Art. 75 
 
Misure  urgenti  per   l'esercizio   dell'attivita'   giurisdizionale
  militare e per la semplificazione delle attivita' di deposito degli
  atti,   documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell'emergenza
  epidemiologica da Covid-1) 
 
  1.   Limitatamente   al   periodo   di    vigenza    dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,   le   disposizioni   per   l'esercizio
dell'attivita'  giurisdizionale  e  per  la   semplificazione   delle
attivita' di deposito di atti, documenti e istanze  introdotte  dagli
articoli 23-bis e 24 del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e dall'articolo 37-bis del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  procedimenti  penali
militari. 
  2. Per gli uffici giudiziari militari  e  per  il  Consiglio  della
magistratura  militare  in  funzione  di  giudice   disciplinare,   i
collegamenti da remoto utilizzabili per le attivita' di cui al  comma
1 e per quelle  previste  dall'articolo  23  ((del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176)), sono definiti con provvedimento adottato dal
responsabile della struttura  tecnica  del  Ministero  della  difesa,
d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. 
  3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti  e
le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge  n.  137  del
2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020  sono  depositati  con
valore legale  mediante  invio  da  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata,  risultante  dal  Registro  generale   degli   indirizzi
certificati di cui all' articolo 7 del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di  posta  elettronica
certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in
apposito provvedimento  adottato  dal  responsabile  della  struttura
tecnica  di  cui  al  comma  2,  d'intesa  con  il  Consiglio   della
magistratura  militare.  Tale  provvedimento,  pubblicato  sul   sito
internet del Ministero della difesa, definisce altresi' le specifiche
tecniche  relative  ai  formati  degli  atti  e  alla  sottoscrizione
digitale, nonche' le ulteriori modalita' di invio con caratteristiche
corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari. 
  4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi
tipo, gli atti di opposizione nonche' i  reclami  giurisdizionali  di
cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in  essere  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, sottoscritti digitalmente e  pervenuti  alla  casella  di  posta
elettronica    certificata    dell'ufficio    giudiziario    militare
competente.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 23,  23-bis  e  24
          del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   18   dicembre   2020,   n.
          176(Ulteriori misure urgenti in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
          giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza). -  1.  Dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          luglio 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da
          2 a 9-ter. Resta ferma  fino  alla  scadenza  del  medesimo
          termine   del   31   luglio   2021   l'applicazione   delle
          disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto  legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente  derogate
          dalle disposizioni del presente articolo. 
                2. Nel corso delle indagini preliminari  il  pubblico
          ministero e la polizia  giudiziaria  possono  avvalersi  di
          collegamenti  da  remoto,  individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          per compiere atti che richiedono  la  partecipazione  della
          persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
          difensore, di consulenti, di esperti o  di  altre  persone,
          salvo  che  il  difensore  della  persona  sottoposta  alle
          indagini  si  opponga,  quando  l'atto  richiede   la   sua
          presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto  sono
          tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio  di
          polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza,  che
          abbia  in  dotazione  strumenti  idonei  ad  assicurare  il
          collegamento da remoto.  Presso  tale  ufficio  le  persone
          partecipano al  compimento  dell'atto  in  presenza  di  un
          ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
          loro identificazione. Il compimento dell'atto  avviene  con
          modalita'  idonee  a  salvaguardarne,  ove  necessario,  la
          segretezza e ad assicurare la possibilita' per  la  persona
          sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente  con
          il proprio difensore.  Il  difensore  partecipa  da  remoto
          mediante collegamento dal proprio studio, salvo che  decida
          di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
          Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto  nello
          stesso  delle   modalita'   di   collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
          La partecipazione delle persone detenute,  internate  o  in
          stato di custodia cautelare e' assicurata con le  modalita'
          di cui al comma 4. Con le  medesime  modalita'  di  cui  al
          presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio
          di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale. 
                3. Le udienze dei procedimenti civili e  penali  alle
          quali  e'  ammessa  la  presenza   del   pubblico   possono
          celebrarsi  a  porte  chiuse,  ai  sensi,  rispettivamente,
          dell'articolo  128  del  codice  di  procedura   civile   e
          dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 
                4.  La  partecipazione  a  qualsiasi  udienza   delle
          persone  detenute,  internate,   in   stato   di   custodia
          cautelare,  fermate  o  arrestate,   e'   assicurata,   ove
          possibile, mediante videoconferenze o con  collegamenti  da
          remoto  individuati  e  regolati  con   provvedimento   del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della  giustizia.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5
          dell'articolo  146-bis  delle  norme  di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271.  Il
          comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, e' abrogato. 
