((Art. 75 bis Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero 1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 203: 1) al secondo comma, lettera b), le parole: «dell'articolo 208» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 208 e 211»; 2) il quinto comma e' abrogato; b) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: «Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. 2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare una o piu' polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternita' e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente. 3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. 4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o piu' polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidita' permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente». 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A ; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento. 7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189.». - Il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come modificato dalla presente legge: «Art. 203 (Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione). - Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri cui siano conferite, con le forme previste dall'art. 36, le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero trattamento che il presente decreto stabilisce per i funzionari diplomatici preposti alle rappresentanze stesse. Alle persone predette non compete la retribuzione spettante per l'interno al personale di ruolo. Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete: a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte; b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonche' degli articoli 208 e 211; c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208. Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle persone estranee all'Amministrazione dello Stato e' stabilita dal Ministero degli affari esteri secondo criteri concordati con il Ministero del tesoro. Alle persone indicate alle lettere a) e b) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 84. Le disposizioni dell'art. 211 si applicano al personale indicato nel presente articolo che abbia diritto all'assistenza ENPAS.»