Art. 23 
 
                 Provvedimenti in caso di violazione 
 
  Fermo restando il disposto dell'art.  144  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, per la violazione delle norme
contenute nel titolo II e III del  presente  provvedimento  la  Banca
d'Italia puo' adottare  nei  confronti  dei  gestori  di  sistemi  di
pagamento e dei fornitori di infrastrutture o servizi tecnici, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a  far  cessare
le infrazioni accertate o a  rimuoverne  le  cause,  ivi  inclusi  il
divieto di effettuare determinate operazioni e la  restrizione  delle
attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza  nonche',  nei  casi
piu' gravi, la sospensione dell'attivita',  come  previsto  dall'art.
146, comma 2, lettera d) del medesimo testo unico.