Art. 77 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  sul  reddito  dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle  spese  sostenute  per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementato  nel  limite  annuo
massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  apposito  fondo  da
ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato  alla
sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  per   la   definizione   di
contenziosi di pertinenza  di  altre  amministrazioni  pubbliche.  Il
riparto  del  fondo  e'  disposto  con  decreto  emanato   ai   sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  ((2-bis. Nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di  5  milioni  di
euro per l'anno 2021 e di  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa  di
5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno
2022, dei danni agli immobili derivanti  dall'esposizione  prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di  Taranto
del gruppo ILVA. 
  2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei
limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  del  medesimo  fondo,   i
proprietari di immobili siti nei quartieri della  citta'  di  Taranto
oggetto dell'aggressione di polveri  provenienti  dagli  stabilimenti
siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei  quali  sia  stata  emessa
sentenza  definitiva  di  risarcimento  dei  danni,  a  carico  della
societa'  ILVA  Spa,  attualmente   sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo  della
procedura, in ragione dei maggiori costi connessi  alla  manutenzione
degli stabili di  loro  proprieta'  ovvero  per  la  riduzione  delle
possibilita'  di  godimento  dei  propri  immobili,  nonche'  per  il
deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni  inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. 
  2-quater.  L'indennizzo  di  cui  ai  commi  2-bis   e   2-ter   e'
riconosciuto nella misura massima del 20  per  cento  del  valore  di
mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque
per un ammontare non superiore a  30.000  euro  per  ciascuna  unita'
abitativa. 
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni  e  le
modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo
di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai
commi 2-ter e 2-quater, anche al fine  del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al citato comma 2-bis. 
  2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da  2-bis  a  2-quinquies,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto.)) 
  3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  -  periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata  di  200  milioni  di
euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma
10. 
  4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17,  convertito
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e'
incrementato di 150 milioni di ((euro per l'anno 2021.)) Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile
1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno  2025
e di 140 milioni di euro  per  l'anno  2026.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  6. Le risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo  13-duodecies  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con  modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100  milioni
di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  7. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  8. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  10,
lettera h), ((sono valutati)) in 150 milioni di euro per l'anno 2022,
208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro  per  l'anno
2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro
per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni  di
euro per l'anno 2030, 712  milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  782
milioni di euro per l'anno  2032  e  836  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della  compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto,  in  23  milioni  di
euro per l'anno 2021, 155  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  235
milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024,
364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro  per  l'anno
2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro
per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni  di
euro per l'anno  2032  e  929  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100 milioni  di  euro
per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei
Ministri del 23  dicembre  2020  nel  territorio  delle  Province  di
Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia,  da  destinare  ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio
2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del  2018.
Le risorse di cui al precedente periodo sono ((trasferite o versate))
nella  contabilita'  speciale  aperta  per   l'emergenza   ai   sensi
dell'articolo 6, comma  2  dell'ordinanza  732/2020  e  intestata  al
Commissario  delegato.  Ai  relativi  oneri  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo  44,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  ((9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1,  comma
12,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  gia'  nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per  l'anno
2021. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione  degli
articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57,
68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in  43.803,433  milioni
di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per  l'anno  2022,
777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025,  870,97  milioni
di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
875,61 milioni di euro per l'anno  2028,  937  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni
di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro  per  l'anno  2032,
1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di  saldo
netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno
2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno,  a  2.776,711
milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno
2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di  euro
per l'anno 2027, 935,41 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  1.002,6
milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per  l'anno
2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54  milioni  di
euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di  euro  per  l'anno  2033  e
1.167,9  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2034,  si
provvede: 
  a) quanto a 130,18  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  1.370,25
milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni
di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028,  55,56
milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni  di  euro  per  l'anno
2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro  per
l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che  aumentano  a
1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da
finanziare di cassa e,  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021,  1.869,483  milioni
di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
86,64 milioni di euro per l'anno 2024,  66,61  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni  di
euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per  l'anno  2028,  60,41
milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni  di  euro  per  l'anno
2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro  per
l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033,  5,05  milioni  di
euro per l'anno 2034  e  4,85  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2035,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter,  14,
19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74; 
  b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di
euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per  l'anno  2025,  27,30
milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50  milioni  di
euro per l'anno 2034 e 225,70  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
  c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e  2025
e 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2026  e,  solo  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026 e, solo in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  a  10
milioni di euro per l'anno 2027,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo unico per l'edilizia scolastica  di  cui  all'articolo  11,
comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021,  8  milioni  di
euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro  per  l'anno  2023,  220
milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno  2025
e 150 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di  euro
per l'anno 2028 e 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  5,  comma  1,
della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  h) quanto a  2.127  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, da  parte  dell'Agenzia
delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6  milioni  di  euro
per l'anno 2021; 
  i)  quanto  a  141  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in  termini  di
competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  riguardante  le
somme da trasferire all'INPS a titolo di  anticipazioni  di  bilancio
sul fabbisogno finanziario  delle  gestioni  previdenziali  nel  loro
complesso; 
  l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.)) 
  11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
le parole «180.000 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«223.000 milioni di euro». 
  13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.