Art. 77 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  sul  reddito  dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle  spese  sostenute  per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementato  nel  limite  annuo
massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  apposito  fondo  da
ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato  alla
sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  per   la   definizione   di
contenziosi di pertinenza  di  altre  amministrazioni  pubbliche.  Il
riparto  del  fondo  e'  disposto  con  decreto  emanato   ai   sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  ((2-bis. Nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di  5  milioni  di
euro per l'anno 2021 e di  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa  di
5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno
2022, dei danni agli immobili derivanti  dall'esposizione  prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di  Taranto
del gruppo ILVA. 
  2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei
limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  del  medesimo  fondo,   i
proprietari di immobili siti nei quartieri della  citta'  di  Taranto
oggetto dell'aggressione di polveri  provenienti  dagli  stabilimenti
siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei  quali  sia  stata  emessa
sentenza  definitiva  di  risarcimento  dei  danni,  a  carico  della
societa'  ILVA  Spa,  attualmente   sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo  della
procedura, in ragione dei maggiori costi connessi  alla  manutenzione
degli stabili di  loro  proprieta'  ovvero  per  la  riduzione  delle
possibilita'  di  godimento  dei  propri  immobili,  nonche'  per  il
deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni  inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. 
  2-quater.  L'indennizzo  di  cui  ai  commi  2-bis   e   2-ter   e'
riconosciuto nella misura massima del 20  per  cento  del  valore  di
mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque
per un ammontare non superiore a  30.000  euro  per  ciascuna  unita'
abitativa. 
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni  e  le
modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo
di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai
commi 2-ter e 2-quater, anche al fine  del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al citato comma 2-bis. 
  2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da  2-bis  a  2-quinquies,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto.)) 
  3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  -  periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata  di  200  milioni  di
euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma
10. 
  4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17,  convertito
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e'
incrementato di 150 milioni di ((euro per l'anno 2021.)) Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile
1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno  2025
e di 140 milioni di euro  per  l'anno  2026.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  6. Le risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo  13-duodecies  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con  modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100  milioni
di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  7. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  8. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  10,
lettera h), ((sono valutati)) in 150 milioni di euro per l'anno 2022,
208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro  per  l'anno
2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro
per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni  di
euro per l'anno 2030, 712  milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  782
milioni di euro per l'anno  2032  e  836  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della  compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto,  in  23  milioni  di
euro per l'anno 2021, 155  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  235
milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024,
364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro  per  l'anno
2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro
per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni  di
euro per l'anno  2032  e  929  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100 milioni  di  euro
per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei
Ministri del 23  dicembre  2020  nel  territorio  delle  Province  di
Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia,  da  destinare  ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio
2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del  2018.
Le risorse di cui al precedente periodo sono ((trasferite o versate))
nella  contabilita'  speciale  aperta  per   l'emergenza   ai   sensi
dell'articolo 6, comma  2  dell'ordinanza  732/2020  e  intestata  al
Commissario  delegato.  Ai  relativi  oneri  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo  44,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  ((9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1,  comma
12,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  gia'  nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per  l'anno
2021. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione  degli
articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57,
68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in  43.803,433  milioni
di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per  l'anno  2022,
777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025,  870,97  milioni
di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
875,61 milioni di euro per l'anno  2028,  937  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni
di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro  per  l'anno  2032,
1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di  saldo
netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno
2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno,  a  2.776,711
milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno
2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di  euro
per l'anno 2027, 935,41 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  1.002,6
milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per  l'anno
2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54  milioni  di
euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di  euro  per  l'anno  2033  e
1.167,9  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2034,  si
provvede: 
  a) quanto a 130,18  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  1.370,25
milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni
di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028,  55,56
milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni  di  euro  per  l'anno
2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro  per
l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che  aumentano  a
1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da
finanziare di cassa e,  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021,  1.869,483  milioni
di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
86,64 milioni di euro per l'anno 2024,  66,61  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni  di
euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per  l'anno  2028,  60,41
milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni  di  euro  per  l'anno
2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro  per
l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033,  5,05  milioni  di
euro per l'anno 2034  e  4,85  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2035,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter,  14,
19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74; 
  b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di
euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per  l'anno  2025,  27,30
milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50  milioni  di
euro per l'anno 2034 e 225,70  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
  c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e  2025
e 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2026  e,  solo  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026 e, solo in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  a  10
milioni di euro per l'anno 2027,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo unico per l'edilizia scolastica  di  cui  all'articolo  11,
comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021,  8  milioni  di
euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro  per  l'anno  2023,  220
milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno  2025
e 150 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di  euro
per l'anno 2028 e 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  5,  comma  1,
della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  h) quanto a  2.127  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, da  parte  dell'Agenzia
delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6  milioni  di  euro
per l'anno 2021; 
  i)  quanto  a  141  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in  termini  di
competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  riguardante  le
somme da trasferire all'INPS a titolo di  anticipazioni  di  bilancio
sul fabbisogno finanziario  delle  gestioni  previdenziali  nel  loro
complesso; 
  l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.)) 
