Art. 87 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data in cui acquistano efficacia  le  norme  del  presente
decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) legge 25 novembre 1971, n. 1096 ad  eccezione  degli  articoli
11, comma 8, 19, commi quattordicesimo,  quindicesimo  e  sedicesimo,
20-bis e 37, commi 1 e 3; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972; 
  c) decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065,
ad eccezione degli articoli 8-bis, comma 3, 15, commi ottavo e  nono,
e 17, comma terzo; 
  d) legge 20 aprile 1976, n. 195; 
  e) decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  212,  ad  eccezione
dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7; 
  f) decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308; 
  g) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150; 
  h) decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149; 
  i) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267; 
  l) decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148; 
  m) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  19  marzo
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 87 del 15 aprile 1993; 
  n) decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2011; 
  o) decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 18 settembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n.287 del 10 dicembre 2012. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri  e  ad  interim   Ministro
                                  delle politiche agricole alimentari
                                  e forestali 
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 87: 
              - Il testo degli articoli 11, 19,  20-bis  e  37  della
          citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, cosi' recita: 
                «Art.  11.  -  1.  Non  possono  essere  oggetto   di
          commercializzazione   i   prodotti   sementieri   di    cui
          all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati  in
          involucri chiusi, in modo che  l'apertura  dell'imballaggio
          comporti  il  deterioramento  del  sistema  di  chiusura  e
          l'impossibilita' di ricostituirlo,  muniti  all'interno  ed
          all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          alle sementi cedute dagli agricoltori alle  ditte  titolari
          di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di  tali
          sementi  nulla  e'  innovato  rispetto  a  quanto  disposto
          dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361. 
                3.  Nel  caso  di  miscugli  di  cui  e'  ammessa  la
          commercializzazione   ai   sensi    del    secondo    comma
          dell'articolo 10: 
                  a) la purezza specifica non deve  essere  inferiore
          alla media ponderale delle percentuali  minime  determinate
          per  ciascun  genere  e  specie  con  il   regolamento   di
          esecuzione della presente legge; 
                  b) le percentuali  di  germinabilita'  dei  singoli
          componenti non devono essere inferiori  ai  minimi  fissati
          dal regolamento di esecuzione della presente legge. 
                4. Nel caso di prodotti  sementieri  che  sono  stati
          assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi
          deve  essere  apposta  sull'involucro  o   su   un'apposita
          etichetta. 
                5.  E'  fatto  divieto  di   apporre   cartellini   e
          indicazioni non previsti dalla legge o dal  regolamento  di
          esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; e'
          tuttavia  consentito  apporre  indicazioni  relative   alle
          caratteristiche   varietali    ed    agronomiche    nonche'
          all'impiego del prodotto. 
                6. In sostituzione del cartellino di cui al comma  1,
          le indicazioni ivi previste possono  essere  apposte  sugli
          involucri con scrittura indelebile. 
                7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di
          cui al comma 6 non  sono  obbligatori  per  gli  imballaggi
          trasparenti quando l'attestato interno riproduca  tutte  le
          prescritte  indicazioni  e  le  stesse  siano   chiaramente
          leggibili attraverso l'imballaggio. 
                8.  Nel  caso  di  prodotti  sementieri  di  varieta'
          geneticamente  modificata  le  indicazioni  riportate   sui
          cartellini  o  etichette  e  su  ogni  documento   che   li
          accompagna devono includere chiaramente che la varieta'  e'
          stata geneticamente modificata.  L'obbligo  si  applica  ai
          miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito
          da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini  o
          etichette e su ogni documento  che  accompagna  i  prodotti
          sementieri,  l'indicazione  relativa   alla   presenza   di
          varieta'  geneticamente  modificate  puo'   essere   omessa
          esclusivamente  nel  caso  in  cui  il   prodotto   risulti
          all'analisi totalmente  esente  da  varieta'  geneticamente
          modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata
          la   percentuale   di   sementi   derivanti   da   varieta'
          geneticamente  modificate  eccetto  che  per  le   frazioni
          inferiori all'1 per  cento,  per  le  quali  e',  comunque,
          obbligatoria la dicitura:  «Contiene  sementi  derivate  da
          varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1
          per cento». 
