Art. 47 
 
             Piano di controllo fitosanitario nazionale 
 
  1.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale  adotta,  su  parere  del
Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario
nazionale, con previsione  pluriennale,  per  i  controlli  ufficiali
disciplinati dall'articolo 1, comma 2, lettera  g),  del  regolamento
(UE) 2017/625 e  dal  regolamento  (UE)  2016/2031.  Il  Piano  viene
trasmesso al Ministero della salute per costituire  parte  integrante
del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo  109
del regolamento (UE) 2017/625. 
  2. I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli
fitosanitari sulla  base  del  piano  di  cui  al  comma  1,  la  cui
elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio
fitosanitario centrale. 
  3. Il Servizio  fitosanitario  centrale,  su  parere  del  Comitato
fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul
materiale da imballaggio in legno in base ad un'analisi del rischio e
tenendo in considerazione gli elementi  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo  le  modalita'  previste
dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Per i riferimenti dei  regolamenti  (UE)  2017/625  e
          (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2019/2125, secondo le modalita' previste dagli articoli  3,
          4, 5 e 6 del regolamento medesimo, si veda nelle note  alle
          premesse.