Art. 26
Sostegno della mobilita', anche internazionale, dei docenti
universitari
1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di
studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti
universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio
italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni
universitarie o di ricerca estere una posizione accademica
equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e
aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale ovvero di
studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e
il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a
procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti
condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.
»;))
b) al terzo periodo le parole « Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti «
Ministro dell'universita' e della ricerca » e dopo le parole « previo
parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla coerenza del
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui e'
ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene
effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso dei requisiti
per il riconoscimento della chiara fama, ».
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
((«5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio
e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca
o di terza missione, le universita' possono procedere alla chiamata
di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per la
quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente
impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento, che
ricoprono da almeno cinque anni presso universita' straniere una
posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di
corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario
nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine
alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal
candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione
espresse dalle universita'.)) Per le chiamate di professori ordinari
ai sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti
commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di
cui all'articolo 16. Le universita' pubblicano ((nel proprio sito
internet istituzionale)) l'avviso pubblico ai fini della raccolta
delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di
personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della
candidatura ai fini della manifestazione di interesse non da'
diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle
qualifiche del personale docente dell'Universita'. La proposta di
chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel
caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori
ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore
associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico,
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo'
essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma
restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le
modalita' di cui al secondo periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono
partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli
enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a
tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale, preclinica
e clinica. ((Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente
comma devono essere in ser- vizio da almeno cinque anni presso l'ente
di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica
nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce
la procedura.))
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita' stessa»
sono aggiunte le seguenti: ((«, ovvero)) alla chiamata di cui
all'articolo 7, ((comma 5-bis».))
((2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo
ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente
tecnologo mediante chiamata diretta di per- sonale in servizio con la
medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le
chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure
selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali
presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di
attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito inter- net l'avviso
pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per
la copertura dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono
partecipare anche professori universitari associati, per
l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e
professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente
di ricerca o dirigente tecnologo, pur- che' in servizio da almeno
cinque anni presso l'universita'».
2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentito il Ministro della salute.))