prevedono un  massimale  di  copertura
non inferiore a 1 milione di euro in caso  di  morte  e  sono  estese
anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi  nella
stessa sede del dipendente». 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1  e  2,
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.))