Art. 45 Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri 1. Al fine di accertare la conformita' alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identita' e fisici, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019. 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in conformita' agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625. 4. I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorita' competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformita' agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019. 5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero nonche' controlli di identita' e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019. 6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui e' presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformita'. 7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 45: - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2130, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2019/2125, si veda nelle note alle premesse.