Art. 84 
 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione e  dall'articolo  40,  comma  3,  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  le  disposizioni  del   presente   decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano si  applicano,  a  decorrere
dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa
dell'Unione europea,  nell'esercizio  del  potere  sostitutivo  dello
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle  province
autonome nelle quali non sia ancora stata adottata  la  normativa  di
attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla
data di entrata in vigore della  normativa  di  attuazione  medesima,
fermi restando i principi fondamentali ai  sensi  dell'articolo  117,
terzo comma, della Costituzione. 
  2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione
della normativa sementiera prima dell'entrata in vigore del  presente
decreto purche' non in contrasto con lo stesso. 
 
          Note all'art. 84: 
              - Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda  nelle
          note alla premesse. 
              - Il testo  dell'articolo  40  della  citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: 
                «Art. 40  (Recepimento  delle  direttive  europee  da
          parte delle regioni e delle province  autonome).  -  1.  Le
          regioni e le province autonome, nelle  materie  di  propria
          competenza,  provvedono  al  recepimento  delle   direttive
          europee. 
                2. I provvedimenti adottati  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome per recepire le direttive  europee  nelle
          materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il
          numero  identificativo  della  direttiva  recepita  e  sono
          immediatamente  trasmessi  per   posta   certificata   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
          politiche   europee,   fermo   restando   quanto   previsto
          all'articolo 29, comma 7, lettera f). 
                3. Ai fini di cui  all'articolo  117,  quinto  comma,
          della Costituzione, le  disposizioni  legislative  adottate
          dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti  dal
          diritto dell'Unione europea, nelle  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e  delle  province  autonome,  si
          applicano, per le regioni e per le province autonome,  alle
          condizioni e secondo la procedura di  cui  all'articolo  41
          della presente legge. 
                4. Per le direttive europee,  nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, secondo  comma,  della  Costituzione,  il
          Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si
          devono attenere le regioni e le province autonome  ai  fini
          del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario,  del
          perseguimento   degli   obiettivi   della    programmazione
          economica e del  rispetto  degli  impegni  derivanti  dagli
          obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei  casi  in
          cui sia esercitata con legge o con  atto  avente  forza  di
          legge o, sulla base della legge europea, con i  regolamenti
          previsti  dall'articolo  35  della   presente   legge,   e'
          esercitata  mediante  deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro per gli  affari  europei,  d'intesa
          con i Ministri  competenti  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                5. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei ogni sei  mesi  informa  le
          Camere sullo stato di recepimento delle  direttive  europee
          da parte delle regioni  e  delle  province  autonome  nelle
          materie  di   loro   competenza,   secondo   modalita'   di
          individuazione di tali direttive da definire con accordo in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
          tal  fine  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento per le politiche europee  convoca  annualmente
          le  regioni  e  le  province  autonome  nell'ambito   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          nella sessione europea dedicata  alla  predisposizione  del
          disegno di legge di delegazione europea e  del  disegno  di
          legge europea di cui all'articolo 29.».