Art. 47 Piano di controllo fitosanitario nazionale 1. Il Servizio fitosanitario centrale adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, per i controlli ufficiali disciplinati dall'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento (UE) 2016/2031. Il Piano viene trasmesso al Ministero della salute per costituire parte integrante del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625. 2. I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli fitosanitari sulla base del piano di cui al comma 1, la cui elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio fitosanitario centrale. 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul materiale da imballaggio in legno in base ad un'analisi del rischio e tenendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalita' previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo.
Note all'art. 47: - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2017/625 e (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalita' previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo, si veda nelle note alle premesse.