                5.  Le  udienze  penali   che   non   richiedono   la
          partecipazione di soggetti diversi dal pubblico  ministero,
          dalle parti  private,  dai  rispettivi  difensori  e  dagli
          ausiliari  del  giudice  possono  essere  tenute   mediante
          collegamenti  da  remoto   individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee  a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. Prima dell'udienza  il  giudice
          fa  comunicare  ai  difensori  delle  parti,  al   pubblico
          ministero e agli altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
          partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento.  I
          difensori attestano l'identita' dei soggetti  assistiti,  i
          quali, se liberi o sottoposti a  misure  cautelari  diverse
          dalla custodia in  carcere,  partecipano  all'udienza  solo
          dalla medesima postazione da cui si collega  il  difensore.
          In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
          luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del  codice  di
          procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
          difensore possono partecipare all'udienza di  convalida  da
          remoto  anche  dal  piu'  vicino  ufficio   della   polizia
          giudiziaria  attrezzato  per  la  videoconferenza,   quando
          disponibile.  In  tal  caso,  l'identita'   della   persona
          arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di  polizia
          giudiziaria presente. L'ausiliario  del  giudice  partecipa
          all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
          d'udienza  delle  modalita'  di  collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale,
          o di vistarlo, ai sensi dell'articolo  483,  comma  1,  del
          codice di procedura  penale.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano,   qualora   le   parti   vi
          acconsentano,   anche   alle    udienze    preliminari    e
          dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione
          delle disposizioni del presente comma  alle  udienze  nelle
          quali devono essere esaminati testimoni, parti,  consulenti
          o periti, nonche' alle ipotesi di cui  agli  articoli  392,
          441 e 523 del codice di procedura penale. 
                6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili  in
          materia di separazione consensuale di cui all'articolo  711
          del codice di procedura civile e di divorzio  congiunto  di
          cui all'articolo 9 della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898
          siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di
          cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, nel caso in  cui  tutte  le  parti  che
          avrebbero diritto a partecipare  all'udienza  vi  rinuncino
          espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici
          giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere
          a conoscenza  delle  norme  processuali  che  prevedono  la
          partecipazione all'udienza,  di  aver  aderito  liberamente
          alla  possibilita'  di   rinunciare   alla   partecipazione
          all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate  nel
          ricorso e, nei giudizi di separazione e  divorzio,  di  non
          volersi conciliare. 
                7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,
          del decreto legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il
          giudice puo' partecipare  all'udienza  anche  da  un  luogo
          diverso dall'ufficio giudiziario. 
                8. Per la  decisione  sui  ricorsi  proposti  per  la
          trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice  di
          procedura penale la Corte di cassazione procede  in  Camera
          di consiglio senza l'intervento del procuratore generale  e
          dei difensori delle altre parti, salvo che una delle  parti
          private o  il  procuratore  generale  faccia  richiesta  di
          discussione orale. Entro il quindicesimo giorno  precedente
          l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
          con atto spedito alla cancelleria della Corte  a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
          corte  a  mezzo  di  posta  elettronica   certificata,   le
          conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
          di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma  3,
          del  codice  di  procedura  penale  e  il  dispositivo   e'
          comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e'
          formulata per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal
          difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di
          procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
          giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata,   alla   cancelleria.   Le
          previsioni di cui al presente comma  non  si  applicano  ai
          procedimenti per i quali l'udienza  di  trattazione  ricade
          entro il termine di quindici giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  decreto.  Per  i  procedimenti   nei   quali
          l'udienza ricade tra il sedicesimo e il  trentesimo  giorno
          dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di
          discussione orale deve essere formulata entro dieci  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti  per  la
          trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
          375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
          Corte di cassazione procede in camera  di  consiglio  senza
          l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
          parti, salvo che una delle parti o il procuratore  generale
          faccia   richiesta   di   discussione   orale.   Entro   il
          quindicesimo giorno precedente  l'udienza,  il  procuratore
          generale formula  le  sue  conclusioni  motivate  con  atto
          spedito alla cancelleria  della  Corte  a  mezzo  di  posta
          elettronica   certificata.    La    cancelleria    provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le conclusioni ai  difensori  delle  parti  che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
          procedura civile con atto inviato alla cancelleria a  mezzo
          di  posta  elettronica   certificata.   La   richiesta   di
          discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
          generale o dal  difensore  di  una  delle  parti  entro  il
          termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
          dell'udienza e presentata, a  mezzo  di  posta  elettronica
          certificata, alla cancelleria.  Le  previsioni  di  cui  al
          presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
          l'udienza  di  trattazione  ricade  entro  il  termine   di
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
          quali l'udienza ricade tra il sedicesimo  e  il  trentesimo
          giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto   la   richiesta   di
          discussione orale deve essere formulata entro dieci  giorni
          dalla predetta data di entrata in vigore. 
