((Art. 33 ter Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema 1. Su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzieta' e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilita' dei venditori. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))