Art. 42 
 
                         Controlli ufficiali 
 
  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali   effettuano   regolarmente
controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali  e
altri oggetti in tutte le loro fasi produzione, nonche' su tutti  gli
operatori professionali e  altre  persone  soggette  alle  norme  del
presente decreto, in  base  al  rischio  e  con  frequenza  adeguata,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  9,  10  e  14  del
regolamento (UE) 2017/625. 
  2.  I  controlli  ufficiali  di  cui  al  comma  1  sono   eseguiti
conformemente alle procedure definite da  un  manuale  operativo  dei
controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale  su
parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, lettera e). Tali procedure riguardano le aree  tematiche  di
cui al capo II dell'allegato  II  del  regolamento  (UE)  2017/625  e
contengono  istruzioni  per  il  personale   addetto   ai   controlli
ufficiali. 
  3. Le informazioni pertinenti  riguardanti  l'organizzazione  e  lo
svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli articoli 11 e 13  del
regolamento (UE) 2017/625 sono registrate  dai  Servizi  fitosanitari
regionali avvalendosi della sezione controlli ufficiali del  SIPP  di
cui all'articolo 52. 
  4. Il Servizio fitosanitario nazionale  mette  a  disposizione  del
pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta  l'anno,
pubblicandole sul sito web di cui all'articolo 53. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.