                9. E' vietato l'impiego di  cartellini  previsti  dal
          presente  articolo  nelle  confezioni  dei   prodotti   non
          destinati   alla    moltiplicazione    o    comunque    non
          classificabili,  a  norma  della  presente  legge,  tra   i
          prodotti sementieri. 
                10. Il regolamento di esecuzione determina, per  ogni
          specie, che cosa debba intendersi per  piccola  confezione,
          ai fini dell'applicazione della presente legge. 
                11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
          con  proprio  decreto,  determina,  in   conformita'   alle
          disposizioni comunitarie, i casi in cui non  e'  necessario
          apporre sugli involucri o sugli imballaggi  di  sementi  un
          cartellino  del  produttore,  nonche'  le  indicazioni   da
          riportare nel cartellino stesso.» 
                «Art. 19 - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
          puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di
          varieta' aventi lo scopo  di  permettere  l'identificazione
          delle varieta' stesse. Nel caso di varieta' (linee  inbred,
          ibridi)  che  sono  destinate  unicamente  a   servire   da
          componenti per le varieta' finali, il comma  1  si  applica
          solo  se  le  sementi  loro  appartenenti   devono   essere
          commercializzate sotto il loro nome. 
                Dopo  il  1°  luglio  1992  possono  essere  fissate,
          secondo  la  procedura  dell'art.  21   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065,  le
          condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche  ad
          altre varieta'  componenti.  Nel  frattempo,  nel  caso  di
          cereali  diversi  dal  granturco,  dette  disposizioni   si
          possono  applicare  ad  altre   varieta'   componenti   nei
          confronti delle sementi destinate alla  certificazione  nei
          loro territori. Le varieta' componenti sono  indicate  come
          tali. 
                L'iscrizione al  registro  puo'  essere  chiesta  dal
          costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa,  ed  in
          mancanza di essi da un istituto od ente od  altro  soggetto
          operante  in  campo  sementiero  che  offra  la  necessaria
          garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. 
                L'iscrizione al  registro  puo'  essere  chiesta  dal
          costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa,  ed  in
          mancanza di essi da un istituto od ente od  altro  soggetto
          operante  in  campo  sementiero  che  offra  la  necessaria
          garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. 
                L'iscrizione   e'   disposta   dal    Ministro    per
          l'agricoltura e le foreste, sentito il parere  di  apposita
          commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal
          direttore  dell'Istituto  conservatore  dei   registri   di
          varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede,  da  tre
          tecnici designati dalle regioni, da quattro  membri  scelti
          fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione
          agraria,  docenti  universitari  e  funzionari  del   ruolo
          tecnico superiore dell'agricoltura,  da  un  rappresentante
          dei costitutori di novita' vegetali, da  un  rappresentante
          dei produttori di  sementi,  da  due  rappresentanti  degli
          agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti,
          e potra' essere integrata da due specialisti  della  specie
          di coltura. 
                La  commissione,  ai   fini   dell'iscrizione,   deve
          accertare che ogni varieta' si distingua  per  uno  o  piu'
          caratteri importanti dalle altre varieta'  iscritte  e  che
          essa sia  sufficientemente  omogenea  e  stabile  nei  suoi
          caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e  di
          utilizzazione  soddisfacente.  Per   gli   adempimenti   da
          compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al
          successivo articolo 41. 
                Per la varieta' di cui non si conosca il  costitutore
          o esso piu' non  esista,  l'iscrizione  puo'  essere  fatta
          d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura  e  le
          foreste affida il compito della  conservazione  in  purezza
          delle varieta' ad un istituto od  ente  od  altro  soggetto
          operante in campo sementiero, che dia affidamento  di  bene
          assolverlo  sotto  il  profilo  tecnico  ed  organizzativo.
