Art. 44 
 
                            Controperizia 
 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
assicura agli operatori le cui merci sono soggette  a  campionamento,
analisi, prova  o  diagnosi  nel  contesto  dei  controlli  ufficiali
l'effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai
sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.