((Art. 74 ter 
 
         Iniziative di solidarieta' in favore dei familiari 
                  del personale delle Forze armate 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e'
istituito un fondo, con una dotazione di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, destinato a erogare, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma, un contributo economico in favore dei  familiari  del
personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento,
di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
che durante lo stato di emergenza  abbia  contratto,  in  conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una patologia  dalla  quale  sia
conseguita la  morte  per  effetto,  diretto  o  come  concausa,  del
contagio da COVID-19. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i soggetti che  possono  usufruire
del contributo di cui al comma 1, nonche' le misure  applicative  del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa  di
cui al citato comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))