          Analogamente si provvede qualora il  costitutore,  l'avente
          causa dello stesso e l'istituto od ente od  altro  soggetto
          che hanno chiesto ed ottenuto  l'iscrizione  non  adempiano
          alle prescrizioni concernenti il  mantenimento  in  purezza
          della varieta' e la produzione di sementi di base. 
                L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della
          conservazione in purezza della  varieta'  assume,  ai  fini
          della presente  legge,  la  facolta'  e  gli  obblighi  del
          costitutore. 
                Nei suoi confronti il  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda
          la distribuzione della semente di base. 
                Le varieta' di sementi  gia'  iscritte  nei  registri
          previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal  decreto
          ministeriale 28 ottobre 1963 ,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del  16  novembre  1963,  n.  298,  e  successive
          modificazioni,  saranno  iscritte  di   ufficio   e   senza
          ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi  del
          presente articolo. 
                A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo
          del segreto ai componenti la commissione di  cui  al  terzo
          comma del presente articolo  ed  a  chiunque  altro  prenda
          visione  della  descrizione  dei   componenti   genealogici
          concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche. 
                Per l'iscrizione delle varieta' nei registri  di  cui
          al primo comma del presente articolo  e'  dovuta  la  tassa
          annuale  di  concessione  governativa  di  lire  20.000  da
          corrispondersi  entro  il  31  gennaio  dell'anno  cui   si
          riferisce. Per la  modifica  nei  predetti  registri  della
          descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta'
          e' dovuta la tassa di concessione governativa «una  tantum»
          di lire 10.000. 
                Per le  varieta'  iscritte  d'ufficio  ai  sensi  del
          precedente quinto comma le tasse  di  cui  sopra  non  sono
          dovute. 
                Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra
          gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a)  e
          b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere
          iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate
          tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti  nocivi
          sulla salute umana e sull'ambiente, previste  dal  medesimo
          decreto legislativo, nonche' dal principio di  precauzione,
          dalla  Convenzione  sulla  diversita'   biologica   e   dal
          protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. 
                Nel  caso  di  prodotti  ottenuti  da  una   varieta'
          geneticamente modificata  destinati  ad  essere  utilizzati
          come  alimenti  o  ingredienti  alimentari,  si   applicano
          altresi' le disposizioni previste dal regolamento  (CE)  n.
          258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che  tali
          prodotti o ingredienti alimentari: 
                  a) non presentino rischi per il consumatore; 
                  b) non inducano in errore il consumatore; 
                  c)  non  differiscano  dagli   altri   prodotti   o
          ingredienti alimentari  alla  cui  sostituzione  essi  sono
          destinati, al punto  che  il  loro  consumo  normale  possa
          comportare svantaggi per il consumatore  sotto  il  profilo
          nutrizionale. 
                La Commissione di cui al quinto  comma  del  presente
          articolo,  nell'esprimere  il  parere  sull'iscrizione   di
          varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del
          registro nazionale di cui all'articolo 17  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  1065
          del 1973, si deve attenere al parere della Commissione  per
          i   prodotti   sementieri   di    varieta'    geneticamente
          modificate.» 
                «Art. 20-bis.  -  1.  Il  Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della
          sanita' o dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di  rispettiva
          competenza,     chiede     alla     Commissione     europea
          l'autorizzazione a  vietare,  in  tutto  o  in  parte,  nel
          territorio nazionale, la commercializzazione delle  sementi
          o dei materiali di moltiplicazione di tale varieta'  se  e'
          accertato che la coltivazione di una varieta' iscritta  nel
          catalogo comune delle varieta': 
                  a)  possa  nuocere  alla  coltivazione   di   altre
          varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario  o  alla
          loro integrita'; 
                  b) possa presentare un rischio per la salute  umana
          o  per  l'ambiente,  anche  con  riguardo  alle   eventuali
          conseguenze  sui  sistemi   agrari   tenuto   conto   delle
          peculiarita'   agro-ecologiche   e    pedoclimatiche.    La
          valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e'
          effettuata sulla base dei criteri di riferimento  stabiliti
          dalla direttiva 90/220/CE e successive  modificazioni,  dal
          principio   di   precauzione,   dalla   Convenzione   sulla
          diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di
          Carthagena. 
                2. In caso di pericolo imminente di  propagazione  di
          organismi nocivi o di  pericolo  imminente  per  la  salute
          umana o per l'ambiente il divieto di cui al  comma  1  puo'
          essere  applicato   immediatamente,   dal   momento   della
          presentazione della richiesta alla Commissione europea sino
          al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle
          politiche  agricole  e   forestali   contestualmente   alla
          richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea
          dell'immediata applicazione del divieto.» 
                «Art. 37. - 1. In deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, primo comma, il Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali stabilisce, con  proprio  decreto,  le
          modalita' per consentire che i produttori  aventi  sede  in
          Italia  vengano  autorizzati  a  commercializzare   piccoli
          quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di
          miglioramento genetico. 
                2. In deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          12, primo comma, il Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali, stabilisce, con proprio decreto, in  conformita'
          alle disposizioni comunitarie,  le  condizioni  per  cui  i
          produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati
          a commercializzare quantitativi  adeguati  di  sementi  per
          scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di  cui
          al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la
          quale sia stata depositata una richiesta di  iscrizione  al
          sensi dell'articolo 19. 
                3. Nel  caso  di  prodotti  sementieri  geneticamente
          modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1
          e a condizione che siano state  adottate  tutte  le  misure
          appropriate per il rispetto del principio di precauzione  e
          delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del  1993,
          e successive modificazioni,  al  fine  di  evitare  effetti
          nocivi  sulla  salute  umana  e  sull'ambiente,  anche  con
          riguardo alle  eventuali  conseguenze  sui  sistemi  agrari
          tenuto   conto   delle   peculiarita'   agroecologiche    e
          pedoclimatiche. 
                4. Sono esclusi dai prodotti  sementieri  di  cui  ai
          commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i  quali
          si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          novembre  1972,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          febbraio  1973,  n.  44,  abrogato  dal  presente  decreto,
          recava: (Istituzione, a norma  dell'art.  24  della  L.  25
          novembre 1971, n. 1096,  dei  «Registri  obbligatori  delle
          varieta'»). 
              - Il testo degli articoli 8-bis, 15  e  17  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.
          1065, cosi' recita: 
                «Art.  8-bis.  -  1.  I  miscugli  di  sementi  e  di
          materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della
          legge n. 1096 del 1971 sono cosi definiti: 
                  a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i
          miscugli contenenti  sementi  di  specie  vegetali  di  cui
          all'allegato I o  II  della  legge  n.  1096  del  1971,  o
          all'allegato III della legge 20  aprile  1976,  n.  195,  e
          successive modificazioni, con esclusione delle varieta'  di
          cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento; 
                  b)  miscugli  non  destinati  alla  produzione   di
          foraggi:  i  miscugli  contenenti  sementi  appartenenti  a
          specie  vegetali  di  cui  all'allegato  I,  punto   2,   e
          all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del  1971,  e
          sementi appartenenti a  specie  vegetali  non  incluse  tra
          quelle richiamate nel presente comma; 
                  c)    miscugli    destinati    alla    salvaguardia
          dell'ambiente  naturale,  nel  quadro  della  conservazione
          delle risorse genetiche di cui  all'articolo  44-bis  della
          legge n. 1096  del  1971:  i  miscugli  contenenti  sementi
          appartenenti a specie e varieta'  di  cui  all'allegato  I,
          punto 2, e allegato II, punto 1, della legge  n.  1096  del
          1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non  incluse
          tra quelle richiamate nel presente comma; 
                  d)  miscugli  di  diverse  specie  di  cereali:   i
          miscugli  di  sementi  di  specie   di   cereali   di   cui
          all'allegato I della legge n. 1096 del 1971; 
                  e)  miscugli  di  diverse  varieta'  di  specie  di
          cereali: i miscugli di varieta' diverse di  una  specie  di
          cereali purche' tali miscugli, sulla base delle  conoscenze
          scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci
          contro la propagazione di taluni organismi nocivi; 
                  f) miscugli destinati alla produzione di  fiori:  i
          miscugli di sementi, di  tuberi,  di  bulbi,  di  rizomi  e
          simili, costituiti da due o piu' varieta' o  colore,  se  i
          prodotti sono commercializzati secondo  la  varieta'  o  il
          colore, della stessa specie; 
                  g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i
          miscugli di sementi standard di piu' varieta' della  stessa
          specie in piccoli imballaggi. 
