Art. 76 
 
           Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione 
                alla Societa' Riscossione Sicilia Spa 
 
  1. In attuazione delle previsioni  di  cui  all'articolo  1,  comma
1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  con  decorrenza  dal  30
settembre 2021, Riscossione Sicilia  S.p.A.  e'  sciolta,  cancellata
d'ufficio dal registro  delle  imprese  ed  estinta,  senza  che  sia
esperita alcuna  procedura  di  liquidazione,  e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 
  2. Con decorrenza dal 1°  ottobre  2021,  secondo  quanto  previsto
dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio
delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma
2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n.  19  della  medesima
Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che,  dalla  stessa  data,  vi
provvede, nel territorio  della  Regione,  anche  relativamente  alle
entrate non spettanti a quest'ultima.  Conseguentemente  a  decorrere
dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248 le parole «,  relativamente  alle  entrate  non
spettanti a quest'ultima,»  e  le  parole  «,  con  riferimento  alle
predette entrate,» sono soppresse. 
  3. Per garantire senza soluzione di continuita'  l'esercizio  delle
funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro
il  31  ottobre  2021,  e'  erogato,  in  favore  di  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, un versamento in  conto  capitale  di  ammontare
pari a trecento milioni di euro a carico del  bilancio  dello  Stato,
anche a  copertura  di  eventuali  rettifiche  di  valore  dei  saldi
patrimoniali   di    Riscossione    Sicilia    S.p.A.,    a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  la  funzionalita'
nell'esercizio  delle  attivita'   di   riscossione   nella   Regione
Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre
2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici  attivi  e
passivi, anche processuali,  di  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  con  i
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo  II,  e  al
titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 602. 
  5. Tenuto conto della specificita'  delle  funzioni  proprie  della
riscossione  e  delle  competenze   tecniche   necessarie   al   loro
svolgimento, a  decorrere  dal  1°  ottobre  2021,  il  personale  di
Riscossione  Sicilia  S.p.A.  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato, o sino alla scadenza del  contratto  in  essere  se  a
tempo determinato, che alla data di entrata ((in vigore del  presente
decreto))  risulti  in  servizio   o   assente   con   diritto   alla
conservazione del  posto  di  lavoro,  passera'  alle  dipendenze  di
Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione  di  continuita'  e
con  la  garanzia  della  conservazione  della  posizione  giuridica,
economica e previdenziale maturata alla  data  del  passaggio,  ferma
restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini  di  una
collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze  dello
stesso ente. Dalla data del  passaggio  alle  dipendenze  di  Agenzia
delle entrate-Riscossione di cui  al  periodo  che  precede,  a  tale
personale  verra'  applicata  in  via  esclusiva  la   contrattazione
collettiva vigente presso il nuovo datore  di  lavoro  con  immediata
cessazione  dell'intera  contrattazione  collettiva,  di  tutti   gli
accordi  sindacali  e  degli  usi  aziendali.  E'  fatto  divieto   a
Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di  lavoro
subordinato dalla data di entrata ((in vigore del presente decreto.)) 
  6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti
di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il  bilancio  di
esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge.  Entro
centoventi giorni dalla stessa  data,  il  bilancio  di  chiusura  di
Riscossione Sicilia S.p.A., e' deliberato dagli organi in carica alla
data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge,
e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si  applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 
  7.  Agenzia  delle   entrate-Riscossione,   previo   utilizzo   del
versamento di cui  al  comma  3,  e'  tenuta  indenne  dalla  Regione
Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione
della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla
data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale  precedente
dismissione di tale partecipazione,  dalle  conseguenze  patrimoniali
derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi  comprese
quelle: 
    a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche  non  noti
alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata  o
di un atto compiuto o di un  fatto  determinatosi  fino  alla  stessa
data; 
    b) originate da qualsiasi sopravvenienza  passiva,  insussistenza
dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze  dei  bilanci  di
cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati; 
    c) originate  dall'assenza,  incompletezza,  o  erroneita'  delle
informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali,  riguardanti
i carichi affidati, le relative procedure di recupero  e  ogni  altra
attivita' esperita; 
    d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. 
  8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana  ai  sensi  del
comma 7 sono temporalmente  limitate  alle  richieste  di  indennizzo
avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro  il  31  dicembre
2030. Tale limite temporale non opera per  le  obbligazioni  gravanti
sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello
stesso comma 7 e, comunque, per quelle  derivanti  dallo  svolgimento
dell'attivita' di riscossione. 
  9. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della
Regione Siciliana, sono stabilite le modalita' per  l'esercizio,  nei
confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al  comma  7,
nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali
controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima,
di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio. 
  10. Nell'ambito della relazione  annuale  di  cui  all'articolo  1,
comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.  193,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016  n.  225,  l'Agenzia
delle entrate-Riscossione espone separatamente, in  apposita  sezione
da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini  della  predisposizione
del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti  le  entrate
spettanti alla stessa Regione Siciliana e le  relative  procedure  di
riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti,  evidenziando
in particolare le ragioni  della  mancata  riscossione  dei  predetti
carichi. 
  11. Le operazioni e gli atti  di  cui  al  presente  articolo  sono
esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura. 
  12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento  in  materia
di riscossione compatibilmente con  le  attribuzioni  previste  dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione.