Art. 46 
 
                   Posti di controllo frontalieri 
 
  1. I punti di  entrata  gia'  individuati  dall'allegato  VIII  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell'allegato
II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri
ai sensi dell'articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625. 
  2. L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui  al  comma  1
comprende i centri di ispezione o i punti di  controllo  diversi  dai
posti di controllo  frontalieri  che  soddisfano  i  requisiti  e  le
prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della
Commissione, del 12 giugno 2019. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400,  previo  parere  del  Comitato  fitosanitario
nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane,  e'  aggiornato  l'elenco
dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1. 
  4. Il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  sospende  la
designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina  il  fermo
delle attivita', per tutte o per alcune delle categorie di merci  per
le quali e' stato designato, ai sensi e nel rispetto delle  procedure
dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui  tali
attivita' possono comportare rischi sanitari per le piante  e  i  per
prodotti delle piante. In caso di rischio  grave  di  diffusione  sul
territorio di organismi nocivi la sospensione ha  effetto  immediato.
Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la
sospensione  della  designazione  quando  accerta  che  tali   rischi
sanitari hanno cessato di esistere e  previo  adempimento  di  quanto
previsto dall'articolo 63, paragrafo  4,  lettera  b),  del  medesimo
regolamento (UE) 2017/625. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale  e
sentita l'Agenzia delle dogane, e' revocata  la  designazione  di  un
posto di controllo, un centro di ispezione o un  punto  di  controllo
con conseguente rimozione  dall'elenco  di  cui  al  comma  1  quando
vengono  meno  i  requisiti  minimi  di  cui  all'articolo   64   del
regolamento  (UE)  2017/625  e  all'articolo  8  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2019/1014. 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, anche su richiesta del Servizio  fitosanitario  regionale,
previo  parere  del  Comitato  fitosanitario  nazionale   e   sentita
l'Agenzia delle dogane, puo' essere nuovamente designato ed  inserito
nell'elenco di cui al comma 1 un posto di  controllo,  un  centro  di
ispezione o un punto di controllo in conformita' all'articolo  2  del
regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione  del  12  marzo
2019. 
  7. Gli enti gestori dei posti di controllo  frontalieri  mettono  a
disposizione  del  Servizio  fitosanitario  competente  le  strutture
idonee all'espletamento delle loro attivita' di cui al regolamento di
esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la  conservazione,  il
deposito in quarantena del materiale sottoposto  a  controllo  e,  se
necessario, per la distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera
spedizione intercettata o di parte di essa,  nonche'  adeguati  spazi
informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie. 
  8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di  controllo
frontalieri assicura che siano soddisfatti  i  requisiti  di  propria
competenza ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625  e
del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014. 
  9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di  cui
all'articolo  53  l'elenco  aggiornato   dei   posti   di   controllo
frontalieri, contenente le informazioni di cui  all'articolo  60  del
regolamento (UE) 2017/625. 
 
          Note all'art. 46: 
              - L'allegato VIII del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 214, abrogato  dal  presente  decreto,  era  cosi'
          rubricato: 
                «ALLEGATO VIII Richiesta di  iscrizione  al  Registro
          ufficiale dei produttori. 
              (Art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536). 
               - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2019/1014 della Commissione, del 12 giugno  2019,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo  dell'articolo  17  della  citata  legge  23
          agosto 1988, n. 400, cosi' recita: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2019/1012 della Commissione del  12  marzo  2019,  si  veda
          nelle note alle premesse.