                2. I miscugli di cui alla  lettera  c)  del  comma  1
          devono  escludere  totalmente  (100  per  cento)  materiale
          sementiero derivante da varieta'  geneticamente  modificate
          nonche'  qualsiasi  forma  di   contaminazione   da   detto
          materiale. 
                3.  Al  fine  di  evitare  forme  di   contaminazione
          genetica non previste  e  che  possano  arrecare  danno  ai
          sistemi agrari, alle produzioni  biologiche  o  ad  habitat
          naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli
          in cui siano  mescolati  prodotti  sementieri  di  varieta'
          geneticamente  modificate  con   prodotti   sementieri   di
          varieta' non geneticamente  modificate,  devono  rispettare
          per   quanto   attiene    alla    loro    coltivazione    e
          commercializzazione le medesime disposizioni previste per i
          prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate. 
                4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono
          essere conformi, prima di essere mescolate, alle  norme  di
          commercializzazione ad esse applicabili. 
                5.  I  piccoli  imballaggi  contenenti  miscugli   di
          sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche'
          gli  imballaggi  contenenti  miscugli  di  sementi   o   di
          materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e  g)
          del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od
          al numero di pezzi indicati nell'allegato 4. 
                6. Il Ministro delle politiche agricole e  forestali,
          con  proprio  decreto,  in  conformita'  alle  disposizioni
          comunitarie, determina: 
                  a) altre condizioni relative ai miscugli di cui  al
          primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura,  il
          rilascio  alle  imprese  dell'autorizzazione   tecnica   di
          produzione,   il   controllo   della   produzione   e    il
          campionamento  dei  lotti  di  partenza  e   dei   miscugli
          prodotti; 
                  b) le condizioni relative alla  commercializzazione
          dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e); 
              c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al
          primo comma, lettera g),  le  dimensioni  massime  per  gli
          imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.» 
                «Art. 15. - La domanda per l'iscrizione al  registro,
          di cui all'art. 19 della legge, deve essere  presentata  al
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
                Il richiedente dovra' fornire allo  stesso  Ministero
          un campione di sementi o di  materiali  di  moltiplicazione
          della varieta' di cui  viene  richiesta  l'iscrizione  onde
          consentire  la  esecuzione  delle  prove   necessarie   per
          accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge. 
                L'esame del valore agronomico e di utilizzazione  non
          e' necessario per ammissione delle varieta'  di  graminacee
          qualora  il  costitutore  dichiari  che  le  sementi  della
          varieta' da iscrivere nel  «registro  nazionale»  non  sono
          destinate ad essere utilizzate come piante foraggere. 
                L'esame del valore agronomico e di utilizzazione  non
          e' richiesto per l'ammissione di  varieta'  (linee  inbred,
          ibridi)  utilizzate  esclusivamente  come   componenti   di
          varieta' ibride che soddisfino i requisiti di  distinzione,
          stabilita' ed omogeneita' previsti all'art. 19 della  legge
          25 novembre 1971, n. 1096. 
                L'esame di cui sopra  non  e'  necessario  anche  per
          l'ammissione delle varieta' le cui sementi  sono  destinate
          ad essere commercializzate in un altro Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  il   quale   le   abbia   ammesse   in
          considerazione   del   loro   valore   agronomico   e    di
          utilizzazione. 
                Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un
          esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varieta'
          devono risultare, attraverso un esame  appropriato,  idonee
          all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi  devono
          essere fissate le condizioni per l'esame. 
                Il  Ministro   dell'agricoltura   e   delle   foreste
          stabilira'  con  proprio  provvedimento  le  modalita'   di
          presentazione    della    domanda    e    della    relativa
          documentazione, ed i termini entro i quali dovranno  essere
          presentati la domanda medesima ed i campioni. 
                Una varieta'  geneticamente  modificata  puo'  essere
          iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle
          varieta' di cui all'articolo 17 previa verifica  effettuata
          con le procedure di cui all'articolo 19 della legge n. 1096
          del 1971 che: 
                  a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte
          ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente
          e il sistema agrario del  Paese,  derivanti  dall'emissione
          deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul  mercato  di
          tale  varieta',  previste  dalla  normativa  comunitaria  e
          nazionale; 
                  b) non comporti danni immediati o differiti per  la
          produzione agricola  tradizionale  del  Paese,  non  riduca
          irreversibilmente la biodiversita' agricola e non  comporti
          danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche  del
          paesaggio naturale o di aree  protette,  in  conformita'  a
          quanto  stabilito  dalla   Convenzione   sulla   diversita'
          biologica (CBD) e  dal  protocollo  sulla  biosicurezza  di
          Carthagena; 
                  c) non comporti altri danni diretti o indiretti  al
          sistema  agrario  che   caratterizza   il   territorio   di
          riferimento; 
                  d) risponda, per tutte le sue caratteristiche  alle
          esigenze di tutela fissate nel «principio di precauzione». 
              Nel caso di una varieta' geneticamente modificata i cui
          prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti
          o ingredienti alimentari, la stessa  puo'  essere  iscritta
          nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari
          siano gia' stati autorizzati conformemente  al  regolamento
          (CE) n. 258/97.» 
                «Art. 17. - L'iscrizione di una varieta' nel registro
          viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura  e
          delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana. 
                Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata
          al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle   foreste,   deve
          riportare, oltre  al  nome  della  varieta',  l'indicazione
          della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed  il
          nome del responsabile della conservazione in purezza  della
          varieta'. 
                E' istituita un'apposita sezione del registro di  cui
          al   presente   articolo   dove   riportare   le   varieta'
          geneticamente modificate e nella quale, accanto a  ciascuna
          varieta', siano indicate la natura della modifica genetica,
          l'effetto prodotto dalla stessa, il numero  e  il  tipo  di
          geni  che  sono  stati  trasferiti,  nonche'  il  tipo   di
          marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei  geni  ed
          il numero del  brevetto.  Inoltre  chiunque  commercializzi
          tali  varieta'  deve  indicare  chiaramente   nel   proprio
          catalogo, o qualsiasi  altro  foglio  informativo,  che  si
          tratta di varieta'  geneticamente  modificata.  Nei  locali
          adibiti alla vendita,  all'ingrosso  o  al  dettaglio,  dei
          prodotti sementieri, o alla vendita promiscua  di  prodotti
          sementieri e di analoghi prodotti destinati ad  altri  usi,
          e'  vietato  detenere  e  vendere  prodotti  sementieri  di
          varieta'   geneticamente   modificate,   che   non    siano
          confezionati  in   involucri   od   imballaggi   chiusi   e
          debitamente  etichettati  ai   sensi   delle   disposizioni
          vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre,  essere
          sistemati in apposite scaffalature, o  apposite  sezioni  o
          aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate  ed
          opportunamente distanziate dagli altri  prodotti;  in  tali
          aree o scaffalature devono essere apposti, in  maniera  ben
          visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri
          15  per  centimetri  30  recanti  la  dicitura:   «Prodotti
          Geneticamente Modificati». 
                Per   ogni    varieta'    iscritta    il    Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste provvede ad  istituire  un
          apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro,
          gli elementi descrittivi  delle  varieta'  ed  i  risultati
          delle prove sulle  quali  si  e'  basato  il  giudizio  per
          l'iscrizione. 
                I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle
          varieta' iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle
          varieta', sono tenuti  a  disposizione  degli  altri  Stati
          membri e della  commissione  della  Comunita'  europea.  Le
          informazioni reciproche sono riservate. 
                I fascicoli relativi alla iscrizione  delle  varieta'
          sono accessibili - a titolo  personale  ed  esclusivo  -  a
          coloro che abbiano dimostrato un  interesse  qualificato  a
          tale riguardo. Tale disposizione non si  applica  allorche'
          il costruttore abbia chiesto, in conformita' al  terzultimo
          comma dell'art. 19 della legge, il  segreto  sui  risultati
          degli esami e sui componenti genealogici della varieta'. 
                Ogni domanda, o ritiro di domanda, di  iscrizione  di
          una varieta', ogni iscrizione di una varieta' nel  registro
          nonche' le varie modifiche  del  medesimo  sono  notificate
          agli Stati  membri  ed  alla  commissione  della  Comunita'
          europea. 
                Per ogni varieta'  iscritta  viene  comunicato,  agli
          altri Stati  membri  e  alla  commissione  della  Comunita'
          europea, una breve descrizione delle  caratteristiche  piu'
          importanti relative alla  sua  utilizzazione.  A  richiesta
          verranno comunicati anche i caratteri che differenziano  le
          varieta' in questione da altre varieta' analoghe. 
                La presente disposizione non si applica nel  caso  di
          varieta'  (linee  inbred,  ibridi)   che   sono   destinate
          unicamente a servire da componenti per le varieta' finali. 
                Le iscrizioni avvenute  anteriormente  al  1°  luglio
          1972 in base a disposizioni diverse da quelle della  legge,
          se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982. 
                L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine
          del decimo anno civile successivo a quello  dell'iscrizione
          medesima e puo' essere rinnovata per  periodi  determinati,
          ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla, o che  la
          stessa  debba   essere   mantenuta   nell'interesse   della
          conservazione  delle  risorse  fitogenetiche,  sempre   che
          risultino soddisfatti i previsti requisiti di  distinzione,
          di omogeneita' e di stabilita', ovvero i criteri  stabiliti
          per la varieta' da  conservazione  dall'articolo  l9  della
          legge n. 1096 de1 1971. 
                Le domande di rinnovo devono  essere  presentate  non
          oltre due anni prima della scadenza  dell'iscrizione;  tale
          scadenza non si applica per le  varieta'  da  conservazione
          definite dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge n. 1096
          del 1971. 
                Nel  caso  di   varieta'   geneticamente   modificate
          l'iscrizione nell'apposita sezione del  registro  varietale
          di cui all'articolo  17  potra'  essere  rinnovata,  previo
          parere della  commissione  per  i  prodotti  sementieri  di
          varieta' geneticamente modificate, che  tiene  conto  anche
          degli esiti del monitoraggio. 
                Nel caso di varieta' di cui all'art. 5 della legge 20
          aprile 1976,  n.  195,  comma  secondo,  l'ammissione  puo'
          essere rinnovata soltanto se il nome della persona o  delle
          persone responsabili della selezione conservatrice e' stato
          ufficialmente   registrato   e   pubblicato   conformemente
          all'art. 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
          ottobre 1973, n. 1065.». 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  20  aprile
          1976, n. 195, abrogata dal presente decreto, si veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo 24 aprile 2001, n. 212, cosi' recita: 
                «Art. 1. - 1. Il presente decreto da' attuazione alle
          disposizioni dell'Unione  europea,  concernenti  la  libera
          circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione  stessa,
          di cui alle direttive  98/95/CE  e  98/96/CE.  Al  fine  di
          assicurare la tutela della salute  umana  e  dell'ambiente,
          detta attuazione avviene  nel  rispetto  del  principio  di
          precauzione di  cui  all'articolo  174.2  del  Trattato  di
          Amsterdam. 
                2. Ai prodotti sementieri di  varieta'  geneticamente
          modificate si applicano  le  disposizioni  della  legge  25
          novembre 1971, n. 1096 e della legge  20  aprile  1976,  n.
          195, e, per quanto  non  disposto  da  dette  leggi  o  dal
          presente articolo, si applicano le disposizioni recate  dal
          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
                3. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso
          il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
          Commissione  per  i   prodotti   sementieri   di   varieta'
          geneticamente  modificate,  composta   da   dodici   membri
          designati: due dal Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali;  due  dal  Ministero  dell'ambiente;   due   dal
          Ministero della sanita'; sei  dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi
          per i componenti della Commissione ne' oneri di missione  a
          carico dello Stato. 
                4. La Commissione di cui al comma 3: 
                  a); 
                  b)  definisce,  nel  caso  di   eventuali   deroghe
          concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della  legge
          n. 1096 del 1971,  come  sostituito  dall'articolo  10  del
          presente decreto, i criteri per il rispetto  del  principio
          di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo
          8 luglio 2003, n. 224; 
                  c) accerta che sia stata  verificata  l'assenza  di
          rischi di cui all'articolo 20-bis,  comma  1,  lettera  b),
          della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9
          del presente decreto, d'intesa con le  regioni  interessate
          ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa; 
                  d) esprime parere vincolante  alla  commissione  di
          cui al quinto comma dell'articolo 19 della  legge  n.  1096
          del 1971, sulla richiesta  di  iscrizione  di  varieta'  di
          sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione  del
          registro  delle  varieta'  di  cui  all'articolo   17   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; 
                  e)  individua  i  criteri  in  base  ai  quali   e'
          effettuato  il  monitoraggio  dei  prodotti  sementieri  di
          varieta' geneticamente modificate, compresa la  definizione
          dei criteri da adottare  per  la  verifica  della  presenza
          fortuita di sementi geneticamente modificate  in  lotti  di
          prodotti sementieri convenzionali. 
                5. - 6. 
                7. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il
          Ministro della sanita', sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  stabilite  norme  di   applicazione   delle
          disposizioni relative ai prodotti  sementieri  di  varieta'
          geneticamente modificate, con  riguardo  alle  modalita'  e
          criteri per la messa  a  punto  di  protocolli  tecnici  di
          analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di
          piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso  corretto  di
          tali prodotti, sugli effetti  prodotti  dalla  coltivazione
          degli stessi e sulla loro messa in commercio.». 
              - Il decreto  legislativo  3  novembre  2003,  n.  308,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  novembre  2003,  n.
          266,  S.O.,  abrogato   dal   presente   decreto,   recava:
          (Attuazione della  direttiva  2002/53/CE,  della  direttiva
          2002/54/CE, della  direttiva  2002/55/CE,  della  direttiva
          2002/56/CE, della direttiva 2002/57/CE  e  della  direttiva
          2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei  prodotti
          sementieri e il catalogo delle  varieta'  delle  specie  di
          piante agricole). 
              - Per i riferimenti normativi dei decreti legislativi 2
          agosto 2007, n. 150, 29 ottobre 2009, n. 149,  30  dicembre
          2010, n. 267  e  14  agosto  2012,  n.  148,  abrogati  dal
          presente decreto, si veda nelle note alle premesse.