Art. 24 
 
                 Progettazione di scuole innovative 
 
  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative  dal  punto
di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il
massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire
una  didattica  basata  su  metodologie  innovative   e   una   piena
fruibilita'  degli  ambienti   didattici,   ((anche   attraverso   un
potenziamento  delle  infrastrutture  per  lo  sport,))  e'  prevista
l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo
IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale  concorso  e'
indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche  e  gli
enti locali individuati  a  seguito  della  procedura  selettiva  per
l'attuazione  delle  misure  della  Missione  2  -  Componente  3   -
Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve  rispettare
il principio  di  «non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente»
(DNSH), con riferimento al  sistema  di  tassonomia  delle  attivita'
ecosostenibili  indicato  all'articolo  17  del  regolamento  UE   n.
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  2. Il concorso di progettazione e'  articolato  in  due  gradi.  Il
primo grado e' finalizzato alla presentazione  di  proposte  di  idee
progettuali legate agli obiettivi di  cui  al  comma  1.  Il  secondo
grado, cui accedono le migliori  proposte  di  idee  progettuali,  e'
volto alla predisposizione di progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica per ciascuno degli interventi individuati a  seguito  della
procedura selettiva  di  cui  al  comma  1.  L'intera  procedura  del
concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni
dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il  quale  gli  enti
locali  possono   procedere   autonomamente   allo   sviluppo   della
progettazione.  Al  termine  del  concorso  di  progettazione,   tali
progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'
degli enti locali che attuano  gli  interventi.  ((Ai  vincitori  del
concorso  di  progettazione,  laddove  in  possesso   dei   requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti  dal  bando  di
concorso per ogni singolo intervento, e' corrisposto un premio e sono
affidate, da parte dei suddetti enti  locali,  la  realizzazione  dei
successivi livelli di progettazione nonche' la direzione  dei  lavori
con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di  gara.))  Al
fine di rispettare  ((i  tempi  previsti  dal))  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione  sono
nominate Commissioni giudicatrici per aree  geografiche  per  il  cui
funzionamento e'  previsto  un  compenso  definito  con  decreto  del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo  di  euro
2.340.000,00. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro  per
l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede,  quanto  a
4.233.240 euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360
euro   per   l'anno   2023,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,  della
legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare  «Per  la
scuola. Competenze e  ambienti  per  l'apprendimento»  2014-2020  del
Ministero dell'istruzione sono  trasferite,  per  l'importo  di  euro
62.824.159,15, al Programma  operativo  complementare  «Governance  e
Capacita'  istituzionale»  2014-2020  dell'Agenzia  per  la  coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione  e
il  Ministro  ((per  il  Sud))  e  la  coesione  territoriale,  ((per
l'attuazione  di  misure  di  supporto  tecnico-amministrativo   alle
istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica,
agli enti locali,)) nell'ambito del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo  con
l'Agenzia per la coesione territoriale. 
  5. Per garantire una  piu'  efficace  attuazione  degli  interventi
previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  fino  al
completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,
in deroga ai regolamenti  di  organizzazione  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e ((nelle  more  dell'adozione
del regolamento)) di organizzazione di  cui  all'articolo  64,  comma
6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  possono  essere
posti alle dipendenze dell'apposita unita'  di  missione  di  livello
dirigenziale generale  istituita  dal  Ministero  dell'istruzione  ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108,  anche  gli  uffici  dirigenziali  di   livello   non   generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e  il  cui
ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le  finalita'  del
Piano,  individuati  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.
Dall'attuazione del presente comma ((non devono  derivare))  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 55, comma 1: 
      1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il  seguente:
« 1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente
per  territorio  gli  interventi  che  ha  autorizzato  affinche'  il
Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte  degli  enti  locali
mediante  l'attivazione  di  tavoli  di   coordinamento   finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita'; »; 
      2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio
2021, » sono aggiunte le seguenti: «  nonche'  dal  regolamento  (UE)
2020/2221, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23  dicembre
2020, »; b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo,
e' inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni
dirigenziali di livello generale sono temporaneamente  assegnate  nel
numero  di  una  all'Ufficio  di  gabinetto  e  due   ai   rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di  un
incarico di studio, consulenza e ricerca  per  le  esigenze  connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ». 
  ((6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge  27
dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza e' fissato con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023  al
fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.))