                9. Nei procedimenti civili e penali le  deliberazioni
          collegiali in camera di consiglio  possono  essere  assunte
          mediante collegamenti da remoto individuati e regolati  con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Il luogo da cui si collegano i  magistrati  e'  considerato
          Camera di consiglio a  tutti  gli  effetti  di  legge.  Nei
          procedimenti penali, dopo la deliberazione,  il  presidente
          del collegio o il componente del collegio da  lui  delegato
          sottoscrive il dispositivo della sentenza o  l'ordinanza  e
          il provvedimento  e'  depositato  in  cancelleria  ai  fini
          dell'inserimento nel  fascicolo  il  prima  possibile.  Nei
          procedimenti penali le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti  alle
          udienze di discussione finale, in  pubblica  udienza  o  in
          camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
          da remoto. 
                9-bis. La copia  esecutiva  delle  sentenze  e  degli
          altri  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  di   cui
          all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere
          rilasciata  dal   cancelliere   in   forma   di   documento
          informatico previa  istanza,  da  depositare  in  modalita'
          telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
          il provvedimento.  La  copia  esecutiva  di  cui  al  primo
          periodo consiste in un documento informatico contenente  la
          copia,  anche  per   immagine,   della   sentenza   o   del
          provvedimento del giudice, in calce ai quali sono  aggiunte
          l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475,  terzo
          comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della
          parte a favore della  quale  la  spedizione  e'  fatta.  Il
          documento  informatico  cosi'   formato   e'   sottoscritto
          digitalmente  dal  cancelliere.  La  firma   digitale   del
          cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo  24,  comma
          2, del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
          decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  del  sigillo
          previsto dall'articolo 153, primo comma,  secondo  periodo,
          delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
          civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
          18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente  di
          cui si avvale la  pubblica  amministrazione  per  stare  in
          giudizio possono  estrarre  dal  fascicolo  informatico  il
          duplicato e la copia analogica o  informatica  della  copia
          esecutiva in  forma  di  documento  informatico.  Le  copie
          analogiche e informatiche, anche per immagine, della  copia
          esecutiva in forma di documento  informatico  estratte  dal
          fascicolo  informatico  e   munite   dell'attestazione   di
          conformita'   a   norma   dell'articolo   16-undecies   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          equivalgono all'originale. 
                9-ter.  In  ragione  delle  limitazioni  poste  dalle
          misure  antipandemiche,  l'incolpato  e  il  suo  difensore
          possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18  del
          decreto legislativo 23  febbraio  2006,  n.  109,  mediante
          collegamento da remoto, a  mezzo  dei  sistemi  informativi
          individuati  e  resi  disponibili  con  provvedimento   del
          direttore  dell'ufficio   dei   sistemi   informativi   del
          Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza,
          la sezione disciplinare fa comunicare  all'incolpato  e  al
          difensore, che abbiano fatto richiesta  di  partecipare  da
          remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento. 
                10. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  in  quanto  compatibili,  si
          applicano altresi' ai procedimenti relativi agli  arbitrati
          rituali e alla magistratura militare. 
                10-bis. All'allegato 1  al  decreto-legge  30  luglio
          2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato. 
                10-ter.  All'articolo  190  del  testo  unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: 
                  "1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
          pagamento telematico  dei  diritti  di  copia  sono  quelle
          previste nelle forme e con le modalita' disciplinate  dalle
          regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
          decreto del Presidente del Consiglio di Stato". 
                10-quater. Dall'attuazione del presente articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate   alla
          relativa attuazione  vi  provvedono  con  le  sole  risorse
          umane,   finanziarie   e    strumentali    disponibili    a
          legislazione.» 
                «Art.  23-bis  (Disposizioni  per  la  decisione  dei
          giudizi  penali  di  appello  nel  periodo   di   emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19).  -  1.  A  decorrere  dal  9
          novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai  casi  di
          rinnovazione   dell'istruzione   dibattimentale,   per   la
          decisione sugli appelli  proposti  contro  le  sentenze  di
          primo grado la  corte  di  appello  procede  in  camera  di
          consiglio senza l'intervento del pubblico ministero  e  dei
          difensori, salvo che una delle parti private o il  pubblico
          ministero faccia  richiesta  di  discussione  orale  o  che
          l'imputato manifesti la volonta' di comparire. 
                2. Entro il decimo giorno  precedente  l'udienza,  il
          pubblico ministero formula  le  sue  conclusioni  con  atto
          trasmesso alla cancelleria della corte di appello  per  via
          telematica  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma   4,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  o  a
          mezzo dei sistemi che sono resi disponibili  e  individuati
          con  provvedimento  del  direttore  generale  dei   sistemi
          informativi e automatizzati. La  cancelleria  invia  l'atto
          immediatamente, per via telematica, ai sensi  dell'articolo
          16, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro  il
          quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare  le
          conclusioni con atto scritto,  trasmesso  alla  cancelleria
          della  corte  di  appello  per  via  telematica,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del presente decreto. 
                3. Alla deliberazione la corte di appello procede con
          le  modalita'  di  cui  all'articolo  23,   comma   9.   Il
          dispositivo della decisione e' comunicato alle parti. 
                4. La richiesta di discussione orale e' formulata per
          iscritto dal pubblico ministero o dal  difensore  entro  il
          termine  perentorio  di  quindici   giorni   liberi   prima
          dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria  della  corte
          di  appello   attraverso   i   canali   di   comunicazione,
          notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma
          2. Entro lo stesso termine perentorio  e  con  le  medesime
          modalita' l'imputato formula, a  mezzo  del  difensore,  la
          richiesta di partecipare all'udienza. 
                5. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano nei  procedimenti  nei  quali  l'udienza  per  il
          giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a  far
          data dal 9 novembre 2020. 
                6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei
          procedimenti  nei  quali  l'udienza  e'  fissata   tra   il
          sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre
          2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione
          dell'imputato all'udienza e'  formulata  entro  il  termine
          perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
                7. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di
          cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi  antimafia
          e  delle  misure  di  prevenzione,  di   cui   al   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e
          322-bis del codice di  procedura  penale.  In  quest'ultimo
          caso, la richiesta di discussione orale di cui al  comma  4
          deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque
          giorni liberi prima dell'udienza.» 
                «Art. 24 (Disposizioni per la  semplificazione  delle
          attivita' di deposito di atti, documenti  e  istanze  nella
          vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. In
          deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma  11,  del
          decreto-legge n. 34 del 2020 convertito  con  modificazioni
          dalla legge n. 77 del 2020, fino  al  31  luglio  2021,  il
          deposito  di  memorie,  documenti,  richieste  ed   istanze
          indicate dall'articolo 415-bis,  comma  3,  del  codice  di
          procedura penale presso  gli  uffici  delle  procure  della
          repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,
          mediante  deposito  dal   portale   del   processo   penale
          telematico  individuato  con  provvedimento  del  Direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite  nel
          medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del
          decreto emanato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2010,  n.  24.  Il
          deposito degli atti si  intende  eseguito  al  momento  del
          rilascio  della  ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei
          sistemi ministeriali, secondo le  modalita'  stabilite  dal
          provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
          entro le ore 24 del giorno di scadenza. 
                2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   della
          giustizia, saranno indicati gli ulteriori  atti  per  quali
          sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita'
          di cui al comma 1. 
                2-bis. Il malfunzionamento del portale  del  processo
          penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i
          servizi informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale
          dei servizi telematici  del  Ministero  della  giustizia  e
          costituisce caso di forza maggiore ai  sensi  dell'articolo
          175 del codice di procedura penale. 
                2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis,  fino  alla
          riattivazione   dei   sistemi,   l'autorita'    giudiziaria
          procedente puo' autorizzare il deposito di singoli  atti  e
          documenti in  formato  analogico.  L'autorita'  giudiziaria
          puo' autorizzare, altresi', il deposito di singoli  atti  e
          documenti in formato analogico per  ragioni  specifiche  ed
          eccezionali. 
                3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile
          il deposito telematico ai sensi  dei  commi  1  e  2,  sono
          autorizzati all'utilizzo del portale, senza  necessita'  di
          ulteriore verifica o accertamento da  parte  del  Direttore
          generale dei servizi informativi automatizzati. 
                4. Per tutti gli atti, documenti e  istanze  comunque
          denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino
          al 31 luglio 2021, e' consentito  il  deposito  con  valore
          legale mediante invio dall'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata inserito nel Registro generale degli  indirizzi
          certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al
          decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio  2011,  n.
