Art. 76
Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione
alla Societa' Riscossione Sicilia Spa
1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma
1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30
settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. e' sciolta, cancellata
d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia
esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.
2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto
dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio
delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma
2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima
Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi
provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle
entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere
dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248 le parole «, relativamente alle entrate non
spettanti a quest'ultima,» e le parole «, con riferimento alle
predette entrate,» sono soppresse.
3. Per garantire senza soluzione di continuita' l'esercizio delle
funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro
il 31 ottobre 2021, e' erogato, in favore di Agenzia delle
entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare
pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato,
anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi
patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Al fine di assicurare la continuita' e la funzionalita'
nell'esercizio delle attivita' di riscossione nella Regione
Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre
2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al
titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
5. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della
riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro
svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di
Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a
tempo determinato, che alla data di entrata ((in vigore del presente
decreto)) risulti in servizio o assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, passera' alle dipendenze di
Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuita' e
con la garanzia della conservazione della posizione giuridica,
economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma
restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una
collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello
stesso ente. Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia
delle entrate-Riscossione di cui al periodo che precede, a tale
personale verra' applicata in via esclusiva la contrattazione
collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata
cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli
accordi sindacali e degli usi aziendali. E' fatto divieto a
Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro
subordinato dalla data di entrata ((in vigore del presente decreto.))
6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti
di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di
esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro
centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di
Riscossione Sicilia S.p.A., e' deliberato dagli organi in carica alla
data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge,
e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
7. Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del
versamento di cui al comma 3, e' tenuta indenne dalla Regione
Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione
della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla
data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente
dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali
derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese
quelle:
a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti
alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o
di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa
data;
b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza
dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di
cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneita' delle
informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti
i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra
attivita' esperita;
d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del
comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo
avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre
2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti
sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello
stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento
dell'attivita' di riscossione.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della
Regione Siciliana, sono stabilite le modalita' per l'esercizio, nei
confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7,
nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali
controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima,
di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
10. Nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1,
comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia
delle entrate-Riscossione espone separatamente, in apposita sezione
da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione
del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate
spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di
riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando
in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti
carichi.
11. Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono
esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.
12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia
di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione.