Art. 76 
 
           Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione 
                alla Societa' Riscossione Sicilia Spa 
 
  1. In attuazione delle previsioni  di  cui  all'articolo  1,  comma
1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  con  decorrenza  dal  30
settembre 2021, Riscossione Sicilia  S.p.A.  e'  sciolta,  cancellata
d'ufficio dal registro  delle  imprese  ed  estinta,  senza  che  sia
esperita alcuna  procedura  di  liquidazione,  e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 
  2. Con decorrenza dal 1°  ottobre  2021,  secondo  quanto  previsto
dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio
delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma
2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n.  19  della  medesima
Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che,  dalla  stessa  data,  vi
provvede, nel territorio  della  Regione,  anche  relativamente  alle
entrate non spettanti a quest'ultima.  Conseguentemente  a  decorrere
dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248 le parole «,  relativamente  alle  entrate  non
spettanti a quest'ultima,»  e  le  parole  «,  con  riferimento  alle
predette entrate,» sono soppresse. 
  3. Per garantire senza soluzione di continuita'  l'esercizio  delle
funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro
il  31  ottobre  2021,  e'  erogato,  in  favore  di  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, un versamento in  conto  capitale  di  ammontare
pari a trecento milioni di euro a carico del  bilancio  dello  Stato,
anche a  copertura  di  eventuali  rettifiche  di  valore  dei  saldi
patrimoniali   di    Riscossione    Sicilia    S.p.A.,    a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  la  funzionalita'
nell'esercizio  delle  attivita'   di   riscossione   nella   Regione
Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre
2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici  attivi  e
passivi, anche processuali,  di  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  con  i
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo  II,  e  al
titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 602. 
  5. Tenuto conto della specificita'  delle  funzioni  proprie  della
riscossione  e  delle  competenze   tecniche   necessarie   al   loro
svolgimento, a  decorrere  dal  1°  ottobre  2021,  il  personale  di
Riscossione  Sicilia  S.p.A.  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato, o sino alla scadenza del  contratto  in  essere  se  a
tempo determinato, che alla data di entrata ((in vigore del  presente
decreto))  risulti  in  servizio   o   assente   con   diritto   alla
conservazione del  posto  di  lavoro,  passera'  alle  dipendenze  di
Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione  di  continuita'  e
con  la  garanzia  della  conservazione  della  posizione  giuridica,
economica e previdenziale maturata alla  data  del  passaggio,  ferma
restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini  di  una
collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze  dello
stesso ente. Dalla data del  passaggio  alle  dipendenze  di  Agenzia
delle entrate-Riscossione di cui  al  periodo  che  precede,  a  tale
personale  verra'  applicata  in  via  esclusiva  la   contrattazione
collettiva vigente presso il nuovo datore  di  lavoro  con  immediata
cessazione  dell'intera  contrattazione  collettiva,  di  tutti   gli
accordi  sindacali  e  degli  usi  aziendali.  E'  fatto  divieto   a
Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di  lavoro
subordinato dalla data di entrata ((in vigore del presente decreto.)) 
  6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti
di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il  bilancio  di
esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge.  Entro
centoventi giorni dalla stessa  data,  il  bilancio  di  chiusura  di
Riscossione Sicilia S.p.A., e' deliberato dagli organi in carica alla
data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge,
e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si  applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 
  7.  Agenzia  delle   entrate-Riscossione,   previo   utilizzo   del
versamento di cui  al  comma  3,  e'  tenuta  indenne  dalla  Regione
Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione
della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla
data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale  precedente
dismissione di tale partecipazione,  dalle  conseguenze  patrimoniali
derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi  comprese
quelle: 
    a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche  non  noti
alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata  o
di un atto compiuto o di un  fatto  determinatosi  fino  alla  stessa
data; 
    b) originate da qualsiasi sopravvenienza  passiva,  insussistenza
dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze  dei  bilanci  di
cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati; 
    c) originate  dall'assenza,  incompletezza,  o  erroneita'  delle
informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali,  riguardanti
i carichi affidati, le relative procedure di recupero  e  ogni  altra
attivita' esperita; 
    d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. 
  8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana  ai  sensi  del
comma 7 sono temporalmente  limitate  alle  richieste  di  indennizzo
avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro  il  31  dicembre
2030. Tale limite temporale non opera per  le  obbligazioni  gravanti
sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello
stesso comma 7 e, comunque, per quelle  derivanti  dallo  svolgimento
dell'attivita' di riscossione. 
  9. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della
Regione Siciliana, sono stabilite le modalita' per  l'esercizio,  nei
confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al  comma  7,
nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali
controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima,
di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio. 
  10. Nell'ambito della relazione  annuale  di  cui  all'articolo  1,
comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.  193,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016  n.  225,  l'Agenzia
delle entrate-Riscossione espone separatamente, in  apposita  sezione
da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini  della  predisposizione
del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti  le  entrate
spettanti alla stessa Regione Siciliana e le  relative  procedure  di
riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti,  evidenziando
in particolare le ragioni  della  mancata  riscossione  dei  predetti
carichi. 
