Art. 42 Controlli ufficiali 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi produzione, nonche' su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente decreto, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, 10 e 14 del regolamento (UE) 2017/625. 2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 sono eseguiti conformemente alle procedure definite da un manuale operativo dei controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e). Tali procedure riguardano le aree tematiche di cui al capo II dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/625 e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali. 3. Le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2017/625 sono registrate dai Servizi fitosanitari regionali avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52. 4. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta l'anno, pubblicandole sul sito web di cui all'articolo 53.
Note all'art. 42: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.