((Art. 33 ter 
 
 Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema 
 
  1. Su proposta dell'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e
ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e  delle  finanze  e
della transizione  ecologica,  sono  rideterminate  le  modalita'  di
riscossione degli oneri generali di sistema,  prevedendo  che,  anche
avvalendosi di un soggetto  terzo  che  possegga  caratteristiche  di
terzieta' e indipendenza, le partite finanziarie relative agli  oneri
possano essere destinate  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali senza entrare nella disponibilita' dei venditori. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))