Art. 45 
 
        Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri 
 
  1. Al fine di accertare la conformita' alla  normativa  di  cui  al
regolamento  (UE)  2016/2031,  i   Servizi   fitosanitari   regionali
effettuano  i  controlli  ufficiali  presso  il  posto  di  controllo
frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti  di
controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri
oggetti  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Sezione  II   del
regolamento (UE) 2017/625. 
  2. Il Servizio fitosanitario  regionale  competente  per  punto  di
controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identita'  e
fisici, in conformita' alle disposizioni di cui al  regolamento  (UE)
2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed  effettua  le  notifiche
tramite il Sistema  per  il  trattamento  delle  informazioni  per  i
controlli  ufficiali  (IMSOC  -  information  management  system  for
official  controls)  di  cui  al  regolamento  (UE)  2017/625  e   al
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della  Commissione,  del  30
settembre 2019. 
  3. Il Servizio  fitosanitario  centrale,  su  parere  del  Comitato
fitosanitario nazionale, puo' adottare condizioni diverse  da  quelle
di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in  conformita'
agli atti  adottati  dalla  Commissione  in  applicazione  di  quanto
stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625. 
  4. I Servizi fitosanitari  regionali,  in  collaborazione  con  gli
operatori  portuali,  aeroportuali  e  ferroviari  e   le   autorita'
competenti, organizzano controlli  ufficiali  specifici,  basati  sul
rischio, in conformita' agli articoli 8  e  9  del  regolamento  (UE)
2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019. 
  5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite
di piante, prodotti vegetali e altri oggetti,  controlli  documentali
eseguiti a distanza da un  posto  di  controllo  frontaliero  nonche'
controlli di identita' e controlli fisici eseguiti  presso  punti  di
controllo diversi dai posti di controllo frontalieri  in  conformita'
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123  della  Commissione,
del 10 ottobre 2019. 
  6. Il Servizio fitosanitario  regionale  competente  per  punto  di
controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle
partite in ingresso in cui e' presente materiale  da  imballaggio  in
legno,  effettuano  le  comunicazioni  dei  risultati  dei  controlli
ufficiali  specifici  in  applicazione  degli  articoli  4  e  5  del
regolamento delegato  (UE)  2019/2125  e  adotta  le  azioni  di  cui
all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformita'. 
  7. Il Servizio fitosanitario  regionale  competente  per  punto  di
controllo frontaliero effettua controlli a campione sui  bagagli  dei
passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante  e
prodotti  vegetali.  I  passeggeri,  prima  del  loro  ingresso   nel
territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la  quale
specificano se recano nei propri  bagagli  piante  e  prodotti  delle
piante, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  da  adottarsi  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre  2016  e
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2130,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  del  regolamento  (UE)  2019/2122
          della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  del  regolamento  (UE)  2019/2123
          della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2019/2125, si veda nelle note alle premesse.