Art. 48 
 
Certificati  fitosanitari  per  l'esportazione  di  piante,  prodotti
             vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali,  su  richiesta  dell'operatore
professionale o  di  persone  diverse  dall'operatore  professionale,
rilasciano il  certificato  fitosanitario  per  l'esportazione  e  la
riesportazione di una pianta, di un  prodotto  vegetale  e  di  altro
oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte  le  condizioni
di cui, rispettivamente, agli articoli 100 e 101  e  del  regolamento
(UE) 2016/2031. 
  2. I certificati di cui al comma 1 sono conformi,  rispettivamente,
alla descrizione e al formato dei modelli di cui  all'allegato  VIII,
parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta di  un  operatore
professionale, rilasciano  il  certificato  di  pre-esportazione  per
piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono  stati  coltivati,
prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio  di  competenza,
mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei
siti  dell'operatore  professionale  in  questione,   qualora   siano
soddisfatte le condizioni di cui  all'articolo  102  del  Regolamento
(UE) 2016/2031. 
  4. Il certificato di pre-esportazione di cui al comma  3,  contiene
gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte  C,  del
regolamento (UE) 2016/2031. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.