Art. 87 Abrogazioni 1. Dalla data in cui acquistano efficacia le norme del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 25 novembre 1971, n. 1096 ad eccezione degli articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, 20-bis e 37, commi 1 e 3; b) decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972; c) decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ad eccezione degli articoli 8-bis, comma 3, 15, commi ottavo e nono, e 17, comma terzo; d) legge 20 aprile 1976, n. 195; e) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ad eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7; f) decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308; g) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150; h) decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149; i) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267; l) decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148; m) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1993; n) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2011; o) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.287 del 10 dicembre 2012. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Amendola, Ministro per gli affari europei Speranza, Ministro della salute Bonafede, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 87: - Il testo degli articoli 11, 19, 20-bis e 37 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, cosi' recita: «Art. 11. - 1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361. 3. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10: a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge; b) le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge. 4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta. 5. E' fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto. 6. In sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. 7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio. 8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: «Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento». 9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. 10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge. 11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non e' necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonche' le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.» «Art. 19 - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse. Nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varieta' componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varieta' componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varieta' componenti sono indicate come tali. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura. La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41. Per la varieta' di cui non si conosca il costitutore o esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varieta' e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini della presente legge, la facolta' e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base. Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo. A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta' e' dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum» di lire 10.000. Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute. Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari: a) non presentino rischi per il consumatore; b) non inducano in errore il consumatore; c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.» «Art. 20-bis. - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varieta' se e' accertato che la coltivazione di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta': a) possa nuocere alla coltivazione di altre varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrita'; b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e' effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. 2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.» «Art. 37. - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico. 2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19. 3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e pedoclimatiche. 4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1973, n. 44, abrogato dal presente decreto, recava: (Istituzione, a norma dell'art. 24 della L. 25 novembre 1971, n. 1096, dei «Registri obbligatori delle varieta'»). - Il testo degli articoli 8-bis, 15 e 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, cosi' recita: «Art. 8-bis. - 1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della legge n. 1096 del 1971 sono cosi definiti: a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971, o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, con esclusione delle varieta' di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento; b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma; c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 44-bis della legge n. 1096 del 1971: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varieta' di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma; d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971; e) miscugli di diverse varieta' di specie di cereali: i miscugli di varieta' diverse di una specie di cereali purche' tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi; f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o piu' varieta' o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore, della stessa specie; g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie in piccoli imballaggi. 2. I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale. 3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate con prodotti sementieri di varieta' non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate. 4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili. 5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche' gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g) del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4. 6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, determina: a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti; b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e); c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.» «Art. 15. - La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il richiedente dovra' fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varieta' di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire la esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per ammissione delle varieta' di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varieta' da iscrivere nel «registro nazionale» non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' richiesto per l'ammissione di varieta' (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilita' ed omogeneita' previsti all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. L'esame di cui sopra non e' necessario anche per l'ammissione delle varieta' le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunita' europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione. Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varieta' devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilira' con proprio provvedimento le modalita' di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni. Una varieta' geneticamente modificata puo' essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varieta' di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971 che: a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varieta', previste dalla normativa comunitaria e nazionale; b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversita' agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformita' a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversita' biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena; c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento; d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel «principio di precauzione». Nel caso di una varieta' geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa puo' essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano gia' stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97.» «Art. 17. - L'iscrizione di una varieta' nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varieta', l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varieta'. E' istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varieta' geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varieta', siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonche' il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varieta' deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varieta' geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, e' vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: «Prodotti Geneticamente Modificati». Per ogni varieta' iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varieta' ed i risultati delle prove sulle quali si e' basato il giudizio per l'iscrizione. I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varieta' iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varieta', sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunita' europea. Le informazioni reciproche sono riservate. I fascicoli relativi alla iscrizione delle varieta' sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorche' il costruttore abbia chiesto, in conformita' al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varieta'. Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varieta', ogni iscrizione di una varieta' nel registro nonche' le varie modifiche del medesimo sono notificate agli Stati membri ed alla commissione della Comunita' europea. Per ogni varieta' iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunita' europea, una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali. Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982. L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneita' e di stabilita', ovvero i criteri stabiliti per la varieta' da conservazione dall'articolo l9 della legge n. 1096 de1 1971. Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varieta' da conservazione definite dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge n. 1096 del 1971. Nel caso di varieta' geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'articolo 17 potra' essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio. Nel caso di varieta' di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione puo' essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice e' stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.». - Per i riferimenti normativi della legge 20 aprile 1976, n. 195, abrogata dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, cosi' recita: «Art. 1. - 1. Il presente decreto da' attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam. 2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanita'; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione ne' oneri di missione a carico dello Stato. 4. La Commissione di cui al comma 3: a); b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa; d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varieta' di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varieta' di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; e) individua i criteri in base ai quali e' effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali. 5. - 6. 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, con riguardo alle modalita' e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.». - Il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O., abrogato dal presente decreto, recava: (Attuazione della direttiva 2002/53/CE, della direttiva 2002/54/CE, della direttiva 2002/55/CE, della direttiva 2002/56/CE, della direttiva 2002/57/CE e della direttiva 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e il catalogo delle varieta' delle specie di piante agricole). - Per i riferimenti normativi dei decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 150, 29 ottobre 2009, n. 149, 30 dicembre 2010, n. 267 e 14 agosto 2012, n. 148, abrogati dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.