Art. 74 
 
Proroga  del  contingente  «Strade  sicure»  e  remunerazione   delle
  maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte  dal  personale
  della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
  finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto -  Guardia  costiera,
  del Corpo della polizia Penitenziaria 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19,  l'incremento  delle  753
unita'  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 luglio 2021. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui  euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 5.795.659  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale. 
  ((2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono  incrementate  di
8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di  attribuire  lo  specifico
compenso,  relativamente  agli  anni  indicati  al  comma  2-ter  del
presente  articolo  e  secondo  la  ripartizione  ivi  prevista,   al
personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore,
e  qualifiche  e  gradi  corrispondenti,  della  Polizia  di   Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza  e  del
Corpo della polizia penitenziaria. 
  2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti
modi: 
  a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e
2019; 
  b)  Arma  dei  carabinieri:  3,4  milioni  di  euro,  relativamente
all'anno 2020; 
  c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente
all'anno 2020; 
  d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635  euro,  relativamente
agli anni 2018 e 2019. 
  2-quater.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2-bis  del  presente
articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.)) 
  3. Ai fini della prosecuzione, dal 1°  maggio  2021  al  31  luglio
2021,  del  dispositivo  di   pubblica   sicurezza   preordinato   al
contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento  dei
maggiori compiti comunque connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro  40.317.880,
di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle  indennita'  di  ordine
pubblico del personale delle Forze di polizia  e  degli  altri  oneri
connessi  all'impiego  del  personale  delle  polizie  locali,   euro
8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del  personale
delle Forze di polizia ed euro  18.701.550  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario  del  personale  delle  Forze  di
polizia. 
  4. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire,  per  il
periodo di cui  al  comma  3,  la  sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata,  per  l'anno  2021,  la
spesa di euro  22.651.320,  di  cui  euro  11.625.000  per  spese  di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
ed euro 11.026.320  per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. 
  5. Al fine di assicurare, per il periodo di  cui  al  comma  3,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della
pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro  832.500
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate
dal  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno   di   cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981, n. 121. 
  6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio  2021,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro  4.622.070
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale dei vigili del fuoco. 
  7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far
fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e
di acquisto di dispositivi di protezione  individuale  del  Ministero
dell'interno,    anche    nell'articolazione    territoriale    delle
((prefetture - uffici territoriali del Governo)), e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di euro 2.520.000. 
  8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021  al  31  luglio  2021,
l'azione del Ministero dell'interno  nell'articolazione  territoriale
delle prefetture - uffici territoriali del Governo e  lo  svolgimento
dei compiti affidati, e' autorizzata, per  l'anno  2021,  l'ulteriore
spesa di euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di  lavoro
straordinario reso dal personale delle predette ((prefetture - uffici
territoriali del Governo.)) 
  9. Per  la  remunerazione  delle  maggiori  prestazioni  di  lavoro
straordinario connesse alle accresciute  esigenze  di  controllo  del
territorio, anche per finalita' economico-finanziarie, svolte dal  1°
maggio al 31 luglio  2021  dal  personale  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e' autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092. 
  10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie
di  porto  -  Guardia  Costiera  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in  considerazione  del
livello  di  esposizione  al  rischio  di  contagio   connesso   allo
svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata, dal 1°  maggio
2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di  euro  1.951.238,  di
cui euro  351.238  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario ((ed euro)) 1.600.000 per  spese  di  sanificazione  ed
acquisto di materiale di protezione individuale. 
  11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa  complessiva
di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per  il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario per lo svolgimento da parte  del  personale  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti   della   carriera
dirigenziale penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli  istituti
penali  per  minorenni  e  del  personale  appartenente  al  comparto
funzioni  centrali   dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della
Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di
protezione e  prevenzione,  di  sanificazione  e  disinfezione  degli
ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  ((11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse  umane
del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire  una
maggior azione di prevenzione e di  controllo  del  territorio  e  di
tutela  dell'ordine  e  della   sicurezza   pubblica   connessi,   in
particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla  pandemia
di COVID-19, alla copertura di un  massimo  di  ulteriori  999  posti
nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31  dicembre  2016  e
riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica  di  vice
ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nei limiti della dotazione  organica  prevista  per  il
ruolo degli ispettori, si provvede, in  via  straordinaria,  mediante
integrale  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  del  concorso
interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti  di  vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di  Stato,  indetto
con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso  interno,
per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti di vice  ispettore
del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
in data 31 dicembre 2018. 
  11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli  ispettori  mediante  lo
scorrimento delle graduatorie  di  merito  di  cui  al  comma  11-bis
accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed
economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione. 
  11-quater. I posti nella qualifica di  vice  ispettore  coperti  ai
sensi del  comma  11-bis  del  presente  articolo  tornano  a  essere
disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,
lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, in ragione di  almeno  250  unita'  ogni  due  anni,  a
decorrere dal 31 dicembre 2023. 