  11. Le operazioni e gli atti  di  cui  al  presente  articolo  sono
esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura. 
  12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento  in  materia
di riscossione compatibilmente con  le  attribuzioni  previste  dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  1090  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1.-1089. (Omissis). 
                1090. Nell'ambito del riassetto della riscossione nel
          territorio siciliano, l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione
          puo' subentrare alla societa'  Riscossione  Sicilia  S.p.A.
          nell'esercizio delle relative funzioni anche  con  riguardo
          alle  entrate  spettanti  alla   Regione   siciliana.   Per
          garantire il subentro  senza  soluzione  di  continuita'  e
          favorire  la   sostenibilita'   economica   e   finanziaria
          dell'operazione,  e'  previsto  un  contributo   in   conto
          capitale in favore dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione
          fino a 300 milioni di euro, da erogare entro trenta  giorni
          dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a
          copertura di  eventuali  rettifiche  di  valore  dei  saldi
          patrimoniali della societa'. A tal fine e'  autorizzata  la
          spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 29-bis dell'articolo  3
          del decreto legge 30 settembre  2005,  n.  203  (Misure  di
          contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria e finanziaria),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  3  (Disposizioni  in   materia   di   servizio
          nazionale della riscossione). - 1.-29. (Omissis). 
                29-bis. Nel territorio  della  Regione  siciliana  le
          funzioni di cui al comma 1 sono svolte  dall'Agenzia  delle
          entrate  mediante  la  Riscossione  S.p.a.   ovvero   altra
          societa' per azioni a maggioranza pubblica, che opera con i
          medesimi  diritti  ed  obblighi  previsti  per  la   stessa
          Riscossione S.p.a. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni  sulla  riscossione
          delle imposte sul reddito), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1998,  n.   439
          (Regolamento   recante   norme   di   semplificazione   dei
          procedimenti di approvazione e di rilascio  di  pareri,  da
          parte dei Ministeri  vigilanti,  in  ordine  alle  delibere
          adottate dagli organi collegiali degli  enti  pubblici  non
          economici in materia  di  approvazione  dei  bilanci  e  di
          programmazione dell'impiego di fondi disponibili,  a  norma
          dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 2 (Delibere di  approvazione  del  bilancio  di
          previsione e del conto consuntivo). -  1.  Le  delibere  di
          approvazione del bilancio  di  previsione,  delle  relative
          variazioni e del conto consuntivo degli enti  pubblici  non
          economici, qualora siano  sottoposte  ad  approvazione  del
          Ministero  vigilante,  ai  sensi  della  normativa  ,  sono
          trasmesse, entro dieci giorni  dalla  data  delle  delibere
          stesse, al Ministero vigilante e al Ministero  del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica. 
                2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro
          il termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione,
          ridotto a trenta per le delibere di variazione al  bilancio
          di   previsione,   il   Ministero   vigilante,   anche   su
          segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione  per
          vizi  di  legittimita',  con  motivato  provvedimento   che
          indichi espressamente le norme che  si  ritengono  violate,
          ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti  al
          merito, anche economico-finanziario. 
                3. Le eventuali segnalazioni da parte  del  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          devono essere trasmesse all'amministrazione vigilante entro
          il termine  di  quaranta  giorni  dalla  ricezione  per  le
          delibere concernenti i bilanci preventivi e consuntivi e di
          venti  giorni  per  quelle  attinenti  le   variazioni   di
          bilancio.  Nel  caso  in  cui  all'ente  vengano  richiesti
          chiarimenti o documentazione integrativa, i termini di  cui
          ai commi 2 e 3 si  intendono  sospesi  fino  alla  data  di
          ricezione degli stessi, che l'ente e' tenuto  a  fornire  o
          trasmettere  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta. 
                4. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di
          legittimita' e' trasmessa entro dieci giorni  dall'adozione
          ai Ministeri di cui al comma 1 e, in  assenza  di  rilievi,
          diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione. 
                5. Le delibere per le  quali  siano  state  formulate
          osservazioni attinenti al  merito  diventano  esecutive  se
          confermate dall'organo  dell'ente  competente  in  base  al
          proprio ordinamento. 
                6. Nel caso in cui siano previsti pareri  obbligatori
          da  richiedersi  ai  Ministeri  vigilanti,  i   pareri   si
          intendono  comunque  resi  trascorsi  trenta   giorni   dal
          ricevimento della richiesta.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino  del  servizio
          nazionale della riscossione,  in  attuazione  della  delega
          prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): 
                «Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e
          reiscrizione  nei  ruoli).  -  1.  Il  competente   ufficio
          dell'ente creditore da' impulso alla procedura di controllo
          con la notifica, all'agente della  riscossione  competente,
          della comunicazione di avvio del procedimento, nella  quale
          puo'  contestualmente  chiedere   la   trasmissione   della
          documentazione ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6.  Lo
          stesso ufficio, se ritiene non rispettate  le  disposizioni
          dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d),  d-bis)  ed  e),
          entro centottanta giorni dalla comunicazione di  avvio  del
          procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi
          dell'articolo 19, comma 6, della documentazione,  notifica,
          a  pena  di  decadenza,  apposito  atto  di   contestazione
          all'agente della riscossione, che non  oltre  i  successivi
          novanta  giorni  puo'  produrre  osservazioni.  L'atto   di
          contestazione  deve  contenere,   a   pena   di   nullita',
          l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o  delle
          irregolarita'  riscontrati  in  rapporto  alla  descrizione
          delle corrette  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'.
          Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro
          sessanta  giorni,  ammette  o  rifiuta  il  discarico   con
          provvedimento a carattere definitivo,  ovvero,  laddove  le
          osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita'  di
          riattivare proficuamente le  attivita'  esecutive,  assegna
          all'agente della riscossione un  termine  non  inferiore  a
          dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni,  riservando
          la decisione allo scadere di tale termine. 
                2. Il controllo di  cui  al  comma  1  e'  effettuato
          dall'ente  creditore,  tenuto  conto   del   principio   di
          economicita' dell'azione amministrativa e  della  capacita'
          operativa della struttura di  controllo  e,  di  norma,  in
          misura non superiore al 5 per cento  delle  quote  comprese
          nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in ciascun
          anno. 
                3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le
          disposizioni dell'articolo 19,  comma  2,  lettera  c),  si
          procede  ai  sensi  del  comma  1  del  presente   articolo
          immediatamente dopo  che  si  e'  verificata  la  causa  di
          perdita del diritto al discarico. 
                4. Nel termine di novanta giorni dalla  notificazione
          del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente
          articolo,  l'agente  della  riscossione  puo'  definire  la
          controversia con il  pagamento  di  una  somma,  maggiorata
          degli  interessi  legali  decorrenti  dal  termine   ultimo
          previsto per la notifica della cartella, pari a  un  ottavo
          dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle  spese
          di cui all'articolo 17, commi  6  e  7-ter,  se  rimborsate
          dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione
          agevolata, puo' ricorrere alla  Corte  dei  conti.  Decorso
          tale termine, in mancanza di  definizione  agevolata  o  di
          ricorso, la somma dovuta dall'agente della  riscossione  e'
          pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con  aggiunta
          degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. 
                5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui
          al comma 4 del presente articolo non si applicano ai  ruoli
          relativi  alle  risorse   proprie   tradizionali   di   cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio,  del  26  maggio  2014,
          resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e
          agli atti di accertamento emessi dalla stessa  Agenzia,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma  3-bis,  del  decreto-legge  2
          marzo 2012, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012,  n.  44,  per  la  riscossione  delle
          medesime risorse proprie; in caso di mancato  ricorso  alla
          Corte  dei  conti,  la  somma  dovuta   dall'agente   della
          riscossione  e'  pari  all'importo  iscritto  a  ruolo  con
          aggiunta degli interessi e delle spese  di  cui  al  citato
          comma 4. 
                6. L'ente  creditore,  qualora  nell'esercizio  della
          propria attivita' istituzionale individui,  successivamente
          al  discarico,  l'esistenza   di   significativi   elementi
          reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi  debitori,
          puo', a condizione  che  non  sia  decorso  il  termine  di
          prescrizione  decennale,  sulla  base  di  valutazioni   di
          economicita' e  delle  esigenze  operative,  riaffidare  in
          riscossione  le   somme,   comunicando   all'agente   della
          riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero
          le  azioni  cautelari  o  esecutive  da  intraprendere.  Le
          modalita' di affidamento di tali somme sono  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In  tal
          caso, l'azione dell'agente della riscossione  e'  preceduta
          dalla  notifica   dell'avviso   di   intimazione   previsto
          dall'articolo  50  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 14-bis dell'articolo  1
          del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.   225
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
          finanziamento di esigenze indifferibili): 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia di  soppressione  di
          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato).  -
          1.-14. (Omissis). 
                14-bis.  Il  soggetto   preposto   alla   riscossione
          nazionale  redige  una  relazione  annuale  sui   risultati
          conseguiti   in   materia   di    riscossione,    esponendo
          distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso
          affidati, l'ammontare delle  somme  riscosse  e  i  crediti
          ancora da riscuotere, nonche' le quote di credito  divenute
          inesigibili.  La  relazione   contiene   anche   una   nota
          illustrativa concernente le procedure  di  riscossione  che
          hanno condotto ai  risultati  conseguiti,  evidenziando  in
          particolare  le  ragioni  della  mancata  riscossione   dei
          carichi di ruolo affidati.  La  relazione,  anche  ai  fini
          della predisposizione  del  rapporto  di  cui  all'articolo
          10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa
          all'Agenzia delle entrate e al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze,  ai  fini  dell'individuazione,  nell'ambito
          dell'atto aggiuntivo  di  cui  al  comma  13  del  presente
          articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu'
          proficue in termini di economicita'  della  gestione  e  di
          recupero dei carichi di ruolo non riscossi. 
                (Omissis).».