          44.  Il  deposito  con  le  modalita'  di  cui  al  periodo
          precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi  PEC
          degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati,  pubblicato  nel  portale  dei
          servizi telematici.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
          indicate le specifiche tecniche relative ai  formati  degli
          atti  e  alla  sottoscrizione  digitale  e   le   ulteriori
          modalita'  di  invio.  Quando   il   messaggio   di   posta
          elettronica  certificata  eccede  la   dimensione   massima
          stabilita nel  provvedimento  del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  di  cui  al  presente
          comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di
          piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito
          e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine  del  giorno
          di scadenza. 
                5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli  atti
          dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata
          ai sensi del comma 4,  il  personale  di  segreteria  e  di
          cancelleria degli uffici giudiziari  provvede  ad  annotare
          nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto  nel
          fascicolo  telematico.  Ai  fini  della  continuita'  della
          tenuta   del   fascicolo   cartaceo   provvede,   altresi',
          all'inserimento nel predetto fascicolo di  copia  analogica
          dell'atto  ricevuto  con  l'attestazione  della   data   di
          ricezione nella casella di  posta  elettronica  certificata
          dell'ufficio e dell'intestazione  della  casella  di  posta
          elettronica certificata di provenienza. 
                6. Per gli atti di cui al comma 1 e  per  quelli  che
          saranno individuati ai sensi del comma  2  l'invio  tramite
          posta elettronica  certificata  non  e'  consentito  e  non
          produce alcun effetto di legge. 
                6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582,
          comma 1, e 583 del codice di procedura  penale,  quando  il
          deposito di cui al comma 4 ha ad  oggetto  un'impugnazione,
          l'atto in forma di documento  informatico  e'  sottoscritto
          digitalmente  secondo  le   modalita'   indicate   con   il
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la
          specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in
          copia informatica per immagine,  sottoscritta  digitalmente
          dal difensore per conformita' all'originale. 
                6-ter.  L'impugnazione  e'  trasmessa  tramite  posta
          elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica
          certificata del difensore  a  quello  dell'ufficio  che  ha
          emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del
          comma 4, con le modalita' e nel rispetto  delle  specifiche
          tecniche ivi indicate. Non si applica  la  disposizione  di
          cui all'articolo 582, comma  2,  del  codice  di  procedura
          penale. 
                6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono  proposti,
          nei termini rispettivamente previsti, secondo le  modalita'
          indicate nei commi 6-bis  e  6-ter,  con  atto  in  formato
          elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata
          dall'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del
          difensore    a    quello    dell'ufficio    del     giudice
          dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 
                6-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  6-bis,
          6-ter  e  6-quater  si  applicano  a  tutti  gli  atti   di
          impugnazione,   comunque   denominati,   e,    in    quanto
          compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461
          e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami
          giurisdizionali previsti dalla legge  26  luglio  1975,  n.
          354. Nel caso di richiesta di riesame o di  appello  contro
          ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali,
          l'atto di impugnazione, in deroga  a  quanto  disposto  dal
          comma  6-ter,   e'   trasmesso   all'indirizzo   di   posta
          elettronica certificata del tribunale di  cui  all'articolo
          309, comma 7, del codice di procedura penale. 
                6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del
          codice  di  procedura  penale,  nel  caso  di  proposizione
          dell'atto  ai  sensi  del  comma  6-bis  l'impugnazione  e'
          altresi' inammissibile: 
                  a)   quando   l'atto   di   impugnazione   non   e'
          sottoscritto digitalmente dal difensore; 
                  b) quando le copie informatiche per immagine di cui
          al comma  6-bis  non  sono  sottoscritte  digitalmente  dal
          difensore per conformita' all'originale; 
                  c) quando l'atto e' trasmesso da  un  indirizzo  di
          posta elettronica  certificata  che  non  e'  presente  nel
          Registro generale degli indirizzi  certificati  di  cui  al
          comma 4; 
                  d) quando l'atto e' trasmesso da  un  indirizzo  di
          posta elettronica  certificata  che  non  e'  intestato  al
          difensore; 
                  e) quando l'atto e' trasmesso  a  un  indirizzo  di
          posta elettronica certificata diverso  da  quello  indicato
          per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato  dal
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati di cui al comma 4 o,  nel  caso
          di richiesta di riesame o di appello  contro  ordinanze  in
          materia  di  misure  cautelari  personali  e  reali,  a  un
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  diverso  da
          quello indicato per il tribunale di cui  all'articolo  309,
          comma 7, del codice di procedura penale  dal  provvedimento
          del  Direttore   generale   dei   sistemi   informativi   e
          automatizzati di cui al comma 4. 
