Art. 44 Controperizia 1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio assicura agli operatori le cui merci sono soggette a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali l'effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.
Note all'art. 44: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.