  11-quinquies.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione    delle
disposizioni del comma 11-bis, quantificati  in  2.726.510  euro  per
l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per
l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per
l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per
l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per
l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e  in  8.828.020  euro
annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
  12. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a  105.008.000  euro  per  l'anno  2021  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22  del
          decreto legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77(Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 22 (Misure per  la  funzionalita'  delle  Forze
          armate - Operazione "Strade  sicure").  -  1.  Al  fine  di
          garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
          armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi  al
          contenimento della diffusione del COVID-19 fino  alla  data
          di cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: 
                  a) l'incremento delle 253 unita'  di  personale  di
          cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino  al  31
          luglio 2020; 
                  b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla  data  di
          effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 45 del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni  in
          materia di revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art.  45  (Disposizioni  finali  e  finanziarie).  -
          1.-10. (Omissis). 
                11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia  con
          quanto  previsto   dall'articolo   1826-bis   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine  di  fronteggiare
          specifiche  esigenze  di  carattere  operativo  ovvero   di
          valorizzare  l'attuazione  di  specifici  programmi  o   il
          raggiungimento di qualificati obiettivi,  e'  istituito  un
          apposito fondo destinato alle qualifiche di  vice  questore
          aggiunto  e  di  vice  questore  e   qualifiche   e   gradi
          corrispondenti. Con distinti decreti annuali  dei  Ministri
          interessati, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definite  le  misure  dei  compensi,  i
          criteri per l'attribuzione e le modalita'  applicative.  Il
          fondo di  cui  al  presente  comma  e'  alimentato  con  le
          seguenti somme: 
                  a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; 
                  b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; 
                  c) Corpo della guardia di finanza: 1,2  milioni  di
          euro; 
                  d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45  milioni
          di euro. 
                (Omissis).». 
              - Il citato testo del comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  1
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza) : 
                «Art. 3 (Amministrazione della pubblica sicurezza). -
          L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed  ha
          un ordinamento speciale. 
                Le sue funzioni sono esercitate: 
                  a)  dal   personale   addetto   agli   uffici   del
          dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici,
          istituti e reparti in cui la stessa si articola; 
                  b) dalle autorita' provinciali,  dal  personale  da
          esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di  pubblica
          sicurezza; 
                  c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica  sicurezza
          sotto la direzione delle autorita' centrali  e  provinciali
          di pubblica sicurezza.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 (Ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta funzioni di polizia): 
                «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). -  1.  La  nomina
          alla qualifica di vice ispettore si consegue: 
                  a) in misura non superiore al sessanta per cento  e
          non inferiore al cinquanta per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  pubblico  concorso,
          per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
          colloquio secondo le  modalita'  stabilite  dagli  articoli
          27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n.  53  e
          dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,
          convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1990,
          n. 359. Un sesto dei posti e' riservato  agli  appartenenti
          al ruolo dei  sovrintendenti  in  possesso  del  prescritto
          titolo di studio; 
                  b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
          non inferiore al quaranta per cento dei  posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno  per
          titoli ed esami, consistente in una prova scritta e  in  un
          colloquio, riservato al personale della  Polizia  di  Stato
          che espleta funzioni di polizia  in  possesso,  oltre  che,
          alla  data  del  bando   che   indice   il   concorso,   di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni,  del
          titolo di studio  di  cui  all'articolo  27-bis,  comma  1,
          lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia  riportato
          la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
          riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono» . 
                1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
          concorso e non coperti, sono portati in  aumento  a  quelli
          riservati,  per  gli  anni  successivi,   alle   rispettive
          aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b). 
                1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
          progressione del personale del ruolo  degli  ispettori,  il
          numero dei posti annualmente  messi  a  concorso  ai  sensi
          delle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1   e'   determinato
          considerando  la  complessiva   carenza   nella   dotazione
          organica del medesimo ruolo. Sulla  base  degli  esiti  del
          concorso pubblico, il concorso interno e' bandito  in  modo
          che il numero complessivo degli ispettori che  accedono  al
          ruolo  attraverso  il  concorso  interno  e  attraverso  la
          riserva nel concorso pubblico di cui al  comma  1,  lettera
          a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento  dei
          posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. 
                2. I vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), devono frequentare un corso di formazione della
          durata non inferiore a sei mesi. 
                3. Il corso di cui al comma 2  puo'  essere  ripetuto
          una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice
          ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali
          del corso. Gli allievi che non abbiano superato i  predetti
          esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi
          alla frequenza del corso successivo. 
                4.  Sono  dimessi  dal  corso  gli  allievi  che  per
          qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 
                5.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 
                6. Il personale  gia'  appartenente  ai  ruoli  della
          Polizia di Stato ammesso  ai  corsi  di  cui  al  comma  1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, la composizione delle  commissioni  esaminatrici,
          le materie oggetto dell'esame, le categorie  di  titoli  da
          ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire
          a  ciascuna  categoria  di  titoli  e  i  criteri  per   la
          formazione  della  graduatoria  finale.  Con  il   medesimo
          decreto  sono,  altresi',   stabilite   le   modalita'   di
          svolgimento dei relativi corsi di formazione.». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.