Art. 23 Provvedimenti in caso di violazione Fermo restando il disposto dell'art. 144 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per la violazione delle norme contenute nel titolo II e III del presente provvedimento la Banca d'Italia puo' adottare nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento e dei fornitori di infrastrutture o servizi tecnici, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'attivita', come previsto dall'art. 146, comma 2, lettera d) del medesimo testo unico.