Art. 43 
 
Delega da parte delle autorita'  competenti  di  determinati  compiti
                  riguardanti i controlli ufficiali 
 
  1. Il Servizio fitosanitario  nazionale,  su  parere  del  Comitato
fitosanitario   nazionale,   puo'   delegare   determinati    compiti
riguardanti i controlli ufficiali ad uno o piu' organismi o a persone
fisiche ai sensi  degli  articoli  28,  29,  30,  31,  32  e  33  del
regolamento (UE) 2017/625. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.