Art. 43 Delega da parte delle autorita' competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali 1. Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o piu' organismi o a persone fisiche ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625.
Note all'art. 43: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.