                6-septies. Nei casi previsti dal comma  6-sexies,  il
          giudice che ha emesso il provvedimento impugnato  dichiara,
          anche   d'ufficio,   con    ordinanza    l'inammissibilita'
          dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del  provvedimento
          impugnato. 
                6-octies.  Le  disposizioni  del  comma  6-sexies  si
          applicano, in quanto compatibili,  agli  atti  indicati  al
          comma 6-quinquies. 
                6-novies.  Ai  fini  dell'attestazione  del  deposito
          degli atti trasmessi tramite posta elettronica  certificata
          ai  sensi  dei  commi  da  6-bis  a  6-quinquies  e   della
          continuita'  della  tenuta  del  fascicolo   cartaceo,   la
          cancelleria provvede ai sensi del comma 5. 
                6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis  a
          6-novies  si  applicano  agli  atti  di   impugnazione   di
          qualsiasi tipo, agli  atti  di  opposizione  e  ai  reclami
          giurisdizionali  proposti  successivamente  alla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Fino alla suddetta data conservano  efficacia  gli
          atti  di  impugnazione  di  qualsiasi  tipo,  gli  atti  di
          opposizione  e  i  reclami   giurisdizionali   in   formato
          elettronico,   sottoscritti   digitalmente,   trasmessi   a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto alla casella di posta elettronica  certificata  del
          giudice competente, ai sensi del comma 4. 
                6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate   alla
          relativa attuazione  vi  provvedono  con  le  sole  risorse
          umane,   finanziarie   e    strumentali    disponibili    a
          legislazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37-bis del  decreto
          legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 settembre 2020, n. 120(Misure urgenti per la
          semplificazione e l'innovazione digitale): 
                «Art. 37-bis (Misure di semplificazione in materia di
          richieste di gratuito patrocinio). - 1. Al fine di favorire
          una celere evasione delle  richieste  di  liquidazione  dei
          compensi spettanti al  difensore  della  parte  ammessa  al
          patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  le  istanze
          prodotte dal giorno  successivo  a  quello  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          depositate presso la cancelleria del magistrato  competente
          esclusivamente mediante modalita' telematica individuata  e
          regolata con provvedimento del  direttore  generale  per  i
          sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero   della
          giustizia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del  decreto  del
          Ministro  della  giustizia  21   febbraio   2011,   n.   44
          (Regolamento concernente le regole tecniche per  l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni, ai sensi  dell'articolo  4,
          commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre  2009,  n.  193,
          convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) : 
                «Art.   7   (Registro   generale   degli    indirizzi
          elettronici). - 1. Il  registro  generale  degli  indirizzi
          elettronici,  gestito  dal   Ministero   della   giustizia,
          contiene i  dati  identificativi  e  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata dei soggetti abilitati  esterni  di
          cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 
                2. Per i professionisti iscritti in albi  ed  elenchi
          istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli
          indirizzi  elettronici  e'  costituito  mediante   i   dati
          contenuti negli elenchi riservati di cui  all'articolo  16,
          comma 7,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito nella legge del 28 gennaio 2009, n.  2,  inviati
          al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche
          di cui all'articolo 34. 
                3. Per i  soggetti  abilitati  esterni  non  iscritti
          negli albi di cui al comma 2, il  registro  generale  degli
          indirizzi elettronici e' costituito secondo  le  specifiche
          tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
                4. Per le persone fisiche, quali utenti privati,  che
          non operano nelle qualita' di cui  ai  commi  2  e  3,  gli
          indirizzi sono consultabili ai sensi  dell'articolo  7  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6  maggio
          2009, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'articolo 34. 
                5. Per le imprese, gli indirizzi  sono  consultabili,
          senza oneri,  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  6,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito  nella
          legge del 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui al
          comma 10 del medesimo  articolo  e  secondo  le  specifiche
          tecniche di cui all'articolo 34. 
                6. Il registro generale degli  indirizzi  elettronici
          e' accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche
          tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.». 
              - La legge 26  luglio  1975,  n.  354  recante:  «Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure  privative  e   limitative   della   liberta'»,   e'
          pubblicata nella gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212. 
              - Il testo del decreto legge 28 ottobre  2020,  n.  137
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre  2020,
          n. 269, Edizione straordinaria.