  11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
le parole «180.000 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«223.000 milioni di euro». 
  13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  591  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «1. - 590. (Omissis). 
                591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
          comma 590 non possono effettuare spese  per  l'acquisto  di
          beni e servizi per un importo  superiore  al  valore  medio
          sostenuto  per  le  medesime   finalita'   negli   esercizi
          finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai  relativi
          rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui  al
          presente comma non si applica alle agenzie fiscali  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
          resta fermo l'obbligo di versamento previsto  dall'articolo
          6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2  dell'articolo
          4-quater  del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
                «Art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni  in
          materia contabile). - 1. (Omissis). 
                2. Al fine di semplificare e accelerare le  procedure
          di assegnazione di fondi nel corso  della  gestione,  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto le variazioni  di  bilancio  di  cui  agli
          articoli 24, comma 5-bis,  27,  29  e  33,  commi  4-ter  e
          4-sexies, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
          disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo del  comma  177  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «1. - 176. (Omissis). 
                177. In attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 4-sexies  dell'articolo
          11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
                «Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). - 1. -
          4-quinquies. (Omissis). 
                4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
          4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il  Fondo
          unico per l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono
          tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del citato comma  1  dell'articolo  5  della
          legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi  comunitari),  e'   riportato   nei   riferimenti
          normativi all'articolo 68-ter. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13-duodecies  del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Art. 13-duodecies (Disposizioni di adeguamento e  di
          compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee).  -
          1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree  del
          territorio nazionale, caratterizzate  da  uno  scenario  di
          elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
          si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
          ai sensi dell'articolo 19-bis. 
                2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle  misure
          di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis,  9-bis,  9-quinquies,
          13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
          delle ordinanze del Ministro della salute del  10  novembre
          2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  10
          novembre 2020,  del  13  novembre  2020,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020,  e  del  20
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  290
          del  21  novembre  2020,  nonche'  in   conseguenza   delle
          eventuali successive ordinanze del Ministro  della  salute,
          adottate ai sensi dell'articolo  19-bis,  si  provvede  nei
          limiti del  fondo  allo  scopo  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          una dotazione di 1.790 milioni di euro per  l'anno  2020  e
          190,1 milioni di euro per l'anno 2021. 
                3. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  2  sono
          utilizzate anche per  le  eventuali  regolazioni  contabili
          mediante versamento sulla contabilita'  speciale  n.  1778,
          intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".  In
          relazione alle maggiori esigenze derivanti  dall'attuazione
          degli articoli 9-bis, 13-bis,  13-terdecies  e  22-bis,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, nei limiti delle risorse disponibili  del  fondo
          di cui al comma 2, le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
          anche in conto residui. 
                4. Le risorse del  fondo  non  utilizzate  alla  fine
          dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate  nel  conto
          dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
          previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi. 
                5. Le disposizioni di cui  agli  articoli  1,  1-bis,
          8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e  delle
          condizioni previsti dalla comunicazione  della  Commissione
          europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",   e
          successive modificazioni. 
                6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34.». 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «1. - 199. (Omissis). 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 25, comma 2, e  44
          del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della
          protezione civile): 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione  civile).  -  1.  -
          (Omissis). 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
                (Omissis).» 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  «Fondo  per  le
          emergenze nazionali».». 
              - Il testo del citato articolo 1 del  decreto-legge  22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in  materia  di
          sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da COVID-19), e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Il testo del citato comma 177 dell'articolo  1  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 76. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -  1.  -
          1-quater. (Omissis). 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione  di
          contributi  pluriennali,  ai  sensi   del   comma   177-bis
          dell'articolo 4 della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
          introdotto dall'articolo  1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste  dall'articolo  5-bis,  comma  1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Il testo del citato comma  1  dell'articolo  5  della
          legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi  comunitari),  e'   riportato   nei   riferimenti
          normativi all'articolo 68-ter. 
              - Il  citato  testo  dell'articolo  6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma,  della  Costituzione),  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 73-ter. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
          citata legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  3   (Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni  relative).  -
          1. Omissis 
                2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti
          dell'Unione europea, e'  stabilito,  per  l'anno  2021,  in
          223.000 milioni di euro.».