Art. 77
Disposizioni finanziarie
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite annuo
massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da
ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla
sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle
amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di
contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il
riparto del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
((2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022,
destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di
5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno
2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto
del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie del medesimo fondo, i
proprietari di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto
oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti
siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa
sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della
societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione
straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della
procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione
degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle
possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il
deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di
mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque
per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita'
abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le
modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo
di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai
commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di
spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.))
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 200 milioni di
euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma
10.
4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
incrementato di 150 milioni di ((euro per l'anno 2021.)) Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10.
5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile
1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025
e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100 milioni
di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 10,
lettera h), ((sono valutati)) in 150 milioni di euro per l'anno 2022,
208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno
2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per
l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro
per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di
euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782
milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di
euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235
milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024,
364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno
2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per
l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro
per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di
euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei
Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di
Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Le risorse di cui al precedente periodo sono ((trasferite o versate))
nella contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi
dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al
Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
((9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma
12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, gia' nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno
2021.
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli
articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57,
68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni
di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022,
777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per
l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni
di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027,
875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per
l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni
di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032,
1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo
netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno
2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711
milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno
2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro
per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6
milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno
2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di
euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e
1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si
provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25
milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno
2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro
per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni
di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56
milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno
2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per
l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a
1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da
finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni
di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023,
86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per
l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di
euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41
milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno
2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per
l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di
euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14,
19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di
euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30
milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno
2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro
per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di
euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10
milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di
euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220
milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025
e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro
per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia
delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro
per l'anno 2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di
competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le
somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio
sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro
complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.))
11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti
«223.000 milioni di euro».
13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.