Art. 33 
 
Misure di semplificazione in materia di  incentivi  per  l'efficienza
                  energetica e rigenerazione urbana 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: 
      «Tale  aliquota  si  applica  anche  agli  interventi  previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
anche ove effettuati  in  favore  di  persone  di  eta'  superiore  a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e  che  non
siano  gia'  richiesti  ai  sensi  del   comma   2   della   presente
disposizione.»; 
    b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
      «10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di  cui  al
presente articolo, previsto per le  singole  unita'  immobiliari,  e'
moltiplicato  per  il  rapporto   tra   la   superficie   complessiva
dell'immobile    oggetto    degli    interventi    di    ((incremento
dell'efficienza  energetica)),  di  miglioramento  o  di  adeguamento
antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e  8,
e la superficie media  di  una  unita'  abitativa  immobiliare,  come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio  del
Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo
120-sexiesdecies del decreto legislativo ((1°  settembre))  1993,  n.
385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
        a)   svolgano   attivita'   di   prestazione    di    servizi
socio-sanitari e assistenziali, e  i  cui  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione non  percepiscano  alcun  compenso  o  indennita'  di
carica; 
        b) siano in possesso di immobili rientranti  nelle  categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di  proprieta',  nuda  proprieta',
usufrutto o comodato d'uso gratuito.  Il  titolo  di  comodato  d'uso
gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni  di  cui  al  presente
articolo, a condizione che il contratto sia  regolarmente  registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»; 
        ((c) il comma 13-ter e' sostituito dai seguenti:)) 
          «13-ter.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,
((anche qualora riguardino le parti strutturali  degli  edifici  o  i
prospetti,)) con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria
e  sono  realizzabili  mediante  comunicazione   di   inizio   lavori
asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi  del  titolo
abilitativo che ha  previsto  la  costruzione  dell'immobile  oggetto
d'intervento  o  del  provvedimento   che   ne   ha   consentito   la
legittimazione ovvero  e'  attestato  che  la  costruzione  e'  stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione
della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo  di  cui
all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Per  gli  interventi  di  cui  al
presente  comma,  la  decadenza  del   beneficio   fiscale   previsto
dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  380
del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
          a) mancata presentazione della CILA; 
          b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
          c) assenza dell'attestazione dei dati  di  cui  al  secondo
periodo; 
          d) non corrispondenza al vero delle attestazioni  ai  sensi
del comma 14. 
  ((13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter,  resta
impregiudicata ogni valutazione circa la  legittimita'  dell'immobile
oggetto di intervento».)) 
  2.  Restano  in  ogni  caso  fermi,  ove  dovuti,  gli   oneri   di
urbanizzazione. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  0,3
milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b),  valutati  in
0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro  per  l'anno
2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
0,2 milioni di euro per l'anno 2033, ((e dal comma 3,  pari  a))  3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031  e  0,3
milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni  di
euro per l'anno 2021, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  1,2
milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,
0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per  l'anno  2032,
mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dal  medesimo  comma   1,
((lettere a) )) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno  2022,
10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per  l'anno
2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026  e  0,2
milioni di euro per l'anno 2033,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 3, 4,  10-bis,  10-ter,
          10-quater, 13-ter, 13-quater e  13-quinquies  dell'articolo
          119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77
          (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - 1. - 2. Omissis 
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
                3-bis. Omissis 
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente disposizione. Per la parte di  spesa
          sostenuta nell'anno 2022, la  detrazione  e'  ripartita  in
          quattro quote annuali di pari importo. Per  gli  interventi
          di  cui  al  primo  periodo,  in  caso  di   cessione   del
          corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e  di
          contestuale  stipulazione  di  una  polizza  che  copre  il
          rischio  di  eventi  calamitosi,  la  detrazione   prevista
          nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  spetta  nella
          misura del 90 per cento. Le disposizioni del  primo  e  del
          secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
          zona sismica 4 di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3274  del  20   marzo   2003,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
                4-bis. - 4-quater. Omissis 
                5.   Per   l'installazione   di    impianti    solari
          fotovoltaici connessi alla rete  elettrica  su  edifici  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b),  c)  e  d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per  le  spese
          sostenute dal 1° luglio 2020 al  31  dicembre  2021,  nella
          misura del 110 per cento, fino ad un ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a euro 48.000  e  comunque
          nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni  kW  di  potenza
          nominale dell'impianto solare  fotovoltaico,  da  ripartire
          tra gli aventi diritto in  cinque  quote  annuali  di  pari
          importo e in quattro quote annuali di pari importo  per  la
          parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno   2022,   sempreche'
          l'installazione degli impianti sia eseguita  congiuntamente
          ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del  presente
          articolo. In caso di  interventi  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere d), e) e f), del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad  euro  1.600
          per ogni kW di potenza nominale. 
                5-bis.  Le  violazioni  meramente  formali  che   non
          arrecano  pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni   di
          controllo non comportano la  decadenza  delle  agevolazioni
          fiscali  limitatamente  alla  irregolarita'  od   omissione
          riscontrata. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate
          nell'ambito  dei  controlli  da   parte   delle   autorita'
          competenti siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione  degli
          incentivi,  la   decadenza   dal   beneficio   si   applica
          limitatamente   al   singolo    intervento    oggetto    di
          irregolarita' od omissione. 
                6. - 10. Omissis 
                10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  per  i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) svolgano attivita'  di  prestazione  di  servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
                  b) siano in possesso di immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
                10-ter. Nel caso di acquisto di  immobili  sottoposti
          ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)
          e c), il termine per stabilire la  residenza  di  cui  alla
          lettera  a),  della  nota  II-bis)  all'articolo  1   della
          tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e' di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto
          di compravendita. 
                10-quater.  Al  primo  periodo  del  comma  1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: "entro  diciotto  mesi"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro trenta mesi". 
                12. - 13-bis. Omissis 
                13-ter. Gli interventi di cui al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
          La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
          dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
          la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
          49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
                  a) mancata presentazione della CILA; 
                  b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
                  c) assenza dell'attestazione dei  dati  di  cui  al
          secondo periodo; 
                  d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
          sensi del comma 14. 
                13-quater. Fermo restando quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 
              13-quinquies. In caso di opere gia'  classificate  come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380." 
                Omissis.». 
              -  Il  testo  del  comma   5   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 16.