((Art. 33 bis 
 
Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119  del
                 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
interventi di dimensionamento del  cappotto  termico  e  del  cordolo
sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in
deroga alle distanze minime riportate  all'articolo  873  del  codice
civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»; 
  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Le  violazioni  meramente   formali   che   non   arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la
decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita'
od omissione riscontrata. Nel caso in cui le  violazioni  riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'  competenti  siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la  decadenza  dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento  oggetto  di
irregolarita' od omissione»; 
  c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33  del  presente
decreto, sono inseriti i seguenti: 
  «10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o  piu'
interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  il  termine  per
stabilire la residenza di cui alla lettera  a),  della  nota  II-bis)
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita. 
  10-quater. Al primo periodo del comma  1-septies  dell'articolo  16
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  le  parole:  "entro
diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi"»; 
  d)  dopo  il  comma  13-quater,  introdotto  dall'articolo  33  del
presente decreto, e' inserito il seguente: 
  «13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di
edilizia libera ai  sensi  dell'articolo  6  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018,  o
della  normativa  regionale,  nella  CILA  e'   richiesta   la   sola
descrizione dell'intervento. In caso di varianti  in  corso  d'opera,
queste  sono  comunicate  alla  fine  dei  lavori   e   costituiscono
integrazione  della  CILA  presentata.   Non   e'   richiesta,   alla
conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione  certificata  di   inizio
attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  testo  dell'articolo  119  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 33.